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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Rovigo, decreto del 19 settembre 2003

 
est. Miazzi
 

Il giudice dell'esecuzione, nel procedimento n. 29.03 R.ES. nei confronti di [...]. Letta l'istanza di revoca della sanzione sostitutiva avanzata dal p.m.; Visto l'art. 666 comma 2 c.p.p., ha pronunciato il seguente decreto.

Il pubblico ministero, con nota 28.7.2003, richiedeva ex art. 16 comma 4 T.U. d.lgs. n. 286/98 la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato emessa nei confronti di [...], a seguito del rientro illegale "constatato" il 26.7.2003 dalla Polizia Ferroviaria di Mestre, "ritenendo che la competenza sia del giudice dell'esecuzione". Il giudice ritiene manifestamente infondata la richiesta del pubblico ministero in quanto rivolta a giudice incompetente e quindi visto l'articolo 666, comma secondo, c.p.p. deve dichiararla inammissibile.

In fatto, osserva:

Nei confronti di [...] venne applicata ex art. 444 c.p.p. dal giudice monocratico di Rovigo con sentenza n. 114/03 del 24.3.2003 la pena di mesi 4 di reclusione, mesi due e giorni 20 di arresto e € 200 di multa.

Il giudice, in applicazione del comma 1 dell'art. 16 del T.U. d.lgs. n. 286/98, come novellato dalla legge n. 189/2002, (secondo il quale "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni") ha sostituito detta pena con la misura dell'espulsione per 5 anni.

In data 25.3.2003 il questore ha eseguito l'espulsione, in ottemperanza al dettato del comma 2 della norma citata (secondo il quale "L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4").

In data 26.7.2003 la Polizia Ferroviaria di Mestre provvedeva ad arrestare [...] rintracciandolo nel territorio dello Stato e (contestualmente alla richiesta di procedere alla convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 15 (rectius, art. 13) T.U. d. lgs. n. 286/98 davanti al giudice di Venezia), inviava gli atti al giudice di Rovigo la revoca dell'espulsione.

Il giudice, ritenendo irrituale la richiesta avanzata direttamente dagli organi di polizia giudiziaria, trasmetteva gli atti al pubblico ministero "per competenza in ordine alla richiesta di revoca ex art. 16 T.U. d.lgs. n. 286/98 e anche per le considerazioni sulla competenza a disporre la revoca"; il pubblico ministero, ritenendo competente il giudice dell'esecuzione, formulava richiesta di revoca della sanzione sostitutiva.

In diritto, osserva:

La richiesta è manifestamente inammissibile in quanto l'articolo 16 del T.U. d.lgs. n. 286/98, così come modificato dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002, non indica la competenza del giudice dell'esecuzione per la revoca richiesta dal pubblico ministero.

La legge infatti introduce una nuova forma di espulsione "giudiziaria" come misura sostitutiva alla detenzione, che viene irrogata con sentenza di condanna per un reato non colposo o con sentenza di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p.. Tale espulsione viene eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui l'articolo 13 comma 4, e cioè con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; prevede poi la legge che "se lo straniero espulso rientri illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente" (art. 16 comma 4).

Sul testo previgente dell'articolo 16 (che non conteneva le disposizioni sopra riportate in quanto la norma in pratica era composta dai primi due commi solamente) si pronunciò a suo tempo la Corte Costituzionale, con ordinanza del 14/28.7.1999 n. 369 nella quale affermava che "l'espulsione prevista dalla norma in discussione, ossia disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare con una sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri che assume ... le caratteristiche formali e sostanziali dell'espulsione dello straniero devono far escludere che quest'ultima, come concretamente regolata dall'articolo 14 legge 40/98, possa farsi entrare nel genus delle sanzioni penali".

