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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 7 agosto 2003

 
est. Monteverde
 

Il giudice, letta la richiesta di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica emesso dalla questura di Firenze nei confronti di Silvana Maliqi in data 4.8.2003;

rilevato che in data odierna è pervenuta istanza da parte del difensore della predetta, avv. [...], di opposizione alla convalida del provvedimento di espulsione;

ritenuto che l'istanza sia ammissibile e ritualmente ricevibile, posto che il comma 5 bis dell'art. 13 d. lgs. 286/98, come novellato dalla legge 189/2002, non vieta né esclude tale genere di intervento difensivo all'interno di un giudizio di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, per sua natura e previsione posto in funzione di controllo dell'operato dell'Autorità amministrativa;

che l'opposizione è fondata sulla ricorrenza delle condizioni di inespellibilità previste dall'art. 19 del d. lgs. citato, assumendo che la Maliqi sia stata in Italia vittima di sfruttamento sessuale da parte di una organizzazione criminale del proprio paese (Albania), da lei denunciata e per cui ha subito minacce di morte, estese anche ai propri familiari ancora residenti in Albania, come risulta fra l'altro dall'allegata lettera inviata dal predetto difensore all'Ufficio stranieri della questura di Firenze il giorno stesso dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (4.8.2003), cui ha fatto seguito la risposta via fax della questura di Firenze con stessa data, sul punto di merito sollevato, precisava che, dall'esame del fascicolo, non risultavano sussistere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 18 e 19 d. lgs. citato;

che la convalida richiesta dal questore di Firenze con istanza in data 4.8.03, pervenuta il 5.8.03, è fondata sulla verifica dei "requisiti" del provvedimento controllato, vale a dire del decreto di accompagnamento alla frontiera notificato allo straniero;

che tale verifica dei requisiti o si riduce a mero ed inutile controllo formalistico della materiale esistenza di un previo (o contestuale) decreto di espulsione del prefetto, del rispetto dei termini dell'inoltro della richiesta di convalida e della traduzione del provvedimento in lingua comprensibile allo straniero, il che appare incompatibile con la funzione di controllo giurisdizionale, sul fatto e diritto, assegnata dal legislatore al presente giudizio e introdotta già con d.l. 51/2002, convertito con modificazioni nella l. 106/2002, già con evidenza e significativamente intitolato alle ".. garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera", con conseguente e macroscopica intrinseca irragionevolezza censurabile costituzionalmente, ovvero si estende ad un effettivo controllo sul fatto e sulla successiva applicazione del diritto effettuata dall'Autorità amministrativa, attuabile all'evidenza soltanto mediante l'estensione del controllo dei requisiti di cui parla la legge anche a tutti gli atti antecedenti e presupposti che hanno condotto la detta Autorità all'adozione del provvedimento finale di accompagnamento alla frontiera, adottando per via interpretativa la norma giuridica conforme alla Costituzione ricavabile dalla disposizione di legge;

che la predetta interpretazione della disposizione cui all'art. 5 bis d. lgs. 286/98, che conduce ad estrarre la norma giuridica che impone all'autorità giudiziaria, in sede di convalida, un controllo dei requisiti del provvedimento da convalidare esteso ai presupposti fattuali e giuridici del medesimo e, dunque, di tutti i suoi antecedenti e presupposti provvedimenti, appare anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n 105 del 2001, l'unica soluzione conforme alla Costituzione della Repubblica, posto che, come si apprezza nella predetta sentenza, il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera comporta la restrizione della libertà della persona, disponibile soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, talché, sia pure nella forma del controllo successivo e nel rispetto dei termini dal predetto articolo previsti, il vaglio dell'operato dell'autorità amministrativa deve necessariamente essere effettivo e penetrante non potendosi arrestare ad un esame formale fondato sul mero dictum per relationem della stessa amministrazione;

che pertanto, sia segnatamente sotto i profili sollevati dal difensore della straniera che più in generale con riferimento ai rinvii a precedenti provvedimenti, istruttorie e documenti contenuto nel decreto da convalidare e nei suoi antecedenti, il materiale su cui questo giudice è stato messo in grado di valutare l'operato dell'autorità amministrativa da controllare risulta assolutamente insufficiente allo scopo (mancano, a tacer d'altro, il fascicolo personale della straniera ed i pregressi provvedimenti di espulsione su cui è fondata il diniego di rilascio del permesso di soggiorno);

P.Q.M.

non convalida il decreto di accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica [..].