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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, decreto del 31 luglio 2003

 
est. Pezzuti
 

Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2003 al numero 2340, tra Mori Marzio, quale tutore provvisorio del minore [...] e Comitato per i minori stranieri non accompagnati non costituito.

A) 1. Marzio Mori, direttore del Centro di pronta accoglienza Mercede di Firenze, quale tutore provvisorio di [...] cittadino albanese, ha chiesto, con ricorso depositato il 7 luglio 2003, l'annullamento del provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal Comitato per i minori stranieri.

2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che il rimpatrio non rispondeva al suo interesse in quanto la decisione di allontanarsi dall'Albania e dai genitori era stata volontariamente presa a causa di "un contesto familiare gravemente pregiudizievole per lo sviluppo della sua personalità e per una compiuta e armoniosa crescita".

3. In particolare il tutore del minore ha esposto che "il padre del ragazzo è dedito all'alcool, il che molto spesso ha originato atteggiamenti aggressivi a svolte sfociati in veri e propri maltrattamenti nei confronti dell'intero nucleo familiare; come se ciò non bastasse lo stesso è dedito al gioco d'azzardo, il che ha posto la famiglia in grave pericolo, ed in particolare il ragazzo, a causa dei debiti dallo stesso contratti con personaggi non certo di specchiata rettitudine".

4. Il Comitato per i minori stranieri sebbene regolarmente citato in giudizio non si è costituito e il procedimento, dopo avere sentito il minore e il tutore provvisorio, è stato trattenuto dal giudice per la decisione.

B) 5. Preliminarmente va rilevato che Marzio Mori rappresenta [...] ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184. Stabilisce, infatti, il primo comma di tale articolo che "I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo l del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito".

6. Ciò posto occorre, anche, rilevare che il tutore di un minore (in stato di abbandono, nella specie), così come è legittimato a proporre ricorsi ex art. 700 del c.p.c. o altri procedimenti cautelari (si veda Cass., 10 febbraio 1998, n. 1345), deve ritenersi autorizzato anche alla proposizione del presente procedimento, caratterizzato dai medesimi motivi di urgenza, non occorrendo, a tal fine, autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 c.c.

7. In ogni caso deve osservarsi che l'autorizzazione del giudice tutelare è richiesta nell'ipotesi in cui il rappresentante legale intenda rendersi attore, per far valere in giudizio una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace; e non già per la diversa ipotesi in cui il rappresentante stesso debba resistere all'altrui iniziativa giudiziaria, in vista della conservazione degli interessi del rappresentato; in questa seconda ipotesi, egli ben può, senza autorizzazione, proporre le eventuali impugnazioni, le quali costituiscono fasi di un unico ed unitario procedimento e non comportano il promovimento di un autonomo giudizio bensì hanno lo scopo di conseguire la rimozione di provvedimenti sfavorevoli per l'incapace (si veda Cass. 6 febbraio 1989, n. 722 e 24 marzo 1981, n. 1707).

8. Peraltro lo stesso sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) prevede che solo in caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

C) 9. Ciò posto va affermata nella materia de qua, la giurisdizione del giudice ordinario. [omissis]

E) 16. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. La competenza del Comitato per i minori stranieri è stabilita, in primo luogo, dall'art, 33 del decreto legislativo già menzionato, il quale attribuisce al Comitato funzioni di vigilanza e coordinamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535 detta poi, in osservanza di quanto disposto dal II comma. lett. a), per quello che qui interessa, "le regole e le modalità per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi".

17. Secondo l'art. 1 di tale regolamento per "rimpatrio assistito s'intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore ed ad adottare le conseguenti misure di protezione".

18. L'art. 7, poi, dispone che "II rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. [...] il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura".

