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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza dell'1 agosto 2003

 
est. Semini
 

Il Giudice a scioglimento della riserva; esaminati atti e documenti di causa;

rilevato

che nei confronti di [...] in data 18.7.2003 il prefetto della provincia di Torino ha adottato provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 2 lett. b) d. lgs. n. 286/98, rilevando che lo stesso, entrato nel territorio italiano nel 2001, non ha richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi come previsto dall'art. 5, comma 2 della citata legge, senza che tale omissione sia stata giustificata da motivi di forza maggiore, essendo stata altresì rigettata l'istanza di regolarizzazione dallo stesso presentata;

che il ricorrente ha dedotto a fondamento della proposta opposizione l'illegittimità del decreto di espulsione, rilevando in particolare l'erronea motivazione del provvedimento impugnato, avendo egli presentato istanza di permesso di soggiorno sia pure nel termine previsto dall'art. 1 legge n. 222/02;

che il [...], trattenuto presso il Centro di permanenza temporanea, è stato allontanato dal territorio nazionale;

considerato

che la motivazione indicata nel provvedimento di espulsione in esame fa riferimento alla previsione dell'art. 13, comma 2 lett. b) d. lgs. n. 286/98, ossia alla mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine perentorio previsto dalla legge;

che nel caso di specie il ricorrente ha richiesto il permesso di soggiorno, sia pure non nel termine di cui all'art. 5, comma. 2 d. lgs. n. 286/98, ma comunque nel termine consentito dalla legge n. 222/02, che ha rimesso in termini gli stranieri irregolarmente soggiornanti nel nostro territorio, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1 legge n. 222/02;

che quanto sopra rilevato determina 1'erroneità della motivazione indicata nel provvedimento di espulsione, erroneità che in particolare si riflette sulle modalità di esecuzione del provvedimento, dovendosi ritenere applicabile nella fattispecie (espulsione conseguente al rigetto dell'istanza di regolarizzazione) la previsione dell'art. 13, comma 5 d. lgs. n. 286/98 (come modificato dalla legge n. 189/02);

che pertanto l'espulsione adottata a seguito del rigetto dell'istanza di regolarizzazione deve contenere "l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni", giusta la previsione dell'art. 12, comma 2 d.p.r 394/99 in caso di rifiuto del permesso di soggiorno;

che in mancanza di specifica previsione normativa, quella di cui sopra appare l'unica interpretazione possibile, costituzionalmente orientata, anche in considerazione della possibilità, concessa allo straniero, di impugnare innanzi al Tar il provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione, configurandosi in caso contrario una evidente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è riconosciuto anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia - cfr. Corte Cost. n. 198/00) e dovendosi ritenere la condizione dello straniero, cui sia stata rigettata l'istanza di regolarizzazione, assimilabile a quella di colui al quale sia stato rifiutato o non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno (trattandosi comunque di soggetto socialmente inserito - e all'inserimento sociale fa riferimento anche l'art. 1, comma 8, lett. a) legge n. 222/02) piuttosto che a quella di chi non abbia mai richiesto il permesso;

ritenuto che per i motivi sopra esposti deve ritenersi l'illegittimità del provvedimento di espulsione impugnato;

P.Q.M.

visto l'art. 13 d. lgs. n. 286/98; in accoglimento dei proposto ricorso, annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Torino in data 18.7.2003 nei confronti di [...]. Si comunichi.