ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Catania, ordinanza del 18 aprile 2003

 
est. Cannata
 

Letti gli atti del proc. n. 2968/2003 R.G.; udita la relazione del Giudice delegato; ritenuto che, con ricorso depositato in data 28.3.2003 [...] ha proposto reclamo avverso il provvedimento emanato dal giudice istruttore in data 10.3.2003, e comunicato in data 18.3.2003, con il quale è stata rigettata la domanda ex art. 700 c.p.c proposta dall'odierno reclamante nel corso della causa di merito;

deve, invero, premettersi che, con ricorso depositato in data 10.06.2002, [...] ha chiesto il riconoscimento così dello status di rifugiato (ricorrendo avverso il provvedimento di diniego dello stesso, pronunziato dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato in data 14.3.2002, notificato in data 19.4.2002) come del diritto di asilo, deducendo, invero, per un verso, d'essere la propria vita "attualmente in pericolo poiché qualora dovesse ritornare in patria (Algeria) sarebbe torturato e sparirebbe senza essere processato" a causa "delle sue idee politiche e della partecipazione alla politica attività" e, per altro verso, d'essere, non riconosciute nel suo paese d'origine, l'Algeria appunto, le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e d'essere conculcati i valori fondamentali della persona umana garantiti dalla nostra Costituzione; ha, altresì, evidenziato il ricorrente come, contestualmente alla notifica in data 19.4.2002 del decreto di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione Centrale, la questura di Catania gli aveva prescritto di "lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera aerea di Roma-Fiumicino" "entro giorni 15 da oggi", nonostante la stessa, in esito alla presentazione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e di riconoscimento del diritto di asilo, avesse rilasciato un primo permesso di soggiorno il 31.8.2001 con scadenza 30.11.2001, rinnovato poi fino al 30.4.2002;

siffatto ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, veniva a cura del ricorrente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per essa, alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; alla fissata udienza in data 10.7.2002 compariva parte ricorrente mentre la resistente presidenza del Consiglio dei Ministri non riteneva di costituirsi in giudizio ed il giudice istruttore "ritenuto che va disposto in conversione del rito" fissava la udienza di prima comparizione per il giorno 19.2.2003; dal relativo processo verbale risulta che, a tale udienza è presente il Procuratore dello Stato, [...] la quale si costituisce per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependone il difetto di legittimazione passiva nella presente controversia in quanto la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è incardinata nell'Amministrazione dell'interno. Per tale ragione l'avv. [...] interviene volontariamente per il Ministero dell'interno - Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato depositando l'allegato rapporto redatto dalla Commissione Centrale, chiedendo il rigetto della domanda proposta da controparte la quale, a sua volta, rilevava che "la richiesta di asilo politico si chiede allo Stato italiano, non al Ministero dall'interno" ed insisteva nella istanza ex art 700 coevamente proposta; invero, con ricorso per provvedimento d'urgenza proposto alla medesima data del 19.2.2003 [...].

Orbene, con provvedimento emanato in data 10.3.2003 il giudice istruttore rigettava l'istanza cautelare con la seguente motivazione: "ritenuto che l'istanza di sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di diniego impugnato non appare giustificarsi alla stregua della documentazione versata in atti".

Avverso detto provvedimento ha proposto, appunto, tempestivo reclamo il ricorrente, deducendo la "carenza di motivazione dell'ordinanza" e ribadendo, viceversa, la esistenza così del fumus bonis juris costituito e dalla conclamata e documentata negazione in Algeria delle libertà fondamenti esistenti in un paese democratico e dal pericolo di vita del ricorrente, come del periculum in mora come sopra evidenziato;

