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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Udine, ordinanza del 24 ottobre 2003

 
est. Vitulli
 

Il Giudice, sciogliendo la riserva, ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento parziale del ricorso, osservato quanto segue.

I sommari informatori assunti hanno confermato, seppure indirettamente, che i ricorrenti hanno lavorato per la [...]. Agli atti c'è la copia delle dichiarazioni di legalizzazione sottoscritte dalla Publisport per i lavoratori [...] e [...], e copia del tagliando della ricevuta delle Poste Italiane per [...]

Vi sono elementi quantomeno per ritenere sussistente sotto il profilo formale un rapporto dì lavoro subordinato tra le parti. Si deve poi richiamare quanto riferito da [...], la qua1e, collaborando con l'ALEF Associazione Lavoratori Immigrati del F.V.G., venne in contatto non solo con i ricorrenti ma anche con [...].

La sig.ra [...] ha precisato che il cedolino originale della regolarizzazione ha sul retro un codice che avrebbe consentito il rintraccio della pratica su tutto il territorio nazionale e che per questo, posto che la pratica non si trovava presso la Prefettura, consigliò ai ricorrenti di richiederlo alla ditta. [...] Il [...] fu contattato nuovamente e si presentò alla fine di agosto inizi di settembre negli uffici del centro e confermò di avere presentato la domanda di regolarizzazione per i tre lavoratori precisando che erano lavoratori della Publisport. L'informatrice ha precisato che il [...] parlò dei ricorrenti come di lavoratori che loro volevano regolarizzare sistemando il rapporto di lavoro. [...], cugino di [...], ha riferito che i ricorrenti chiesero di essere regolarizzati e diedero dei soldi a [...] per pagare i contributi; ha precisato di avere dato personalmente in mano a [...] i soldi, 800 euro, che erano solo per [...]. [...]. Risulta pertanto che i tre ricorrenti hanno anticipato a [...], e per esso alla [...], datore di lavoro tenuto alla regolarizzazione, la somma di 800 euro ciascuno che doveva servire per il versamento del contributo forfetario per la regolarizzazione.

L'art.1 del d.l. 9.9.2002 n. 195 prevede infatti che alla dichiarazione di emersione deve essere allegato l'attestato di pagamento dì un contributo forfetario a 700 euro per ciascun lavoratore, ma precisa che la dichiarazione è presentata agli uffici postali dal richiedente datore di lavoro a proprie spese. La pretesa di [...] di ottenere tali somme dai lavoratori deve ritenersi pertanto illegittima, e lo stesso deve essere condannato alla restituzione di tale somma; l'ordine di restituzione, stante la situazione economica dei ricorrenti, rimasti privi di retribuzione, può essere emesso anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per sopperire alle esigenze di vita dei cittadini extracomunitari, in attesa della decisione nel giudizio di merito circa la permanenza del rapporto di lavoro con i resistenti. Il periculum in mora è infatti insito nella situazione dei ricorrenti, cittadini extracomunitari allo stato non regolarizzati e privi di occupazione.

In accoglimento del ricorso, deve essere pertanto ordinato alla parti resistenti di consegnare ai ricorrenti tutta la documentazione in originale relativa alle procedure di emersione, per consentire di reperire la pratica presso la Prefettura. In ogni caso deve essere ordinato alla Publisport quale datore di lavoro almeno apparente e a [...], che come tale nei fatti si è comportato, di denunciare alla prefettura, alla questura e all'Ispettorato del lavoro di Udine la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato con i ricorrenti. Infine, deve essere ordinato al sig. [...], che materialmente pretese tali importi e li ricevette, di restituire ai ricorrenti la somma di euro 800,00 ciascuno, maggiorata di interessi legali dall'11.11.2002 al saldo, indebitamente pretesa dagli stessi.

Quanto alla domanda di riammissione in servizio dei ricorrenti e di pagamento delle retribuzioni dal giorno dell'illegittima cessazione del rapporto, la stessa non può trovare allo stato accoglimento, in difetto di elementi di prova circa le modalità di cessazione del rapporto, posto che la risoluzione può avvenire per licenziamento, per dimissioni e per mutuo consenso.

Viene altresì disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Udine per le valutazioni di competenza, con riguardo in particolare alla autenticità delle ricevute delle Poste Italiane consegnate dai resistenti ai ricorrenti, che recano peraltro una data antecedente a quella apposta sulla dichiarazione di emersione, e sulla circostanza, indicata in ricorso e confermata indirettamente da [...], che [...] procurasse lavoro in nero, nonché per approfondire le concrete modalità di svolgimento del rapporto tra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt.669 sexies e 700 c.p.c.: 1) ordina alla ditta di Publisport di Bassi Ilda e a [...] di consegnare ai ricorrenti tutta la documentazione in originale relativa alle procedure di emersione dei ricorrenti stessi; 2) ordina alla [...] e a [...] di denunciare alla Prefettura, alla Questura e all'Ispettorato del lavoro di Udine la sussistenza del lavoro subordinato dei ricorrenti; 3) ordina a [...] di restituire ai ricorrenti la somma di euro 800,00 ciascuno maggiorata di interessi legali dal 11.11.2002 al saldo; 4) fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine perentorio di giorni 30 dalla notificazione del presente provvedimento; 5) dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.