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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, decreto provvisorio del 21 novembre 2002

 
est. Rosetti
 

Nel procedimento Rg. [...] rieducazione relativo a [...]; visto il ricorso del P.M. che chiede al tribunale di procedere ai sensi dell'art. 25 bis r.d.l. 1404/1934 sulla base delle notizie allegate al ricorso, da cui risulta una situazione pregiudizievole per la ragazza,

osserva

la ragazza è stata collocata in struttura protetta ed ha offerto la propria collaborazione nelle indagini dirette ad individuare gli sfruttatori, che l'hanno rapita e violentata, tentando poi di farla prostituire;

considerata l'età della ragazza, orami prossima al compimento dei 18 anni e l'esigenza di tutelarla in assenza di riferimenti parentali conosciuti in Italia, estendendo la protezione fino al compimento del 21° anno di età, come previsto dall'art. 29, ult. Co., del R.D.L. n. 1404 del 1934; visto l'art. 25 bis R.D.L. n. 1404/1934,

P.Q.M.

Viste le richieste del P.M.

nomina

in via provvisoria ed urgente, impregiudicata ogni decisione definitiva, il Comune di Bologna curatore della minore [...] perché:

- la tenga collocata in luogo protetto fino al compimento del 21° anno di età;

- le presti assistenza e sostegno psicologico;

- accerti, in collaborazione con il Servizio Sociale Internazionale, se la minore abbia effettivamente la famigli nel paese di origine e se intenda ricongiungersi con essa, valutando l'opportunità di informare i familiari sull'attuale collocazione della ragazza e di favorirne i rapporti;

- accerti se la ragazza abbia parenti in Italia e se sia opportuno stabilire contatti con essi;

- assuma ogni opportuna iniziativa diretta la recupero ed inserimento della ragazza;

- faccia pervenire una relazione di aggiornamento almeno una settimana prima della data sotto indicata per la comparizione dei genitori, salvo urgenze;

convoca

[...] e gli operatori dei Servizi e della struttura di accoglienza che la seguono dinanzi al giudice [...] per essere sentita sui fatti di cui sopra, avvertendola che può presentarsi da sola oppure, se lo ritiene, può farsi assistere da un difensore. Dichiara il presente decreto immediatamente efficace. [...].