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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, sentenza del 27 giugno 2003

 
est. Savio
 

Sentenza ex art. 129 c.p.p. pubblicandola mediante lettura del dispositivo, in ordine all'imputazione formulata dal pubblico ministero nei confronti di Salibasic Natasa [...]; imputazione: reato p. e p. dall'art. 14, comma 5 bis-quater-quinques, d.lgs. 286/98 (così come modificato dalla legge 30.7.2002 n.189) perché si tratteneva nel territorio dello Stato nonostante il decreto di espulsione emesso dal questore di Roma il 14.11.2002; in Roma il 6.2.2003. [...].

Motivi della decisione

1. Premessa: la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98, introdotta dall'art. 13, comma 1, della legge 30.7.2002 n. 189.

[...]

2. La fattispecie contestata, di cui all'art. 14, comma 5 quater, d.lgs. 286/98.

Ex art. 14 comma 5 quater T.U. cit. "Lo straniero espulso ai sensi del comma 5 ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente T.U., nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ".

Si legge nel comma 5 ter che "Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore ai sensi del comma 5 bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno . In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

Nel reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, alcune parti dell'elemento oggettivo della fattispecie non necessitano di grandi sforzi interpretativi, altre sono di più problematica ricostruzione.

E' infatti evidente che per ritenere integrata la fattispecie:

   a) lo straniero deve essere stato effettivamente espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, e con le modalità ivi descritte "accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". L'art. 14, comma 5 quater, parla chiaro: può commettere il reato solo lo straniero "espulso ai sensi del comma 5 ter" - quindi, appunto, con accompagnamento alla frontiera - e non ai sensi del comma 5 bis (con intimazione del Questore). Applicare la fattispecie in parola ai casi in cui vi è stata una seconda od una terza intimazione, e non un accompagnamento alla frontiera, integrerebbe una applicazione della norma penale in esame "oltre i casi in essa considerati" (art. 14 preleggi al codice civile), in violazione dei principi di legalità e tassatività della legge penale.

Se la questura, dopo il trattenimento dello straniero in violazione dell'ordine emesso ex art. 14, comma 5 bis, ha invece emesso nuovo ordine ai sensi di tale comma (per impossibilità di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e/o per attuale persistenza delle situazioni che portarono alla legittima emissione dell'ordine ex art. 14, 5 bis violato: v. la fattispecie legittimante supra esaminata sub 1.3 e 1.4.), la violazione di tale secondo o terzo ordine potrà integrare nuovamente gli estremi del reato ex art. 14, comma 5 ter, ma mai evidentemente dell'art. 14, comma 5 quater (e del resto, la ratio della più grave pena della reclusione da uno a quattro anni è evidente nel volersi sanzionare il più grave fatto di essere rientrato nel territorio dello Stato, con condotta non più solo omissiva ma questa volta attiva, dopo che lo Stato con dispendio di uomini e mezzi ha eseguito l'espulsione con accompagnamento alla frontiera);

   b ) è in secondo luogo necessario che lo straniero sia stato "trovato nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente T.U.". E' necessario cioè che dopo l'espulsione, sia rientrato in Italia (per la nozione di territorio, v. quanto si è detto supra sub 1.5.; naturalmente, competerà al giudice penale un sindacato sulla sussistenza del requisito dato dal dover essere, il rientro, compiuto in violazione delle norme del T.U.: con possibili problematiche sull'elemento soggettivo, nei casi di dubbia interpretazione del T.U.).

Meno evidente - con possibili connessi profili di illegittimità costituzionale in punto di principio di legalità e di principio di tassatività - è la ricostruzione della restante parte dell'elemento normativo della fattispecie.

Il problema centrale è l'interpretazione delle parole che connettono la prima e la seconda proposizione del comma 5 ter dell'art. 14 in esame: "in tale caso".

Qual è "il caso", la fattispecie che consente l'accompagnamento alla frontiera violato il quale si commette il delitto di cui al comma 5 quater? (la legge parla di "nuova espulsione", ma in realtà trattasi della prima, dal momento che si è per definizione dinanzi a persona che, non espulsa con accompagnamento, è stata intimata ai sensi del comma 5 bis dell'art. 14 e che non lo ha eseguito restando in Italia).

E' sufficiente il fatto in sé che lo straniero si sia "trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis"?

