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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 20 maggio 2003

 
rel. Scafa
 

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio [...] ha emesso il seguente decreto, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998 nell'interesse dei minori [...] e [...] domiciliati presso i genitori, su ricorso proposto in data 8.10.02 dalla madre J. T. elettivamente domiciliata in [...], sentito il P.M. che ha concluso per la concessione dell'autorizzazione per il tempo massimo alla permanenza nel territorio italiano; assunte informazioni; sentiti i genitori,

Premesso quanto al rito che:

- costituendo la presente procedura attività di volontaria giurisdizione priva di qualsiasi natura contenziosa, è da escludere che il Ministero dell'interno e la questura in persona dei rispettivi rappresentanti debbano essere sentiti in applicazione del principio del contraddittorio (come è stato invece lamentato e dedotto nell'ambito di altre procedure analoghe); non ignora questo Tribunale per i minorenni una certa superiore giurisprudenza di merito secondo cui il Ministero dell'interno e la questura di Firenze sarebbero nella specie parti necessarie di un supposto procedimento di natura contenziosa, dovendo il primo controllare i flussi migratori e la seconda rilasciare il permesso di soggiorno; non solo, ma sarebbero anche fonti necessarie di informazione sui relativi " profili di pubblico interesse che essa (la suddetta Pubblica Amministrazione, n.d.r.) è direttamente chiamata a valutare" (decreto Corte d'Appello di Firenze n. cron. 1173 del 29.1.2003).

Questo Tribunale non la ignora ma non la ritiene allo stato condivisibile in quanto da una parte codeste superiori enunciazioni non richiamano - neanche con un accenno - le norme di riferimento sottese, con ciò non consentendo di melius rem perpendere; dall'altra appaiono confliggere:

1. con i generali principi di volontaria giurisdizione;

2. con le norme regolanti il rito camerale del Tribunale per i minorenni (artt. 737 - 742 bis c.p.c. in relaz. art. 38, c. 3 Disp. Att. Cc.);

3. con il carattere eccezionale e derogatorio - di cui si dirà appresso - dell'indicato art. 31 rispetto a tutte le altre ordinarie disposizioni del menzionato d.lgs. n. 286, in quanto fondato su di un prioritario interesse alla salute, assolutamente estraneo all'interesse di controllo dei flussi migratori;

4. con il fatto che la cura dell'interesse alla salute del piccolo soprannominato, caposaldo del presente intervento, compete non tanto agli indicati Uffici quanto (v. titolo V Cost.) ai servizi socio sanitari degli enti locali, che nella specie hanno proprio proposto di prendersi carico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 - delle sorti di un così grave caso di deprivazione e svantaggio sociale.

Rilevato in diritto:

- che con l'indicato ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/98 autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di garantire assistenza al minore da parte del genitore sprovvisto di permesso di soggiorno;

- che il ricorso merita accoglimento in quanto la presenza del genitore appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della prole, tenuto conto delle condizioni di salute come in atti, dell'ormai avvenuto radicamento in territorio nazionale, della tenera età, delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva;

- che ai sensi dell'indicato art. 31, c. 3 devono ritenersi sussistenti "gravi motivi" connessi all'età e al benessere psicologico dei minori per autorizzare "anche in deroga alle altre disposizioni" del suddetto decreto legislativo, la permanenza in Italia del genitore per un periodo determinato che, allo stato si ritiene congruo stabilire in anni due;

- che l'autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dal precedente art. 30;

- che ex art. 30, c. 2 citato il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, l'iscrizione nelle liste di collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato od autonomo;

- che quella appena enunciata rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai fondamentali criteri previsti dall'art. 12 preleggi, nonché soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali come già ritenuto dal Tribunale di Firenze con decreto 24.12.2001 (est. Gatta, ric. Ardjan Shemshiri e Donika);

- che infatti già sotto il profilo del "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (interpretazione letterale o dichiarativa) l'espressione "anche in deroga alle disposizioni della presente legge" (contenuta nella parte terminale del primo periodo del 3 c. dell'art. 31 in esame) avvalora l'idea che l'autorizzazione in discorso rappresenti un'ipotesi particolare giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga - ovvero ad integrazione - delle evenienze ordinarie contemplate dalla disposizione immediatamente precedente (art. 30 citato);

- che la ratio delle norme che si esaminano (muovendo dal presupposto della razionalità del sistema, id est della non contraddittorietà delle singole regole facenti parte del sistema, ovvero della sua logicità) appare confermare quanto adesso sostenuto, atteso che l'art. 28, c. 3 citato d.lgs., prevede esplicitamente che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 c. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176";

