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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tibunale di Firenze, decreto del 21 luglio 2003

 
est. Pezzuti
 

[...]. Nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2003 al numero 2163, tra [...] e questore di Firenze, non costituito.

1. [...] con ricorso depositato il 23 giugno 2003, ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze. La ricorrente ha eccepito la contrarietà del provvedimento impugnato sotto vari profili. In primo luogo "in quanto motivato da ragioni di salute e non di famiglia", inoltre perché recante il "divieto di esercitare attività lavorativa" e, infine, con riferimento alla durata del medesimo. A sostegno della domanda [...] ha dedotto che, con provvedimento del 1° aprile 2003, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva autorizzato la sua permanenza in Italia nell'interesse del figlio minore Valentino e aveva, quindi, accertato il suo diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, con possibilità di lavorare, per la durata di due anni, ma che, al contrario, la Questura di Firenze le aveva rilasciato solo un permesso di soggiorno per cure mediche con validità fino al 1° aprile 2004 e con divieto assoluto di esercitare attività lavorativa.

2. Il Questore di Firenze, benché regolarmente citato, non si è costituito e non è comparso all'udienza fissata in camera di consiglio, ma il 3 luglio 2003, ha trasmesso al Tribunale delle note difensive e dei documenti. In tali note l'amministrazione ha evidenziato la legittimità del proprio operato facendo rilevare che il terzo comma dell'art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno e neppure il tipo di permesso eventualmente da rilasciare.

Il dirigente dell'ufficio immigrazioni ha, quindi, sottolineato di avere agito nel rispetto della circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2002 e in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le pronunce n. 11624 del 2001 e 3991 del 2002 e ha fatto presente che sarebbe stata "l'omissione dell'interessata alla presentazione dell'istanza idonea per tempi e modalità, per incuria o peggio, per assoluta mancanza di rispetto delle leggi dello Stato" a determinare la situazione in cui la medesima si è venuta a trovare.

3. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza di questo Tribunale in camera di consiglio in composizione monocratica. Il procedimento dettato dal sesto comma dell'art. 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è, infatti, rivolto, non solo avverso "il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare" e il rifiuto di rilascio del "permesso di soggiorno per motivi familiari", ma anche contro tutti "gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritti all'unità familiare". Nel caso in esame il provvedimento adottato dalla questura di Firenze il 20 maggio 2003, limitando in maniera espressa e consapevole l'autorizzazione concessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto, rientra certamente tra i provvedimenti dettati in materia di diritto all'unità familiare.

4. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con provvedimento depositato il 5 aprile 2003, ha autorizzato la permanenza di [...] in Italia per un periodo di due anni, in applicazione della norma dettata dal terzo comma dell'art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Lo stesso organo giudiziario ha accertato il diritto della ricorrente "di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, c. 2 d.lgs. n. 286, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa". Ritiene il giudicante che la questura di Firenze fosse tenuta ad "adempiere" alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni di Firenze senza poter in alcun modo sindacare le statuizioni del medesimo.

Tale conclusione è suffragata, in primo luogo, dal tenore letterale della norma laddove dispone che i provvedimenti del Tribunale debbano essere comunicati "al questore per gli adempimenti".

Inoltre essa deriva dal sistema delineato dal legislatore nel punto in cui consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza del familiare" anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico". Con tale espressione si è, infatti, inteso attribuire a tale organo giudiziario un potere del tutto sganciato dalle altre condizioni dettate dalla legge in questione e, quindi, a maggior ragioni dai diversi convincimenti dell'amministrazione obbligata a rilasciare il permesso di soggiorno.

Peraltro il potere in questione trova ragione in valori di rilievo costituzionale e sopranazionali, sottolineati e ribaditi dallo stesso art. 31 nella parte in cui si richiama allo "sviluppo psicofisico" del minore, e dall'art. 28, nella parti in cui attribuisce "carattere di priorità" al "superiore interesse del fanciullo".

5. Le argomentazioni esposte dalla questura nelle note depositate il 3 luglio 2003 non sono convincenti. La circostanza che il terzo comma dell'art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non preveda " l'obbligo da parte della questura competente, al rilascio di un permesso di soggiorno" e non indichi "il tipo di soggiorno da rilasciare" non autorizza, in alcun modo, a ritenere che l'amministrazione possa emettere un provvedimento più restrittivo e in contrasto con quello emesso dall'autorità giudiziaria.

Di nessun rilievo è il richiamo operato dalla questura alla circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2002. Le circolari, infatti, hanno una mera efficacia interna in quanto essi non sono manifestazioni di attività normativa e, quindi, non vincolano né gli utenti né i giudici, né costituiscono fonte di diritto (vedi, per tutte, Cass. 10 novembre 2000, n. 14619).

Peraltro non è comprensibile il motivo per cui l'amministrazione dello Stato ritenga che estendendo all'ipotesi in esame "la disciplina del permesso di soggiorno per famiglia" si consentirebbe allo straniero "di poter regolarizzare la propria posizione di soggiorno", atteso che, comunque, la permanenza in Italia della ricorrente non può oltrepassare il periodo autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.

La circostanza che l'autorizzazione alla permanenza del familiare sia stata rilasciata dall'autorità giudiziaria competente nel superiore interesse del minore esclude, inoltre, ogni rilievo al comportamento di [...] e ai motivi per i quali la medesima non ha tempestivamente richiesto il rinnovo del titolo di permanenza in Italia.

6. Essendo in presenza di un procedimento in camera di consiglio che, da un lato, presuppone la contrapposizione tra due soggetti e, dall'altro, ha per oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo, vanno regolamentate le spese del giudizio. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. il Prefetto della Provincia di Firenze va condannato anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro [...].

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso dispone il rilascio del permesso di soggiorno a [...] in conformità alle disposizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento depositato il 5 aprile 2003; condanna l'amministrazione convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio [..].