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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Palermo, ordinanza del 27 luglio 2002

 
est. Farina
 

Il Giudice letti gli atti del procedimento n. 2787/2002 R.G. Aff. C. Consiglio (portante anche il n. 83/2003 Ruolo feriale); ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 13 comma 9 d.lgs. 286/98; a scioglimento della riserva formulata all'odierna udienza;

premesso

che con decreto del 3.9.2001 (notificato al destinatario il l6.7.2002) il Prefetto della provincia di Palermo ha espulso dal territorio nazionale [...], nato in Nigeria [...] in quanto "è entrato nel territorio dello Stato nel mese di maggio 2000 sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuta in condizioni di clandestinità"; che il decreto di espulsione contiene altresì l'intimazione di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;

rilevato

che in data 22.7 2002 [...] ha depositato nella cancelleria dello scrivente ufficio giudiziario ricorso avverso tale decreto esponendo di essersi dovuto allontanare dalla Nigeria a causa della difficile situazione politica del Paese, nel quale era sottoposto a persecuzioni motivate da ragioni di carattere religioso (il ricorrente è cattolico, laddove andavano assumendo la guida del Paese gruppi di fondamentalisti islamici) e nel quale, per tali motivi, i suoi genitori e la sua fidanzata erano stati uccisi;

che in tale ricorso prospettava altresì i rischi connessi ad un suo rientro in Nigeria e concernenti sia l'incolumità fisica (come la sottoposizione a torture o altre pene inumane e degradanti) sia la stessa esistenza in vita;

che con decreto del 23.7.2002 è stata fissata udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 26.7.2002, e che tale decreto è stato comunicato tanto al ricorrente quanto al Prefetto della Provincia di Palermo; [...]

osserva

che l'esistenza di una condizione di persecuzione determinata dal professarsi cattolico in un paese dove il potere è stato assunto da gruppi di fondamentalisti islamici, è stata

solo affermata dal ricorrente il quale non ha offerto elementi oggettivi di riscontro;

che, tuttavia, come affermato da condivisibile giurisprudenza, prodotta in atti dal ricorrente "la difficoltà di reperire prove in senso tecnico delle dichiarazioni nei procedimenti del tipo di quello di specie è nota e risponde al1a natura delle fattispecie oggetto di giudizio, in cui sono coinvolti soggetti che si trovano lontano dalla nazione di origine e sono spesso impossibilitati a procurarsi agevolmente la documentazione necessaria a comprovare il loro stato" (cfr. ord. Trib. Gorizia del 9 11 2000, prodotta all'odierna udienza);

che, peraltro, la difficile situazione politica della Nigeria in questo momento storico costituisce fatto notorio, anche perché i mass media ne hanno lungamente parlato in relazione al caso "Safiya" (giovane donna condannata a morte in quanto rea di aver concepito un figlio non in costanza di matrimonio), che aveva mobilitato l'opinione pubblica mondiale e solo recentemente risoltosi favorevolmente;

che, in considerazione di ciò, gli elementi indiziari posti a fondamento del ricorso, quali la copia dei rapporto annuale 2002 di Amnesty International, nel quale si descrivono le molteplici violazioni dei diritti umani avvenute in Nigeria, valutati unitamente ai fatti notori di cui supra, devono considerarsi idonei a costituire valido e probante riscontro delle deduzioni difensive;

che pertanto, il decreto di espulsione risulta emanato in violazione dell'art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998, a norma del quale "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e, come tale, va annullato;

ritenuto che quanto esposto comporta l'accoglimento del ricorso, attesa l'emanazione del decreto di espulsione in violazione dell'art. 19 comma 1 d.lgs. 286/1998;

P.Q.M

disattesa ogni contraria istanza, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo il 3 settembre 2001 nei confronti di [...].