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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, sentenza del 10 marzo 2003, n. 10

 
est. Delle Vergini
 

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 29 gennaio 2003 e visto il proprio precedente provvedimento del 10.2.2003 con cui veniva disposta l'acquisizione del parere del P.M. in sede e il deposito degli atti per cinque giorni in cancelleria;

Atteso, quanto alla questione pregiudiziale sulla giurisdizione, che il ricorrente ha domandato, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata, il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione; in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 19 comma 1 del d.lgs. n. 286/98.

L'avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda di annullamento del provvedimento 13.6.02 della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e del provvedimento 2.7.02 della questura di Prato, richiamando i limiti posti alla cognizione del giudice ordinario dall'art. 4 r.d. n. 22488/1865; il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento 2.7.2002 della Questura di Prato facendo rilevare sul punto che il giudice ordinario non ha giurisdizione essendo rimessa la decisione sulla legittimità di tale provvedimento al giudice amministrativo;

Il Tribunale ritiene di confermare la carenza di giurisdizione sulla domanda di annullamento e di sospensione del provvedimento 2.7.2002 della Questura di Prato o sulla domanda di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 19 comma 1del d.lgs. n. 286/98, in quanto la materia è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa al diniego e/o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, provvedimenti che debbono qualificarsi come atti amministrativi discrezionali del citato organo amministrativo (cfr. Cass. civ. S.U. n. 11726 del 5.8.2002);

deve, invece, dichiararsi sia la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riconoscimento dallo status di rifugiato sia il potere del giudice ordinario di annullare il provvedimento 13.6.02 della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto tale atto non costituisce esercizio di un potere discrezionale volto all'adozione di provvedimenti di natura costitutiva, ma costituisce al contrario atto di natura dichiarativa di uno "status" (quello al riconoscimento dello status di rifugiato) riconducibile alla categoria generale degli status e dei diritti soggettivi della persona, in relazione ai quali la P.A. è chiamata ad esercitare un potere meramente ricognitivo e non costitutivo; infatti, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, prevede, quale fattore determinante per la individuazione del rifugiato politico, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di persecuzione, che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è chiamata solo ad acclarare e che sussiste a prescindere dalla dichiarazione che ne viene fatta dalla citata P.A.; di conseguenza, qualora la P.A. respinga la domanda di riconoscimento per un motivo illegittimo ovvero per una erronea valutazione dei presupposti di fatto costitutivi dello status di rifugiato politico, il giudice ordinario ha sia il potere di annullare l'atto amministrativo sia il potere di riconoscere lo status di rifugiato trattandosi di diritto soggettivo della persona di natura inviolabile.

Rilevato che:

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, sez. II, nella seduta del 13.6.2002, non ha riconosciuto lo status di rifugiato al ricorrente, affermando che non avrebbe addotto, a sostegno della domanda, una situazione di pericolo per la propria incolumità personale, ma solo una situazione di pericolo diffuso per la vita dovuta ai conflitti armati presenti in alcune zone dell'Iraq;

Il provvedimento della Commissione centrale non tiene in debito conto il fatto che il ricorrente ha dedotto di appartenere ad una minoranza etnica, quella curda, e di essere di religione musulmana -sciita, e quindi di appartenere ad una categoria di persone fatte oggetto da parte del governo dell'Iraq di gravi e reiterate violenze e di crimini contro l'umanità; non solo, ma il ricorrente fa rilevare altresì di aver militato presso un gruppo antigovernativo e di essersi allontanato dall'Iraq senza alcuna autorizzazione del governo iracheno;

queste circostanze, che risultano provate in giudizio in considerazione del fatto che il ricorrente ha comunicato con l'interprete all'uopo nominato in lingua curda e che la documentazione allegata - Human Rights Watch Report 2002, Rapporto di Amnesty International del 15 agosto 2001 - comunicato stampa relativo alle risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Iraq e in altri Paesi adottate dalla Commissione per i diritti dell'uomo delle nazioni Unite nella sua sessione del 19 aprile 2002 - attesta tutt'ora l'esistenza di persecuzioni da parte delle autorità irachene nei confronti dei curdi, dei mussulmani sciiti e di quanti siano sospettati di essere degli oppositori al regime iracheno e dimostra che sussiste il fondato timore che il ricorrente, una volta ritornato in Iraq, possa essere perseguitato a seguito della propria appartenenza etnica, religiosa e politica;

va pertanto riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato e annullato il provvedimento con cui la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ne ha rigettato la relativa istanza;

atteso l'accoglimento della domanda proposta in via principale, deve considerarsi assorbita la domanda proposta in via subordinata in ordine alla richiesta del riconoscimento del diritto di asilo;

sussistono giustificati motivi perché le spese di lite siano compensate in considerazione della soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di sospensione e di annullamento del provvedimento del 2.7.2002 della questura di Prato;

per i medesimi motivi le spese per l'interprete sono poste in frazioni uguali a carico di parte ricorrente e di parte resistente.

P.Q.M.

annulla la decisione del 13.6.2002, con cui la Commissione centrale per il riconoscimento della status di rifugiato, sez. II ha rigettato l'istanza di [...] in ordine al riconoscimento della status di rifugiato; dichiara lo status di rifugiato di [...]; dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio; pone le spese per l'interprete in frazioni uguali a carico di parte ricorrente e di parte resistente.