ritenuto che il Ministero dello Interno - Commissione Centrale per i rifugiati [...] si costituivano alla udienza in data 10.4.2003 nell'ambito del sub procedimento cautelare in fase di reclamo con memoria depositata in udienza con la quale, deducendo l'erroneità della chiamata in causa da parte del ricorrente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne chiedevano l'estromissione; indi svolgevano deduzioni concernenti il merito del ricorso introduttivo del giudizio, argomentando in ordine alla legittimità formale e sostanziale del provvedimento di diniego dello status di rifugiato ed evidenziando che per quanto riguarda la mancata pronunzia della Commissione su richiesta di asilo, si ricorda che l'Amministrazione, per espressa previsione normativa (cfr. legge 39/90 e dpr 136/90) è competente solo per l'eventuale riconoscimento dei benefici della Convenzione di Ginevra del 1951. L'asilo ex art. 10 terzo comma della Costituzione, com'è noto, non ha ancora ricevuto attuazione da parte de legislatore ordinario, così come programmato dal costituente. Pertanto, allo stato attuale, nessuna autorità è ancora competente a concederlo, non esistendo né l'individuazione legislativa di detta autorità, né l'individuazione della procedura per la concessione dell'asilo, né l'individuazione dei conseguenti benefici a favore dello straniero. La stessa Corte di cassazione, nella nota sentenza n. 4614/97, pur riconoscendo all'art. 10 terzo comma della Costituzione valore immediatamente precettivo, ha però concluso che, nelle more dell'emanazione della normativa di attuazione ad opera del legislatore ordinario, allo straniero, per il quale sussistono i presupposto per l'asilo, può essere garantito "l'ingresso" e null'altro nel nostro territorio (cfr. ad es. sentenza Tribunale di Firenze n. 2311/01);

ritenuto che, deve preliminarmente evidenziarsi come è ormai costante giurisprudenza del Supremo Collegio che, per un verso, il diritto di rifugio ed il diritto di asilo sono veri e propri diritti soggettivi perfetti seppur diversi per presupposti e per fonte normativa e, come tali, appartengono alla cognizione della Autorità Giudiziaria ordinaria; hanno invero chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte che, la norma di cui all'art. 10, comma terzo della Costituzione della Repubblica a tenore della quale "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge" "attribuisce direttamente allo straniero il quale si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento" atteso che "il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in parte necessità di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata"; tal norma d'altra parte contiene una precisa delimitazione dei poteri delle leggi ordinarie che, in una prospettiva futura, dovranno disciplinare le condizioni di esercizio del diritto di asilo, (la norma costituzionale pone certamente un divieto, ad esempio, alla limitazione del beneficio alla ottemperanza di condizione formali da parte dell'asilante ovvero, ancora, alla precisione di requisiti e situazioni soggettive diverse ed ulteriori rispetto a quanto previsto dal dettato costituzionale) come dell'eventuale ricorso alla analogia. Il diritto d'asilo si configura, quindi, come diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorché venga accertato l'impedimento nel paese di origine dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

d'altronde, lo status di rifugiato ed il relativo diritto soggettivo perfetto a tale status ha qual fonte giuridica, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722 (con relativo protocollo di New York del 31.01.1967, reso esecutivo in Italia con legge 14.02.1970, n. 95) e la Convenzione di Dublino del 15.7.1970, ratificata dall'Italia con legge 23 dicembre 1992, n. 253, dunque una norma convenzionale internazionale e, qual presupposto o meglio, qual "fattore determinante, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dallo art. 10 terzo comma Cost."; (così, testualmente, Cass. SU, 26 maggio 1997, n. 4674);

quanto ai contenuti dei due "diritti soggettivi perfetti", deve evidenziarsi come già le sezioni unite della Suprema Corte, dopo aver chiarito, anzitutto, che gli stessi "non coincidono dal punto di vista soggettivo, perché la categoria dei rifugiati politivi è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo" come sopra riferito, puntualmente affermano che "in mancanza di una legge di attuazione del precetto di cui all'art. 10 terzo comma Cost., infatti, allo straniero il quale chiede il diritto di asilo null'altro viene garantito se non l'ingresso nello Stato, mentre il rifugiato politico, ove riconosciuto tale, viene a godere in base alla convenzione di Ginevra di uno status di particolare favore"; e, dunque, per la Suprema Corte, già il chiedere (il diritto di) asilo garantisce allo straniero il diritto di ingresso nello Stato ed ovviamente, a fortiori, per necessaria logica e giuridica, il diritto di permanere sul territorio dello stesso finché non intervenga una statuizione della autorità giudiziaria ordinaria (alla cui giurisdizione appartiene la statuizione dichiarativa della sussistenza o della insussistenza del diritto di asilo), alla stregua della quale, dunque, lo straniero acquisterà definitivamente il diritto ad entrare ed a permanere sul territorio della Repubblica ovvero perderà il diritto ad entrare (ove, ovviamente, non fosse entrato) ed a soggiornare sul territorio della Repubblica che l'art. 10, c. 3, della Cost. gli aveva attribuito, secondo le sezioni unite della Corte, per il sol fatto di richiedere asilo, per il tempo necessario all'espletamento del procedimento giudiziale conseguito alla proposta domanda.

