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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 7 giugno 2003

 
est. Scarabello
 

Il giudice sciogliendo la riserva, rilevato:

- che il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'espulsione, notificatagli per non aver richiesto il permesso di soggiorno, per erronea valutazione dei presupposti, posto che egli era titolare di Carta d'identità, condizione per il rilascio della quale essendo il possesso di valido documento di soggiorno;

- che la Questura giustificava l'adozione del provvedimento restrittivo sull'assunto per cui il soggetto, all'atto, della presentazione per il ritiro del permesso di soggiorno di cui aveva richiesto il rinnovo, esibiva documento di identità con foto ritraente persona diversa da quella che appariva sulla richiesta di rinnovo precedentemente depositata: ulteriori accertamenti rendevano certezza circa la differente identità dell'odierno ricorrente (che mai aveva richiesto permesso di soggiorno) e colui il quale aveva presentato istanza per il rinnovo di permesso di soggiorno, già titolare di permesso ormai scaduto;

- che all'esito dell'udienza, il giudice richiedeva all'amministrazione di fornire documentazione inerente gli atti compiuti nel corso del procedimento, ma la richiesta rimaneva inevasa;

ritenuto:

- che il procedimento disciplinato dall'art. 13 d.lgs. 286/98 pur assimilabile ai procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, tuttavia si caratterizza per la presenza di elementi tipici di un procedimento contenzioso, in contraddittorio;

- che dunque la disciplina generalmente applicabile è quella del processo civile ordinario, ed i mezzi istruttori, pur con connotazioni atipiche e ad impulso ufficioso, partecipano dei caratteri essenziali delineati dal codice di procedura civile;

- che, così ragionando, la richiesta di informazioni e documentazione può ritenersi assimilabile all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, la cui inosservanza costituisce comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc;

- che, inoltre, la struttura tipica del procedimento in questione vede il privato lamentarsi della illegittimità di un provvedimento amministrativo: l'indagine volta alla verifica dell'esistenza o meno dei vizi denunziati passa attraverso l'onere dell'amministrazione di produrre atti e documenti dell'istruttoria e del procedimento (che sono ovviamente in suo possesso) al fine di consentire - in sede processuale - di ripercorrere l'iter che ha condotto l'autorità all'adozione del provvedimento censurato;

- che le conseguenze rispetto alla mancata produzione di atti e documenti procedimentali, dunque, è ben grave, non consentendo al giudice di compiere quella verifica che gli è demandata in relazione alla previsione legislativa di impugnabilità del provvedimento;

- che nella specie tale carenza deve indubbiamente riscontrarsi, posto che le difese dell'amministrazione, con la mera produzione "dell'annotazione" di chi ha svolto quegli accertamenti che avrebbero condotto a desumere la differenza di identità tra il ricorrente e colui il quale era titolare di precedente permesso di soggiorno e documenti non sono sufficienti all'affermazione della correttezza del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del provvedimento impugnato;

- che dunque il ricorso va accolto, con annullamento del decreto di espulsione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino il 26 marzo 2003, n. 792/03.