19. Emerge chiaramente come i compiti del Comitato siano funzionalizzati alla salvaguardia dell'interesse del minore, d'altra parte, secondo il fondamentale principio che governa l'intera materia, e si debbano esprimere essenzialmente nella determinazione dì misure di attuazione dei provvedimenti aventi ad oggetto il minore, tanto da ingenerare dubbi circa il potere del Comitato di emanare provvedimenti che, in assenza di specifica richiesta in tal senso da parte dell'interessato, si risolvono in provvedimenti meramente ablatori, difficilmente differenziabili dal provvedimento di espulsione. Val la pena di rammentare, in proposito che, allorchè abbia come destinatario un minorenne, l'espulsione deve essere decretata dall'autorità giudiziaria, ed in particolare dal Tribunale per i minorenni (art. 31, IV comma, T.U.).

F). 20. Invero l'indagine del Comitato doveva investire da un lato la situazione familiare del minore nel paese di origine del medesimo, valutando:

- l'esistenza dei genitori, o di altre persone cui il minore sia affidato, o di parenti entro il quarto grado con i quali il minore abbia mantenuto rapporti significativi, o di parenti tenuti agli alimenti;

- l'idoneità della famiglia a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore;

- il grado di consapevolezza dei genitori, nei casi in cui essi abbiano "mandato" il minore in Italia in una situazione di pregiudizio (ad es. affidandolo ad adulti che lo sfruttano);

- la volontà della famiglia di riaccogliere il minore, distinguendo tra la disponibilità a riaccoglierlo ove il minore sia rimpatriato, e il vero e proprio consenso al rimpatrio;

- la disponibilità ad accogliere il minore da parte di istituti di assistenza;

- le opportunità formative, lavorative e assistenziali nel paese di origine.

21. Inoltre l'indagine stessa doveva riguardare la situazione del minore in Italia, valutando:

- l'esistenza ed idoneità di parenti entro il quarto grado in Italia;

- la disponibilità di famiglie, singoli o comunità di tipo familiare ad accogliere il minore in affIdamento;

- la disponibilità di associazioni ed altri enti a prendere in tutela il minore ed a provvedervi;

- le opportunità formative, lavorative e assistenziali disponibili in Italia.

22. Nessuna di tali indagini è stata eseguita nel caso in esame. Dagli atti emerge invero la volontà del ricorrente di inserirsi nel contesto italiano, contraria rispetto al ricongiungimento ai genitori in patria. Convincimento ribadito da [...] anche di fronte a questo giudice.

23. A fronte di ciò, non può ritenersi sufficiente una motivazione che si limiti a valutare l'assenza di condizioni ostative al rientro in patria, senza considerare, in un corretto bilanciamento degli interessi rivolto alla migliore soddisfazione dell'interesse, anche pubblico, alla tutela del minore, la situazione personale del destinatario dell'atto nel territorio dello Stato. La motivazione nulla dice al riguardo, ne indica in concreto i risultati dell'istruttoria, del cui svolgimento pure dà atto, in violazione del fondamentale principio di cui all'art. 3 dalla legge 241 del 1990.

24. In definitiva risulta evidente come l'atto si affetto da vizio di eccesso di potere. Lo stesso deve pertanto essere annullato. Vai la pena al riguardo osservare come il carattere intrinsecamente impugnatorio del procedimento che si svolge innanzi al giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto immediato sempre un atto amministrativo, l'ampiezza dei poteri riconosciuti in materia di unità familiare, l'assimilazione, per quanto sopra detto del provvedimento impugnato al decreto dì espulsione, giustificano una simile pronuncia, che lascia residuare, pur dopo il raggiungimento della maggiore età, l'interesse ad agire del ricorrente.

G) 25. Con riferimento alle spese del giudizio va rilevato che siamo in presenza di un procedimento in camera di consiglio che, da un lato, presuppone la contrapposizione tra due soggetti e, dall'altro, ha per oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo. Ne consegue, pertanto, che vanno regolamentate le spese del procedimento.

26. In applicazione del principio stabilito dagli art. 91 c.p.c. l'amministrazione convenuta va condannata al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro [...].

P.Q.M.

in accoglimento della domanda proposta da Marzio Mori, direttore del Centro di pronta accoglienza Mercede di Firenze, quale tutore provvisorio di [...], con ricorso depositato il 7 luglio 2003, dispone l'annullamento del provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal Comitato per i minori stranieri il 28 aprile 2003. Condanna l'amministrazione convenuta a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio [...].