- che il riconoscimento del superiore interesse del minore a non essere separato dal genitore può dirsi effettivo (e non costituire mera enunciazione di principi o dichiarazione di intenti) solo e proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex citato art. 31, ad entrare ovvero a permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo il proprio diritto-dovere di mantenere i figli (circa il fondamento normativo di tale dovere si vedano tra l'altro l'art. 30 Cost; l'art. 147 c.c., l'art. 570 c.p., la citata Convenzione di New York 20 novembre 1989);

- che va considerato che l'art. 2 c. 1 citato d.lgs. espressamente prevede che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti";

- che, quanto all'interpretazione sistematica, è altresì da osservare che la previsione del citato art. 31 si inserisce (al pari di quelle contenute nei precedenti artt. 28 e 30) nel Titolo IV del menzionato d.lgs. n. 286/98, rubricato "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori" e dedicato essenzialmente alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, permesso il quale consente - come già ricordato - lo svolgimento di attività lavorativa;

- che il rilascio dell'autorizzazione ex menzionato art. 31 infine non risulta subordinato alla disponibilità da parte del famigliare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (a differenza di quanto previsto nel precedente art. 4) ovvero di un determinato reddito (come invece il precedente art. 29), cosicché non può restare preclusa al famigliare la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i mezzi di sussistenza;

- che del resto, ove il rilascio dell'autorizzazione in esame risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilità economiche da parte del famigliare ovvero del minore, ciò rappresenterebbe un'evidente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., posto che l'effettività della garanzia costituzionale del riconoscimento di uno dei diritti inviolabili dell'uomo risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata (o per meglio dire limitata) dalla sussistenza o meno di "adeguate" condizioni economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi. Ciò a tacere dell'evidente irragionevolezza - sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento - di una legge che tale limitazione dovesse consentire od imporre, atteso che i diritti del minore quali riconosciuti, tra l'altro, dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali e dal d.lgs. n. 286/1998 risulterebbero di fatto non azionabili e non tutelabili se non per i minori abbienti.

Rilevato in fatto

Quanto al merito, come già accennato va realisticamente preso atto che il minore è riuscito, evitando ogni controllo, ad entrare in Italia ed a stabilirvi da qualche tempo abituale dimora; ciò premesso, pare evidente al Collegio che lo sviluppo psicofisico del minore di cui al menzionato art. 31 e le sue condizioni di salute psicofisica (nulla autorizza a limitare l'intervento ai soli di casi di malattia organica anche ove non si consideri arbitraria tale distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere rimpatriato assieme al genitore (e dunque privato degli attuali supporti sociosanitari di cui gode nonché sradicato dal contesto relazionale in cui - come risulta dagli atti - di fatto è ormai integrato) sia nel caso che con l'espulsione del solo ricorrente - e con buona pace per il diritto all'unità familiare - venisse smembrato il suo "sistema" famiglia.

Considerato che dalle informazioni acquisite a mezzo dei servizi sociali risulta che I. frequenta la seconda media e M. la terza elementare e che il loro rendimento appare soddisfacente; che nel mese di gennaio è stato attivato un intervento educativo domiciliare presso il campo sosta dove il nucleo familiare vive di mediazione culturale al fine di agevolare l'integrazione sociale e la scolarizzazione dei minori;

rilevato inoltre che, quanto alla madre che ha presentato la richiesta di ricongiungimento, dalle stesse informazioni risulta un suo atteggiamento collaborativi verso i servizi e che "la situazione familiare sembra essere notevolmente migliorata grazie alla sua attiva partecipazione nella cura dei figli e della vita domestica";

rilevato che i servizi sociali hanno messo in evidenza come la presenza della madre abbia favorito una maggiore collaborazione all'interno del nucleo con i servizi sociali, agevolando il positivo inserimento dei minori nel contesto sociale;

ritenuto pertanto di consentire la permanenza della madre nel territorio dello Stato per il periodo di due anni,

Va data comunicazione del presente atto al ricorrente, al sig. Prefetto, al sig. Questore di Lucca, ai Servizi Sociosanitari interessati, al Consolato di Serbia, al G.T. di Lucca ed al P.M. in sede, come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. n. 286/98, 737 ss. c.p.c., così pronunciando nell'interesse dei minori J. I. e J. M. autorizza la permanenza in Italia della ricorrente J. T., loro genitore, per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento; dichiara che la predetta ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30 c. 2 d.lgs. n. 286/98, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa; dà mandato al Servizio Sociale di, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in carico dei minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno dei minori e del nucleo familiare e perché riferisca al P.M. presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento. Efficacia immediata.

Si comunichi alla ricorrente, al Servizio Sociale del Comune di Lucca, al Consolato di Serbia in Italia, al Sig. Prefetto di Lucca, al Sig. Questore di Lucca, al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca, al P.M. in sede.