E' necessario altresì che lo straniero si sia trattenuto "senza giustificato motivo", da valutarsi autonomamente dal giudice che procede per il 14, comma 5 quater, a prescindere da ciò che sul punto e più in generale sulla convalida dell'arresto e sul reato ex 14, comma 5 ter, ha detto il giudice che ha proceduto per tale fattispecie?

"In tale caso" è riferito invece dalla norma al fatto ulteriore che sia stata verificata la legittimità dell'arresto per il reato ex art. 14, comma 5 ter, e che quindi l'arresto sia stato convalidato? O è sufficiente che l'arresto per il reato ex art. 14, comma 5 ter, sia giudicato legittimo dal giudice che procede per il reato ex art. 14, comma 5 quater, a prescindere da ciò che sul punto ha detto il "primo giudice"?

E ancora: poiché la prima proposizione dell'art. 14, comma 5 ter, statuisce che chi si trattiene ingiustificatamente "è punito" con l'arresto, "in tale caso" è da ritenersi riferito all'essere intervenuta sentenza di condanna per il reato ex art. 14, comma 5 ter? E ci si riferisce alla condanna non definitiva o alla condanna definitiva?

Come è dato di vedere, dire che la fattispecie sia stata scritta con scarso tecnicismo è senz'altro un ipocrita eufemismo.

Per capire cosa significhi "in tale caso", compete all'interprete ricostruire la "intenzione del legislatore" sul piano letterale e sistematico, in adesione ai principi costituzionali, con le regole dell'art, 12 preleggi al codice civile, avendo cura di escludere interpretazioni irrazionali.

E allora, ad avviso di questo giudice, si crede non peregrino affermare:

1) che, a rimanere al dato letterale, atteso il riferimento all'essere stato lo straniero "punito" per il reato ex 14, comma 5 ter, sembrerebbe nella fattispecie necessario, per ritenere integrato il reato ex art. 14, comma 5 quater, che lo straniero sia stato "punito" ai sensi del comma 5 ter dell'art. 14: nella lettera della legge, ad una prima lettura sembra apparire chiaro che sia "in tale caso" che "si procede" a "nuova" espulsione a mezzo della forza pubblica con accompagnamento alla frontiera;

2) che, in tale ottica, sarebbe poi imprescindibile, sul piano della legittimità costituzionale, ritenere che ci si sia voluti riferire al "caso" in cui la sentenza per il reato ex art. 14, comma 5 ter, sia divenuta definitiva anteriormente all'accompagnamento alla frontiera (vero è infatti che il T.U. prevede altri casi di espulsione fondati su sentenze non irrevocabili, quale l'espulsione/sanzione sostitutiva di cui all'art. 16, commi 1 e 2, eseguibile dal Questore "anche se la sentenza non è irrevocabile", ma anche per tale disposizione appare fondato ritenere che elevare ad elemento normativo di un reato una sentenza penale non definitiva costituisca violazione dell'art. 27, comma 2, Costituzione e del principio per cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", e ciò avendo la Corte costituzionale più volte affermato che tale principio risulta leso ogniqualvolta vi sia previsione di misure, applicabili anteriormente al giudicato, che presuppongano accertata la colpevolezza; v. ad es. le sentenze Corte cost. 64/1979, 89/1970, 1/1980, 15/1982, 342/1983. Infine, a ritenere che "in tal caso" si riferisca alla sentenza di condanna non definitiva per il 14, comma 5 ter, non si eviterebbero gravi problemi in caso di sua riforma o annullamento successivamente alla condanna per il reato ex art. 14, comma 5 quater);