Se dunque, la norma costituzionale, con il suo nucleo immediatamente precettivo, secondo la Suprema Corte, nell'istituire il diritto d'asilo, e consustanzialmente ad esso per la natura dello stesso, istituisce il diritto del richiedente asilo ad entrare nel territorio dello Stato e a trattenersi in esso fino alla definizione delle procedure giudiziali, è la stessa norma che istituisce altresì il dovere per l'autorità amministrativa di rilasciare il permesso di soggiorno, quale mero atto dovuto, non implicante alcuna discrezionalità amministrativa; (per la testuale affermazione che nel diritto di asilo "è compreso il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato" ved. Trib. Roma, 1.10.1999 Pres. Est. De Fiore, Oçalan - Presidenza Consiglio dei Ministri e Ministero Interno);

in definitiva, se dichiarata dal giudice ordinario la sussistenza del diritto di asilo in favore di un soggetto, alla stesso consegue quale mero atto dovuto, il dovere per la autorità amministrativa di rilasciare un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, alla domanda giurisdizionale da parte dello straniero di riconoscimento di siffatto diritto consegue, ipso jure, il dovere da parte della autorità amministrativa di un permesso di soggiorno fino alla definizione del relativo procedimento avendo già la Corte affermato che allo straniero che chiede asilo deve, per ciò solo, essere garantito l'ingresso nello Stato; e con ciò il sistema delineato dalla Corte nomofilattica a Sezioni Unite si sviluppa in tutti i suoi connotati di logicità giuridica, id est, di giuridica necessità per razionalità, svolgendosi nella forme classiche della silloge giudiziaria, ogni altra ricostruzione rendendo il sistema delineato dalla Corte necessariamente irrazionale; ed invero, data la immediata precettività della norma ed il contenuto minimo del diritto dalla stessa attribuito: l'asilo, ossia, anche semanticamente, il "ricovero", il "ricetto", ad esso è consustanziale l'entrare ed il restare e se, secondo la Corte, come detto, chi chiede asilo ha, intanto, diritto d'entrare e necessariamente di soggiornare finché la sua richiesta non è stata evasa, è d'immediato precetto che l'autorità amministrativa permetta di entrare e di soggiornare e ciò senza discrezionalità alcuna in forza d'immediato precetto normativo-costituzionale;

che poi, ove volesse escludersi siffatto ultimo obbligo per l'autorità amministrativa che, pure, per armonia e coerenza di sistema, deve ammettersi, (non foss'altro per attualizzare alla stregua della pur mera ricognizione del titolo dinnanzi alla stessa l'immanenza del relativo diritto) non muterebbero nella sostanza i termini della questione, atteso che il diritto d'entrare e permanere nello Stato, dell'asilante prima e temporaneamente, e dell'asilato dopo e definitivamente, comporterebbero comunque pienezza di tutela contro ogni forma di respingimento o di espulsione con conseguente inefficacia di qualsivoglia provvedimento ostativo al godimento ed all'esercizio di tali diritti pur in assenza di provvedimento amministrativo di "permesso di soggiorno", ma obbligherebbero il soggetto ad istanziare subito ed il giudice ad emettere subito una sorta di titolo che valga ad attualizzare l'immanenza del diritto paralizzando quella espellibilità immediata ed esecutiva che alla stregua della vigente normativa appare conseguire alla formale mancanza di permesso di soggiorno per gli stranieri extra comunitari;

