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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 30 giugno 2009, n. 21185

 
E' legittimo il provvedimento espulsivo per mancata richiesta del permesso di soggiorno entro i termini prescritti e la sottoposizione ad un intervento chirurgico non rende di per sè giustificato il ritardo. Secondo la Corte di Cassazione, occorre che lo straniero interessato  provi l'indispensabilità dell'intervento chirurgico,  il suo carattere impeditivo alla richiesta del permesso di soggiorno e parimenti vi deve essere una stretta connessione temporale tra la data di ingresso dello straniero e i conseguenti termini per la presentazione del permesso di soggiorno da un lato ed il periodo di ricovero ospedaliero dall'altro. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che l'ingresso nello Stato era avvenuto in periodo di  di gran lunga anteriore a quello dell'intervento  chirurgico.
 
Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 30 giugno 2009, n. 21185. Depositata in cancelleria il 2 ottobre 2009.