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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, ordinanza del 23 novembre 2002

 
est. Perozziello
 

Il giudice provvedendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione all'art. 14 co. 5 quinquies della l. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

S. M. è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art.14 co. 5 quinquies in data 22.11.2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il rituale giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato impartita con provvedimento del questore di Milano a lui notificato in data 26.10.02.

In sede di udienza il PM ha formalmente richiesto la convalida dell'arresto, sottolineando come si versi nel caso di specie in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza ed è proprio su detta previsione di obbligatorietà che si appuntano le contestazioni proposte dalla difesa. Invero nell'eccezione all'esame il difensore ha bene richiamato l'attenzione sui principi fondamentali in materia indicati dall'art. 13 della Carta Costituzionale, assolutamente intangibili per il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni ivi previsti per l'imposizione di misure restrittive della libertà personale.

Nel caso di specie l'attenzione va posta in particolare sul comma 3 dell'art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che solo "in casi di necessità e urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori" di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida. Sul punto, in via preliminare, va ricordato come già in passato il Giudice delle Leggi abbia senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (v. ad es. ord. C. Cost. 92/260). Nel merito:

1) in via generale va rilevato innanzitutto come la previsione in esame introduca nell'ordinamento una ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 cpp), così estendendo la possibilità di intervento coercitivo "d'urgenza" ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già previste dalla legge;

sotto diverso profilo va in particolare sottolineato che alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna misura cautelare: in tal senso, se il comma 3 dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di "anticipazione" dell'intervento del Giudice nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione "diretta" alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il profilo della concreta possibilità di imporre una limitazione della libertà personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), certo soggetto al controllo successivo della autorità giudiziaria ma che non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al Giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Carta Costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone);

2) più in particolare, in relazione alla specifica previsione di "obbligatorietà" dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparità di trattamento che viene a delinearsi tra l'ipotesi all'esame rispetto a quella di cui all'art. 13 ter della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381 co. 4 c.p.p., già da parte delle autorità di polizia procedenti) sia nell'ipotesi di cui all'art. 13 sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura nell'ipotesi di cui all'art. 13 bis (sempre nella medesima materia) sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale sarebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di misure cautelari: anche sotto tale profilo allora la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta "necessità" previsti dall'art. 13 co. 3 Cost.

Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente proporsi seri dubbi di legittimità costituzionale della norma qui all'esame, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque rispetto alla configurazione dell'esercizio di tale potere come "obbligatorio".

La conseguente necessità di sospensione del procedimento per le valutazioni del giudice delle leggi impone comunque l'immediata rimessione in libertà dell'indagato, in mancanza di adeguato titolo detentivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 87/53 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 5 quinquies l. 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto per violazione degli artt. 3 e 13 co. 3 della Costituzione nei termini espressi in motivazione. Dispone l'immediata remissione in libertà dell'indagato. Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.