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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 30 luglio 2003

 
est. Dughetti
 

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta nel proc. RG. 2479/03; Visto il ricorso nell'interesse di [...] avverso il decreto di espulsione del prefetto di Torino, di data 5.7.2003 e dell'ordine del questore di lasciare lo Stato nel termine di gg. 5; Vista la memoria depositata dalla questura di Torino - Ufficio immigrazione;

Rilevato

Che il ricorrente censura il provvedimento di espulsione, sia sotto il profilo della illegittimità derivata, avuto riguardo ai vizi che inficiano il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presupposto della successiva emissione dell'espulsione, sia la stessa legittimità del decreto prefettizio, per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva e ratificata con legge 848/55), nonché dell'art. 3 co. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 176/91) ed ancora degli artt. 5 co. 6 e 28 co. 3 d.lgs. 286/98.

Rappresentava in merito il ricorrente di vivere in Italia dal 1972 e di avere ottenuto in data 1987 permesso di soggiorno; in data 27.4.1996 il prefetto di Torino adottava decreto di espulsione, impugnato dinanzi al Tar (tutt'ora pendente), come egualmente si impugnava dinanzi al giudice amministrativo il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (tutt'ora pendente).

A seguito dell'adozione dei provvedimenti cautelari da parte del Tar, ad oggetto la sospensione del decreto di espulsione, al ricorrente veniva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, successivamente rinnovato sino al 7.1.99.

Con provvedimento di data 21.7.2001 instava per un rinnovo, che peraltro veniva rigettato dal questore della provincia di Torino, impugnato dinanzi al Tar e tutt'ora pendente.

Del pari veniva rigettata la successiva richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, istanza avanzata in considerazione delle condizioni di salute del ricorrente; anche in tale occasione l'amministrazione respingeva la richiesta. In data 5.7.2003 a seguito di casuali controlli dei documenti di identità il ricorrente veniva condotto presso l'Ufficio immigrazione e quindi nei suoi confronti veniva decretata l'espulsione "essendogli stata rigettato in data 12.7.2001 l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno".

Ritenuto

Il primo motivo di impugnazione del decreto di espulsione verte sull'esame del provvedimento adottato dal questore di Torino in data 12.7.2001, la cui legittimità viene contestata in via incidentale in questa fase di giudizio, sotto il profilo della natura presupposta ditale atto rispetto all'adozione della successiva espulsione.

Peraltro l'impostazione difensiva del ricorrente, sebbene corretta nella sostanza e nei richiami operati, non appare condivisibile per quanto riguarda gli effetti che l'invocato riscontro dei vizi dell'atto può determinare, rispetto al presente provvedimento.

A parere di questo giudice, sebbene l'espulsione sia stata motivata proprio dal rigetto dell'istanza di rinnovo e quindi sussista un legame tra i due procedimenti amministrativi, rilevante sotto il profilo giuridico, il riparto di giurisdizione operato dal legislatore e quindi la previsione di due distinti percorsi giurisdizionali attraverso cui contestare la legittimità dei rispettivi atti finali, non consente alcuna intromissione da parte di un giudice nell'ambito di giudizio riservato all'altro ed il raccordo tra i due procedimenti (finalizzato ad evitare contrasti) potrà operarsi attraverso l'applicazione di altri istituti, primo fra tutti la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., quando sussista una pregiudizialità, giuridicamente qualificata, tra i due procedimenti.

Peraltro prima di esaminare la sussistenza delle condizioni per un'eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa di ben tre decisioni del Tar, occorre esaminare se, indipendentemente dalle contestazioni relative all'atto presupposto, il decreto di espulsione sia legittimo ovvero se a sua volta, in via autonoma, appaia censurabile.

Occorre quindi richiamare la peculiare situazione del ricorrente, non clandestino, ma regolarmente soggiornante, in virtù di permessi di soggiorno via via rinnovati, sino ai più recenti rigetti dell'amministrazione.

Risulta quindi che lo Stojanovic vive in Italia da ben trent'anni, unitamente alla famiglia (composta anche da figli minori) e risulta altresì affidatario di un minore, il nipote, come emerge dal provvedimento del tribunale dei minori di data 24.9.2002 (prodotto in atti), che affida a lui e alla moglie il nipote di anni due. A tale situazione si aggiunga che il ricorrente è da tempo seguito e curato dalla locale azienda sanitaria (Ospedale Amedeo di Savoia) per i postumi, cronici (e non lievi come risulta dai certificati medici rilasciati proprio dall'amministrazione sanitaria citata), da epatite virale B, situazione che necessita di cure periodiche e continue e che lo stesso ricorrente aveva palesato con la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, respinta dalla questura con motivazione del tutto incongrua. Ora il complesso di elementi di fatto descritti non consentono in alcun modo l'espellibilità del ricorrente e per contro conducono a ritenere l'espulsione viziata per violazione della normativa internazionale richiamata dalla difesa, relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla superiore tutela accordata ai fanciulli.

Invero il raffronto e bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico (sicuramente meno intense rispetto all'espulsione di un irregolare) che si intendono soddisfare attraverso l'allontanamento del ricorrente, e i diritti di cui lo stesso risulta titolare, fra cui a titolo esemplificativo, l'unità del proprio nucleo familiare e delle relazioni sociali ed affettive sorte e consolidate in trent'anni di vita in Italia, nonchè la salute e la sua tutela (sicuramente compromessa dall'esodo imposto), non può che concludersi per un giudizio di prevalenza delle istanze di cui il ricorrente risulta portatore.

Irrilevante appare il fatto che a carico dello Stojanovic risultino dei precedenti dattiloscopici, posto che l'ultimo è datato al 1985; la risalenza di tali segnalazioni priva di rilevanza ogni giudizio in punto pericolosità sociale del ricorrente (che non può discostarsi da una valutazione in termini di attualità delle condotte considerate) e quindi in definitiva incide, affievolendole, sulle stesse istanze di ordine pubblico sottese all'espulsione. A ciò si aggiunga anche la posizione di affidatario del nipote (nonché di padre di minore), affido congiuntamente disposto dall'autorità giudiziaria ad entrambi i nonni; l'allontanamento del ricorrente in via definitiva pregiudicherebbe la posizione del minore, il cui interesse deve essere considerato prioritario in ogni procedimento amministrativo che coinvolga l'unità familiare.

Le considerazioni esposte depongono quindi per la non espellibilità del ricorrente e quindi per l'annullamento del decreto di espulsione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Torino nei confronti di [...] in data 5.7.2003. Si comunichi.