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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza del 21 novembre 2003

 
est. Fiorillo
 

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio [...] nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 nell'interesse dei minori [...] su ricorso proposto in data 13.6.03 del genitore [...], sentito il P.M.; assunte informazioni;

Premesso quanto al rito che:

- costituendo la presente procedura attività di volontaria giurisdizione priva di qualsiasi natura contenziosa, è da escludere che il Ministero dell'interno e la questura in persona dei rispettivi rappresentanti debbano essere sentiti in applicazione del principio del contraddittorio (come è stato invece lamentato e dedotto nell'ambito di altre procedure analoghe); non ignora questo Tribunale per i minorenni una certa superiore giurisprudenza di merito secondo cui il Ministero dell'interno e la Questura di Firenze sarebbero nella specie parti necessarie di un supposto procedimento di natura contenziosa, dovendo il primo controllare i flussi migratori e la seconda rilasciare il permesso di soggiorno; non solo, ma sarebbero anche fonti necessarie di informazione sui relativi "profili di pubblico interesse che essa (la suddetta Pubblica Amministrazione, n.d.r.) è direttamente chiamata a valutare" (decreto Corte d'Appello di Firenze n. cron. 1173 del 29.1.2003).

Questo Tribunale non la ignora ma non la ritiene allo stato condivisibile in quanto da una parte codeste superiori enunciazioni non richiamano - neanche con un accenno - le norme di riferimento sottese, con ciò non consentendo di melius rem perpendere; dall'altra appaiono confliggere:

l. con i generali principi di volontaria giurisdizione;

2. con le norme regolanti il rito camerale del Tribunale per i minorenni (artt. 737 - 742 bis c.p.c in relaz. art. 38, c. 3 disp. att. c.c.);

3. con il carattere eccezionale e derogatorio - di cui si dirà appresso - dell'indicato art. 31 rispetto a tutte le altre ordinarie disposizioni del menzionato d.lgs. n. 286, in quanto fondato su di un prioritario interesse alla salute, assolutamente estraneo all'interesse di controllo dei flussi migratori;

4. con il fatto che la cura dell'interesse alla salute del piccolo soprannominato, caposaldo del presente intervento, compete non tanto agli indicati uffici quanto (v. titolo V Cost.) ai servizi socio sanitari degli enti locali, che nella specie hanno proprio proposto dì prendersi carico -ai sensi e per gli effetti di quell'art. 31 - delle sorti di un cosi grave caso di deprivazione e di svantaggio sociale;.

Rilevato in diritto:

- che con l'indicato ricorso è stata chiesta ai sensi dell'alt. 31 d.lgs. n. 286/1998 autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di garantite assistenza ai minori [...];

- che il ricorso merita accoglimento in quanto la presenza del genitore appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della prole, tenuto conto delle condizioni di salute come in atti, dell'ormai avvenuto radicamento in territorio nazionale, della tenera età, delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva;

- che ai sensi dell'indicato art. 31, c. 3 devono ritenersi sussistenti "gravi motivi" connessi all'età e al benessere psicologico dei minori per autorizzare "anche in deroga alle altre disposizioni" del suddetto decreto legislativo, la permanenza in Italia del genitore per un periodo determinato che allo stato si ritiene congruo stabilire in anni due;

- che l'autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dal precedente art. 30;

- che ex art. 30, c. 2 cit., il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, l'iscrizione nelle liste di collocamento nonchè lo svolgimento di lavoro subordinato od autonomo;

- che quella appena enunciata rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai fondamentali criteri previsti dall'art. 12 preleggi, nonchè soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali, come già ritenuto dal Tribunale di Firenze con decreto 24.12.2001 (est. Gatta, ric. Ardjan Shemshiri e Donika);

- [omissis]

Rilevato in fatto

Quanto al merito, pare evidente al collegio che lo sviluppo psicofisico dei minori di cui al menzionato art. 31 e le sue condizioni di salute psicofisica (nulla autorizza a limitare l'intervento ai soli casi di malattia organica anche ove non si consideri arbitraria tale distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere rimpatriato assieme al genitore (e dunque privato degli attuali supporti sociosanitari di cui gode nonché sradicato dal contesto relazionale in cui -come risulta dagli atti - di fatto è ormai integrato) sia nel caso che con l'espulsione del solo ricorrente - e con buona pace per il diritto all'unità familiare - venisse smembrato il suo "sistema" famiglia.

L'odierna autorizzazione a permanere su territorio italiano, peraltro, deve considerarsi finalizzata all'espletamento delle pratiche per il ricongiungimento familiare che è da considerarsi "strada maestra" da perseguire stante la regolarità della posizione della moglie del ricorrente.

Va data comunicazione del presente atto al ricorrente, al sig. Prefetto, al sig. Questore, ai Servizi sociosanitari interessati, al Consolato, al G.T. ed al PM in sede, come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. n. 286/l998, 737 ss. c.p.c. così pronunciando nell'interesse dei minori [...]:

l. autorizza la permanenza in Italia del ricorrente [...] loro genitore, per il periodo di mesi 6 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

2. dichiara che il/la predetto/a ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, c. 2 d.lgs. n. 286/1998, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa;

3. dà mandato al servizio sociale del Comune di Prato, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in carico dei minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno dei minori e del nucleo familiare e perché riferisca al p.m. presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento. Efficacia immediata.