3) che, per quanto l'esposta soluzione interpretativa - per cui è necessario nella fattispecie ex art. 14, comma 5 quater, che vi sia giudicato per il 14, comma 5 ter - non impedisca l'immediato accompagnamento alla frontiera (in quest'ottica: lo straniero potrà essere immediatamente espulso anche senza attendere il giudicato per il 14 comma 5 ter: semplicemente, se viene espulso prima del giudicato per il 14, comma 5 ter, e rientra, non avrà però commesso il reato ex 14, comma 5 quater), appare più ragionevole tralasciando il dato letterale nel caso poco significativo per il detto scarso tecnicismo, ed interpretando sistematicamente il T.U. enucleandovi - dopo la legge 189/2002 - l'istituzione di un nuovo "interesse pubblico" penalmente protetto ad una rapida espulsione dello straniero - ritenere che non si sia assolutamente voluto instaurare un meccanismo per il quale il reato in parola necessita dell'attesa - che potrebbe essere anche lunga o lunghissima - del giudicato per il reato ex art. 14, comma 5 ter, ma che si sia voluto far riferimento molto più semplicemente, quale presupposto dell'accompagnamento di cui alla seconda parte dell'art. 14, comma 5 ter, ad una diversa e già attuale fattispecie legittimante, e ciò secondo una interpretazione comunque consentita dalla lettera della disposizione, e tenendosi altresì conto: a ) che l'art. 14, comma 5 quater, è fattispecie che regola il caso di soggetto espulso che ha violato l'ordine ex art. 14, comma 5 bis, soggetto che - convalidato o no che sia stato il suo arresto per il 14, comma 5 ter, assolto o condannato che egli sia stato - è libero perché è stato scarcerato non essendo possibile nei suoi confronti l'applicazione di misure cautelari ed è però tuttora destinatario di decreto di espulsione ed in condizione quindi di essere immediatamente accompagnato alla frontiera, avendo avuto un ordine ex art. 14, comma 5 bis, e per la più parte dei casi non potendo neanche più essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea; b) che l'emissione dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, nel sistema della legge non sembra precludere al Questore dopo la sua emissione l'accompagnamento alla frontiera dello straniero - prima dello scadere dei 5 giorni -, accompagnamento che nella legge è sempre il primo ordinario e preferito mezzo di espulsione; c) che l'accompagnamento alla frontiera di cui alla seconda proposizione dell'art. 14, comma 5 ter, non necessita di nuovi atti amministrativi di espulsione del Prefetto e del Questore, ma solo di ordini esecutivi e di attività materiali (non si vede perché in presenza di un preesistente valido decreto e di un preesistente valido ordine ex 14, comma 5 bis, il Prefetto debba emettere nuovo decreto di espulsione);

4) che la fattispecie legittimante l'accompagnamento alla frontiera rilevante ex art. 14, comma 5 quater, possa allora essere così ricostruita:

- esistenza di un legittimo decreto di espulsione del Prefetto, e di un altrettanto legittimo ordine del Questore emesso ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, secondo i requisiti sostanziali e formali di tali atti come sopra esposti sub 1. trattando del reato ex art. 14, comma 5 ter (e quindi altresì giuridica attuale eseguibilità di tale ordine del Questore per previo avvenuto rilascio del nulla osta da parte di tutte le A.G. che devono rilasciarlo in relazione a reati diversi da quelli ex 407, comma 2 lett. a) del c.p.p. e 12 T.U. per i quali attualmente si proceda nei confronti dell'imputato anche per fatti successivi all'ordine ex art. 14, comma 5 bis): l'illegittimità anche di uno solo di tali atti dovendo portare il giudice a disapplicarlo, e ad assolvere dal reato in esame "perché il fatto non sussiste";

- trattenimento in Italia al 6° giorno in violazione dell'ordine del Questore emesso ex 14, comma 5 bis, da parte dello straniero che ebbe a vedersi notificare tale atto, trattenimento anche in ipotesi avvenuto per giustificato motivo (il giustificato motivo rilevando nel "sistema" degli artt. 13 e 14 del T.U. per escludere l'illiceità penale del mancato spontaneo allontanamento dall'Italia, ma non sottraendo lo straniero all'esecuzione dell'espulsione legittimamente disposta con il sempre possibile - salve le situazioni ex art. 14, commi 1 e 5 ter - accompagnamento alla frontiera; e, naturalmente, laddove lo straniero si sia trattenuto per il giustificato motivo dato dalla emissione di decreto od ordine del Questore in casi in cui l'espulsione non è prevista o è vietata, o in altri casi di illegittimità di tali atti, a rilevare con una sua autonomia non sarà il "giustificato motivo", bensì appunto l'illegittimità di decreto e/o ordine);

- avvenuto rilascio del nulla osta all'espulsione da parte del giudice che procede per il reato ex art. 14, comma 5 ter, contestato in relazione al trattenimento al 6° giorno dall'ordine del Questore (nulla osta che di regola e su richiesta del Questore sarà stato dato da tale giudice all'atto della convalida ex art. 13, comma 3 bis, T.U.);

Per integrare la fattispecie servirà poi ancora, come si è visto:

- avvenuto accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (v. quanto si è detto sopra);

- rientro nel territorio della Repubblica "in violazione delle norme del T.U." (v. quanto si è detto sopra. Con possibili problemi rilevanti in punto di elemento soggettivo, nei casi di dubbia interpretazione delle norme del T.U.).