è, dunque, venuto il momento di incarnare, brevemente riassumendoli, i superiori assunti nell'ambito del concreta fattispecie sub judice; invero, come detto, il diritto di asilo si configura come un diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorché sussista e venga accertato l'impedimento nel paese di origine allo effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; in sostanza il presupposto costituzionale fondante il sorgere del diritto di asilo in capo allo straniero è solo ed esclusivamente che nel suo paese sia impedito l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (Cass, SU, 26.5.1997 n. 4674; Cass., SU, 17.12.1999, n. 907; Trib. Roma 1.10.1999, est. De Fiore, cit.) con la conseguenza che, ove siffatte libertà in tal paese, non siano garantite o sia pur formalmente garantite (rectius, "previste") non ne sia poi consentito l'effettivo esercizio, sorge ipso iure il diritto d'asilo unicamente da dichiarare, dunque, e non da costituire;

ritenuto che conclamato appare, pur alla stregua della summaria cognitio caratterizzante la fase cautelare, il fumus del diritto di asilo in capo all'odierno ricorrente siccome straniero nel cui paese d'origine, l'Algeria, si evidenzia una diffusa compressione delle libertà fondamentali della persona (artt. 2, 13, 14, 16, 24, e 27 Costituzione Italiana) ed un gravissimo impedimento all'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 18, 21 e 49 Cost.); ciò, che costituisce peraltro fatto notorio attesa l'ampia diffusione data alle vicende e condizioni del paese dai principali mezzi di informazione di massa, si ricava da vasta documentazione ed, in particolare, dai rapporti di Amnesty International ininterrottamente negli ultimi 5 anni nonché dalle relazioni della Caritas italiana e da documenti ufficiali della Comunità europea (si veda, da ultimo la risposta resa in data 3.10.2002 a pregressa interrogazione scritta sulla tutela dei diritti umani in Algeria, con la quale il Consiglio evidenzia come il rispetto dei diritti umani in Algeria costituisce un problema ed evidenzia la necessità di evitare "derive ed abusi");

ritenuto che, conclamato appare, altresì, il "pregiudizio imminente ed irreparabile" all'azionato diritto d'asilo giacché, in mancanza del rilascio del permesso di soggiorno da parte dello questura che ha addirittura prescritto allo odierno reclamante di "lasciare il territorio nazionale attraverso la frontiera aerea di Roma Fiumicino entro 15 giorni da oggi" (19.4.2002) lo stesso versa, quantomeno, nelle condizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 286/98 come modificato dall'art. 12 l. 30.7.2002, n. 189 ossia d'essere espulso con provvedimento "immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato";

deve, d'altronde, evidenziarsi che lo straniero, dalla documentazione prodotta in copia conforme munita della attestazione e traduzione ufficiale, risulta privo di alcun precedente penale (nel proprio paese di provenienza) e risulta essere stato assolto così in primo come in secondo grado dalla accusa di fabbricazione di esplosivi;

deve, anzi sottolinearsi che, il Consiglio giudiziario di Batnet, nel confermare in sede di appello la assoluzione dell'odierno ricorrente dal reato di fabbricazione di esplosivi pronunziata in primo grado dal tribunale di Batnet, ha, nella propria sentenza in data 09.01.1994 ben rimarcato che "non esiste nel fascicolo del procedimento penale e non è stata presentata alcuna prova valida per incriminare gli accusati; inoltre non è stato trovato niente e nessuna prova che loro fabbricavano bombe tradizionali" icastizzando, tra l'altro, che il coimputato aveva rappresentato che "alcune delle dichiarazioni fatte davanti agli uomini dell'Arma, sono state rese sotto tortura e maltrattamenti"; (vedi copie conformi di entrambe le sentenze, munite della attestazione e traduzione ufficiale, prodotte, unitamente alla copia del certificato del casellario Algerino dal ricorrente a corredo del ricorso per provvedimento di urgenza rigettato dal giudice istruttore con il reclamato provvedimento);

