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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 dicembre 2003

 
est. Zucconi
 

Il giudice onorario, nello scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe; letti gli atti di causa,

osserva.

Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento Cat. A 11/2003/Imm. del 6.8.03 con cui il questore di Bologna ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

In primo luogo va affermata nella materia de qua la giurisdizione del giudice ordinario; l'art. 30 comma 6, d.lgs. 286/98 prevede infatti che "contro il diniego dei nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede...".

Dalle allegazioni fatte emerge che la questura di Bologna, con provvedimento del 6.8.03, si limitava a confermare il rifiuto del rinnovo dei permesso di soggiorno così come da decisione assunta e notificata al ricorrente in data 10.12.02 in quanto "...le considerazioni riportate nella richiesta di riesame non prevalgono sulla mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno". Ciò premesso ritiene questo giudice che il provvedimento della questura non possa trovare conferma nella presente sede, mentre va accolta l'opposizione proposta dal ricorrente.

Verificata preliminarmente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti ex art. 29 comma 3 lettere a) e b), l'attenzione va incentrata sulle argomentazioni principali poste a fondamento del ricorso proposto dallo stesso - ovvero diritto all'unità familiare - e del provvedimento di diniego della conversione del permesso di soggiorno - pericolosità sociale del [...].

Per quanto concerne il diritto all'unità familiare, non v'è dubbio alcuno che la famiglia del [...] abbia ormai stabilito sul territorio italiano il proprio centro di interessi: la moglie, titolare di regolare permesso di soggiorno svolge attività lavorativa a tempo indeterminato e, come risulta dalle allegazioni fatte dal ricorrente, è anche proprietaria di un immobile sito in un comune limitrofo a quello di residenza mentre i figli frequentano tutti regolarmente e con profitto gli istituti scolastici.

L'esigenza della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, e in particolare, nell'ambito di questa ai figli, minori; il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e perciò di tenerli con se e il diritto dei genitori e dei figli minori a una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri (si veda la pronuncia della Corte cost. 12.1.95 n. 28).

E' inoltre preminente il richiamo: in tutti i procedimenti amministrativi giurisdizionali in tema di unità familiare, al superiore interesse della prole ex art. 28, 3° comma d.lgs. 289/98, in esecuzione dei disposti fondamentali di cui agli artt. 29 e seguenti della Costituzione.

Sicuramente l'allontanamento del [...] dal territorio italiano e quindi dalla propria famiglia, vanificherebbe tutto quanto sopra esposto. Per quanto riguarda il carattere di pericolosità sociale del [...], addotta dalla questura come motivo ostativo alla conversione del permesso di soggiorno, v'è da dire che nelle note informative allegate da parte resistente, questa sostiene ulteriormente la legittimità dei vari provvedimenti di diniego in ragione del carattere di obiettiva pericolosità sociale del [...], in quanto, si legge che il [...] avrebbe a proprio carico precedenti penali di diversa natura mentre l'unico precedente penale accertato risulta esclusivamente quello da riferirsi alla condanna subita dallo stesso nel 2002 e riferibile a fatti del 2000, riformata poi dalla Corte d'appello di Bologna nella quale peraltro, il giudice concede la sospensione condizionale della pena sulla base di una prognosi positiva in ordine alla pericolosità sociale del soggetto ed alla sua possibile recidiva, prognosi e auspicio cui anche questo giudicante si associa.

E' pur vero che i fatti sopra esposti sono riferibili a reati di serio allarme sociale; che in altra situazione avrebbero sicuramente orientato la decisione in altro senso, pur tuttavia la valutazione espressa dal giudice penale ed il comprovato superiore interesse della prole minore al diritto all'unità familiare fanno orientare questo giudicante verso l'accoglimento del ricorso dovendosi disporre in conformità della domanda. La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone affinché la questura di Bologna rilasci il permesso di soggiorno per motivi familiari a favore di [...] con i conseguenti effetti di legge.