La legge n. 189/2002, nell'introdurre la possibilità di revoca, peraltro non specifica quale sia il giudice competente a disporla. E' da escludere che tale giudice possa essere - come ipotizzato in alternativa dal pubblico ministero - quello di sorveglianza in applicazione analogica dell'articolo 72 legge n. 689/1981, sia perché  la misura ex art. 16 T.U. d.lgs. n. 286/98 viene irrogata anche prima del passaggio giudicato della sentenza, sia perché l'art. 72 attribuisce una competenza speciale non suscettibile di estensione. Infatti "La revoca della pena sostitutiva di cui all'art. 72 l. 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione soltanto per le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, perché soltanto a queste si applica il disposto dell'art. 66 della stessa legge, al quale fa specifico riferimento il citato art. 72." (Cassazione penale sez. I, 7 ottobre 1994, Fabbro, in Giust. pen. 1995, II, 435)

Ad avviso del giudice tuttavia non può ritenersi neppure fondata neppure la competenza del giudice dell'esecuzione individuata dal pubblico ministero. Sul punto rimane valida l'osservazione della Corte Costituzionale che "il momento esecutivo della misura è affidato all'autorità amministrativa al contrario di quanto avviene per l'esecuzione della pena, che è promossa dal pubblico ministero", per cui non può essere il giudice dell'esecuzione, che qui non è interessato alla fase di esecuzione della misura, competente per la revoca della medesima misura. Inoltre va rilevato che il giudice dell'esecuzione è il giudice che ex articolo 665 c.p.p. interviene dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile, mentre nel caso di specie la misura può essere eseguita "anche se la sentenza non è irrevocabile" (art. 16 c. 2); per cui, visto che l'esecuzione dell'espulsione avviene immediatamente mentre i tempi per il passaggio giudicato della sentenza, specie se appellata o soggetta ricorso per cassazione, sono assai più lunghi, il rientro illegale nel territorio dello Stato vietato dal comma 4 potrebbe agevolmente avvenire quando la sentenza non è passata in giudicato e quindi una fase nella quale un giudice dell'esecuzione neppure esiste.

Pertanto il giudice competente evocato dal comma 4 non può che essere quello che nel merito accerta il rientro illegale nel territorio dello Stato, rientro illegale che costituisce il presupposto stesso della revoca, e ciò per diversi motivi. Il primo è la necessità che il presupposto della revoca venga accertato giudizialmente: nel caso di specie, che il rientro sia effettivamente avvenuto da parte del condannato (escludendo quindi casi di omonimia...) e che avesse le caratteristiche dell'illegalità (e quindi che fossero trascorsi i termini previsti dalla legge, che non fosse avvenuto per forza maggiore...): un accertamento che non può che avere le caratteristiche dell'accertamento giudiziale. In secondo luogo perché la revoca della misura dell'espulsione ha caratteri di forte analogia con la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall'articolo 168 cod. pen.. Al riguardo l'articolo 674 c.p.p. prevede che "la revoca della sospensione condizionale della pena... è disposta dal giudice dell'esecuzione qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato". E' dunque evidente la preferenza che la legge riserva - nel disporre la revoca - al giudice che accerta nel merito il presupposto della revoca stessa.

Infine, per la natura stessa della misura: al riguardo possono essere richiamati gli argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale in relazione alla disciplina prevista, prima della riforma, dall'art. 7 T.U. d.lgs. n. 286/98, che prevedeva la possibilità per il giudice di disporre, su richiesta dell'interessato, l'immediata espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare. In relazione a detta normativa, la Corte affermò che "la previsione dell'espulsione per gli stranieri sottoposti a custodia cautelare configura un'ipotesi di sospensione della custodia in carcere" (sentenza 10.2.1994, n. 62).

Dunque, in conclusione, la sostituzione della pena detentiva con la misura dell'espulsione costituisce un'ipotesi di sospensione della pena, che per giurisprudenza consolidata può essere ordinariamente revocata solo da altro giudice di merito e non dal giudice dell'esecuzione.

Per questi motivi

visto l'articolo 666 comma 2 c.p.p. il giudice dell'esecuzione dichiara l'inammissibilità della richiesta di revoca della misura dell'espulsione disposta con la sentenza 24.3.2003 essendo competente il giudice di merito che accerta il rientro illegale e quindi il Tribunale di Venezia. Dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia. Si notifichi entro cinque giorni al pubblico ministero e all'interessato.