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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Udine, ordinanza del 7 aprile 2003

 
est. Verbi
 

Il giudice a scioglimento della riserva che precede; considerato che la circostanza della mancata convivenza  tra i coniugi non è contestata ed anzi ammessa dalla  stessa

ricorrente in più occasioni;

che tuttavia, la ricorrente, alla data della notifica dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al rifiuto del permesso di soggiorno motivato dalla mancata convivenza, risultava essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della [...] s.n.c. di [...],come risulta documentalmente provato, attraverso la produzione del contratto di lavoro e di regolari buste paga;

che tale circostanza doveva essere presa in considerazione dalla Questura di Udine, ai fini di una conversione dell'originario permesso di soggiorno in altro per motivi di lavoro, ai sensi dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/98 che sancisce che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti per il permesso richiesto, ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico;

che, pertanto, sotto questo profilo, il decreto del Questore si appalesa illegittimo

P.Q.M.

accoglie il ricorso presentato da [...] e, per gli effetti, annulla il decreto del Questore di Udine del 25.11.2002, notificato il 21.01.2003, e rinvia alla Questura di Udine per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sussistendone i presupposti di legge.