Corollario di questa ricostruzione è che, operatosi con esiti positivi come per il reato ex art. 14, comma 5 ter, il doveroso sindacato di legittimità su decreto prefettizio ed ordine del Questore (sindacato che il giudice che procede per il reato ex 14, comma 5 quater, effettuerà evidentemente in via del tutto autonoma, a prescindere da ciò che sul punto ha affermato il giudice che ha proceduto per il 14, comma 5 ter), del tutto irrilevante - agli effetti della sussistenza del reato ex 14, comma 5 quater - diventa la vicenda processuale legata al 14, comma 5 ter, del tutto irrilevante che l'arresto per tale reato sia stato convalidato o meno (magari per motivi formali, o legati ai termini processuali, o a ragioni che non toccano la legittimità di decreto ed ordine), e del tutto irrilevante è che lo straniero per il reato ex 14, comma 5 ter, sia stato assolto o condannato, in via definitiva o meno (ed ogni possibile contrasto di giudicati sulla valutazione di legittimità di decreto prefettizio ed ordine del Questore tra i due giudici del 14, comma 5 ter, e del 14, comma 5 quater, sarà risolvibile secondo le regole della revisione: ex art. 630 lettera a) c.p.p. la revisione può essere infatti chiesta tra gli altri casi: "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza [..] non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile").

La fattispecie va quindi letta nell'opinione di questo giudice come se fosse così formulata:

"lo straniero cui siano stati notificati decreto di espulsione del Prefetto ed ordine del Questore emesso ex art. 14, comma 5 bis, legalmente dati, trovato nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciarlo entro il termine di cinque giorni liberi dalla notificazione dell'ordine del Questore, arrestato ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, ed effettivamente espulso ad esito dell'udienza di convalida, previo rilascio dei nulla osta necessari ai sensi di cui ai commi da 3 a 3 sexies dell'art. 13, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, che sia nuovamente rintracciato nel territorio dello Stato, è punito..."

2.2. L'emissione di successivi ordini ex ami. 14. comma 5 bis.

E' naturalmente possibile che il Questore dopo il processo per il reato ex art. 14, comma 5 ter, e la necessitata liberazione dell'imputato si trovi di nuovo in quella impossibilità di accompagnare alla frontiera e di trattenere o trattenere ulteriormente in un C.P.T. lo straniero, che già nell'ottica della legge lo aveva "costretto" ad emettere ordine ex comma 5 bis deIl'art. 14.

Nessuna norma vieta, in tale caso, che il Questore, impossibilitato ad accompagnare alla frontiera, emetta nuovo ordine ex art. 14, comma 5 bis, sempre avendo alle spalle naturalmente un legittimo decreto di espulsione. E la lettera dell'art. 14, comma 5 ter, non impedisce che lo straniero possa essere arrestato ed in ipotesi condannato un'altra volta per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, ove non rispetti senza giustificato motivo l'ordine di allontanarsi (tribunale Foggia 4.11.2002 opina il contrario, facendo leva sul principio di tassatività della norma penale, e sul fatto che la legge consentirebbe l'emissione dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, una sola volta, con il Questore obbligato dopo la prima emissione ad eseguire l'espulsione solo ed unicamente mediante accompagnamento alla frontiera: ma una tale limitazione di facoltà nella legge non è assolutamente rinvenibile, ed il principio di tassatività non appare invocabile: l'art. 14, comma 5 ter, punendo la violazione dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, non la violazione dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, emesso "per la prima volta" ).

Naturalmente, secondo quanto si è esposto sub 1., anche il secondo ordine del Questore per essere legittimo e non da disapplicarsi dovrà motivare sul perché non sia attualmente possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, sulla sussistenza dei nulla osta nel caso necessari, e avere tutti gli esaminati requisiti formali di cui si è trattato sub 1.4.

3. L'insussistenza, nel caso specifico, dei reati esaminati. [...].

P.Q.M:

il tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, visti gli artt. 129, 442, 530 e ss c.p.p.,

1) assolve l'imputata dal reato ascrittole al sensi dell'art. 14, comma 5 quater, d.lgs 286/1998 - cosi meglio qualificato il fatto contestato - perché il fatto non sussiste;

2 ) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.