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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Ordinario di Bolzano, sezione civile, ordinanza del 9 giugno 2009, dd. 11 giugno 2009

 
E' discriminatorio il bando della Provincia autonoma di Bolzano/Bozen che assegna ai soli cittadini dell'Unione europea finanziamenti finalizzati all'apprendimento di lingue straniere, escludendo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Lo ha stabilito il giudice civile di Bolzano con l'ordinanza depositata in giudizio il 16 giugno 2009 (R.g. n. 379/09).Per il giudice di Bolzano, l'art. 11 della direttiva comunitaria n. 109/2003, che stabilisce il principio di parità di trattamento dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, ha un carattere immediatamente precettivo e costituisce, dunque, una norma di immediata operatività nell'ordinamento. Di conseguenza, è discriminatorio il bando indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano/Bozen che ha previsto l'erogazione di contributi per l'apprendimento di lingue straniere ai soli cittadini dell'Unione europea, escludendo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. A seguito di un'azione civile contro la discriminazione, il giudice di Bolzano ha ordinato alla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen di uniformarsi per il futuro al principio di parità di trattamento sancito dalla norma comunitaria e ha condannato la Provincia autonoma al risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese processuali.
 
Depositata in cancelleria l'11 giugno 2009