ritenuto che, posto quanto sin qui argomentato con riferimento alla domanda volta alla dichiarazione del diritto di asilo, deve appena evidenziare il tribunale, (per quanto ultroneo, avendo come detto le sezioni unite della Suprema Corte chiarito che la categoria degli aventi diritto all'asilo è più ampia della categoria degli aventi diritto al rifugio), come i termini della questione non mutano, nella sostanza, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato; devesi invero considerare che, a tenore del disposto di cui all'art. 1, c. 2 d.p.r. 15 maggio 1990, n. 136 la questura, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ed espletata la attività di raccolta dati e documenti, invia tutta la documentazione istruttoria alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato rilasciando al richiedente rifugio un permesso di soggiorno temporaneamente valido sino alla definizione della procedura che, "può considerarsi conclusa solo dopo esaurite nelle giuste forme le procedure amministrative ed eventualmente i rimedi giurisdizionali relativi" con la conseguenza che, "fino a tale conclusione i richiedenti hanno titolo a soggiorno temporaneo nel nostro paese" (così, in termini, Tar Puglia, ordinanza n. 261 del 20.3.2002 con la quale è stato disposto "il rilascio in favore dei ricorrenti dei permessi di soggiorno temporaneo in Italia da valere sino alla definizione delle procedure amministrative ed eventualmente dei rimedi giurisdizionali concernenti la loro richiesta di riconoscimento del status di rifugiati");

d'altronde tal norma, dettata dal citato d.p.r. 136 del 1990, costituente regolamento per l'attuazione dell'art. 1 c. 2 d.l. 30.12.1989, n. 416 conv. l. 28.2.1990, n. 39 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, non risulta abrogata da successive disposizioni dovendosi anzi evidenziare che, a tenore del disposto di cui all'art. 31 l. 189 del 2002 "l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 1 del d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito con mod. dalla legge 28.2.1990, n. 39 è sostituto dal seguente "il questore territorialmente competente, quanto non ricorrono le ipotesi previste negli artt. 1 bis e 1 ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento";

non sarà inutile, a questo punto, ribadire la natura meramente "dichiarativa" e mai "costitutiva" di tutti i provvedimenti assunti in materia così di riconoscimento dello status di rifugiato come del diritto di asilo da tutti i competenti organi ed evidenziare (per quanto ultroneo) come, pur il Consiglio di Stato (con una solo apparente "confusione" terminologica che si mutua in realtà, non già dalla ritenuta identificazione delle due diverse e distinte situazioni giuridiche, ma dalla opinata applicazione analogica "al diritto di asilo", peraltro entro i limiti consentiti dal rigidissimo, ed immediatamente precettivo disposto dall'art. 10 c. 23 dalla Costituzione della Repubblica, come sopra chiarito, di talune disposizione della convenzione di Dublino del 15.7.1990, e l. 23.12.1992, n. 253 direttamente applicabili allo status di rifugiato) ha perentoriamente affermato che "la presentazione della domanda di asilo politico da parte dello straniero conferisce al richiedente, ai sensi dell'art. 1 comma 5 l. 28 febbraio 1990, n. 39 il titolo a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2000, n. 3965; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2000 n. 5495);

infine, in ordine al dedotto "difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri" ribadito nella memoria difensiva su reclamo, deve appena evidenziare il tribunale come detta legittimazione della Presidenza del consiglio sia pacificamente ritenuta, così con riferimento alla domanda giudiziale di riconoscimento dello status di rifugiato come con riferimento alla domanda giudiziale di riconoscimento del diritto di asilo, oltre che dalle citate decisioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione e da tribunale Roma, 1 ottobre 1999 cit., altresì dalla Corte di appello di Catania ord. 1/22 marzo 2002, Pres. Marletta, est. Morgia [...];

ritenuto che appare del tutto superflua la ulteriore richiesta di audizione del reclamante personalmente, formulata con istanza depositata in data 18.4.2003;

ritenuto che nulla va disposto per spese, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa di merito.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto da [...] avverso il provvedimento emanato in data 10.3.2003 con il quale il giudice istruttore ha rigettato l'istanza cautelare proposta dal primo con ricorso depositato in data 19.2.2003, dichiara che [...] ha diritto al soggiorno temporaneo in Italia fino alla definizione (in tutti i suoi gradi) del procedimento giurisdizionale concernente il riconoscimento del diritto di asilo e dello status di rifugiato e, per l'effetto, dichiara il competente organo amministrativo (questore di Catania) tenuto all'immediato rilascio del relativo permesso in favore del detto [...]. Nulla per spese.