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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 12 dicembre 2002

 

est. Palumbi

 

Nel procedimento 9855/2002 R.G., promosso da [...] nei confronti della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato [...], Ministero dell'interno [...], Questore di Modena [...] e con l'intervento del Pubblico Ministero. Oggetto: Riconoscimento status di rifugiato [...]. Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in corso di causa dall'attore in data 14.10.2002, sciogliendo la riserva di cui al verbale 21.11.2002, osserva quanto segue.

L'intera materia dello status di rifugiato politico e dell'asilo politico appartiene ora alla giurisdizione del G.O. ("La qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo - dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, comma 3, cost. -, una figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato - così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo - rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46 della legge n. 40 del 1998 l'art. 5 del d.l. n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990 - abrogazione confermata dall'art. 47 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Testo unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero - che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato" (Cass. S.U. sent. n. 907 del 17.12.1999). A ciò consegue che - in applicazione del principio dell'onnicomprensività della giurisdizione per cui il generale potere cautelare, per il suo carattere strumentale, spetta ai giudici di ciascun ordine giurisdizionale rispetto a tutte le controversie devolute alla loro giurisdizione mentre non può esercitarsi rispetto a situazioni giuridiche tutelabili davanti ad un diverso ordine giurisdizionale - le attribuzioni dell'A.G.O. nelle controversie sul riconoscimento dello status di rifugiato politico o del diritto di asilo sono esercitabili anche per la tutela cautelare di situazioni soggettive strumentali rispetto a quelle controversie.

Certamente è ravvisabile un rapporto di strumentalità tra l'istanza - formulata in ricorso in via d'urgenza - volta a conseguire il permesso di soggiorno e il presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti lo status di rifugiato politico: solo se in possesso di un titolo legittimante la sua permanenza in Italia, lo straniero viene infatti posto in condizione di esercitare liberamente ed effettivamente il diritto di promuovere e coltivare dinanzi al G.O. il giudizio per il riconoscimento dello status in questione.

Quanto all'ammissibilità della istanza cautelare in esame sotto il profilo - rilevabile d'ufficio - di cui all'art. 100 c.p.c., il tenore delle difese svolte dalle Amministrazioni convenute - con cui si chiede il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di asilo politico - rende attuale e concreto l'interesse a richiedere tutela giurisdizionale in via d'urgenza e, quindi, ammissibile il ricorso.

Nel merito, ritiene questo Giudice che l'incontestata appartenenza dello straniero all'etnia curda e la documentata sua cittadinanza turca, unitamente all'ulteriore considerazione della notorietà dell'aspro contrasto razziale esistente in Turchia tra i cittadini turchi e gli appartenenti all'etnia curda, rendano evidente la sussistenza della possibilità che il ricorrente sia esposto a forme di "persecuzione per motivi di razza", ipotesi per la quale l'art. 19 d.lgs. n. 286/98 prevede l'inespellibità dello straniero. Di conseguenza, al medesimo dovrà essere rilasciato dalla questura di Modena lo speciale permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 lett. d) d.p.r. n. 394/99, sino alla definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dispone il rilascio da parte della questura di Modena in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ai sensi dell'art. 28 lett. d) d.p.r. n. 394/99, valido sino alla definizione del procedimento iscritto al n. 9855/2002 Rg. del tribunale civile di Bologna. Si comunichi