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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza del 24 dicembre 2003, n. 11960

 
rel. Bernante
 

Il Giudice dr.ssa Elena Bernante, della sezione penale direttissime, all'udienza del 15.12.2003, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nei confronti di: [...] imputato del delitto p. e p. dall'art. 14, c. 5 ter, d.lgs. 286/98, perché, in violazione dell'ordine del questore di Milano, di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni, ordine emesso il 29.11.2002, sulla base del decreto di espulsione del Prefetto di Torino del 5.12.1995, vi si tratteneva senza giustificato motivo. Recidiva specifica infraquinquennale. [...] veniva tratta in arresto il 29.6.2003 per rispondere del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/98 e condotta innanzi al giudice per la convalida e per il giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto, disposta su richiesta del p.m, che contestualmente non formulava alcuna richiesta di applicazione di misura cautelare, l'imputata avanzava istanza di termini a difesa. Nel corso del dibattimento, celebrato alla costante presenza dell'imputata detenuta per altra causa, venivano acquisiti con l'accordo delle parti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. All'esito le parti formulavano le rispettive conclusioni. Sulla base della documentazione in atti risulta che l'imputata veniva colpita dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Torino in data 5.12.95 (notificato alla stessa nel medesimo giorno) decreto col quale veniva intimato alla straniera di lasciare il territorio dello Stato entro 10 giorni dalla data di notifica del suddetto decreto. In data 18.1.2002, il questore di Milano eseguiva il suindicato provvedimento ordinando alla predetta di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni evidenziando che non era possibile procedere ad accompagnamento immediato del soggetto alla frontiera, in quanto si rendevano necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, nonché si rendeva necessario acquisire un valido documento per l'espatrio, non era immediatamente disponibile il vettore ed infine non era possibile procedere al trattenimento presso un centro di permanenza temporanea. [...] non ottemperava a tale ordine e veniva tratta in arresto il 29.6.2003.

Va disattesa la prospettazione del difensore che ha sostenuto l'insussistenza del reato essendo ormai decorso più di un quinquennio dall'emissione del decreto di espulsione non ottemperato dalla straniera e risalente al 5.12.95 e prevedendo la fattispecie penale la violazione infraquinquennale del divieto di rientro, atteso che risulta dal decreto di espulsione che il divieto del rientro nel caso di specie era stato disposto per anni 7 e, quindi, era ancora operante all'atto dell'emissione dell'ordine del questore. Va tuttavia evidenziato che l'intimazione del questore, pur dando atto dell'impossibilità di procedere all'espulsione immediata della straniera. per i motivi ivi sinteticamente elencati, risulta del tutto carente di motivazione con riferimento alle ragioni che hanno impedito l'accompagnamento dell'imputata in un centro di permanenza temporanea in attesa del verificarsi delle condizioni per l'esecuzione del decreto del prefetto. Il riferimento ad una generica impossibilità del trattenimento, senza alcuna specificazione al riguardo, non soddisfa, infatti l'obbligo di motivazione cui l'autorità emanante il provvedimento è tenuta e ciò a maggior ragione laddove si verta, come nel caso di specie in materia di libertà personale. Ne deriva che il provvedimento amministrativo, presupposto del reato in esame, risulta viziato sotto il profilo della omessa motivazione sull'insussistenza delle ragioni che ne hanno legittimato l'adozione. Il provvedimento stesso, pertanto, è illegittimo e va disapplicato. Venuto meno il presupposto per la configurabilità della contravvenzione contestata all'imputato, lo stesso va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [...] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. Motivazione entro 40 giorni.