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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Perugia, ordinanza del 24 giugno 2002

 
est. Lama
 

Nella causa civile iscritta al n. 483 anno 2002 ruolo generale contenzioso civile tra [...] reclamante e Ministero dell'interno e questura di Perugia [...] reclamati, decidendo sul reclamo proposto da [...] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 18 marzo 2002; viste le conclusioni del Procuratore generale; osserva quanto segue.

[...] in data 5 gennaio 2001 chiedeva al questore di Perugia il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (ricongiungimento con moglie e quattro figli). Il questore in data 14 marzo 2001 rigettava l'istanza per mancanza del requisito della titolarità di un reddito pari al triplo dell' assegno sociale, come previsto dall'art. 29 comma 3 lettera b) della citata legge.

Il [...] ricorreva in data 20.12.2001 avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l'annullamento del medesimo e il rilascio del visto di ingresso in favore dei propri familiari e deducendo di essere titolare di un reddito di lire 2.200.000 mensili circa, come desumibile dall'allegata documentazione (attestazione del datore di lavoro e buste paga dal luglio al dicembre 2000), importo cui doveva sommarsi quello degli assegni familiari che il ricorrente avrebbe percepito per i familiari a carico. Si costituiva l'avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che le buste paga allegate al ricorso dimostravano che il [...] percepiva un reddito molto inferiore a quello dedotto di lire 2.200.000 e che quindi il ricorrente non risultava titolare del requisito reddituale minimo pari al triplo dell'importo dell'assegno sociale (cioè al triplo di lire 643.600), previsto dalla legge per il caso, come nella fattispecie, di ricongiungimento con tre o più familiari; inoltre, non rilevava l'eventuale percezione di assegni familiari, dovendo aversi riguardo al reddito attualmente percepito.

Il tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 18 marzo 2002, rigettava il ricorso, con decreto notificato il 10 aprile 2002, ritenendo insussistente il requisito reddituale previsto dalla legge. Con reclamo depositato il 20 aprile 2002, [...] impugnava il suddetto decreto [...].

Competenza del giudice adito.

Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., il reclamo contro i decreti pronunciati dal Tribunale si propone reclamo alla Corte d' Appello. Nella fattispecie, il decreto impugnato è stato emesso dal Tribunale in composizione monocratica e, quindi, la competenza sul reclamo spetta alla Corte d' Appello.

Accoglimento del reclamo.

Risulta provato che il reclamante abbia i requisiti reddituali previsti dalla legge. Il reclamante è titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 5 giugno 2000, come risulta dalla dichiarazione resa dal datore di lavoro al Ministero del lavoro. In atti vi sono le buste paga relative ai mesi dal luglio al dicembre 2001 (tranne quella di ottobre 2001): ciascuna di tali buste paga evidenzia un reddito (2.200.000/2.100.000) superiore al triplo dell'assegno sociale, pari a lire 1.977.000 mensili. Le suddette risultanze dimostrano che il reclamante ha acquisito una stabile capacità reddituale conforme al requisito di legge. E' ben vero che il reclamante, al tempo della presentazione dell'istanza all'autorità amministrativa, non era titolare del reddito richiesto ai fini dell'accoglimento dell'istanza. Peraltro, la fondatezza della domanda deve essere valutata al momento della decisione. L 'art. 30 comma sei del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 prevede il ricorso all'a.g.o. contro il diniego del nullaosta e stabilisce, altresì, che "il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nullaosta".

Ne discende che il giudizio previsto dalla suddetta norma non sia limitato al riscontro della validità dell'atto impugnato (diniego di nullaosta), bensì abbia ad oggetto l'indagine sulla sostanziale fondatezza dell' istanza presentata dallo straniero e che si tratti, quindi, di un giudizio non di puro annullamento su singoli atti, ma di un giudizio a cognizione piena sull'intero rapporto dedotto in giudizio.

Ne consegue che, data la natura testè evidenziata del giudizio, deve applicarsi il generale principio affermato da Cass. sez. 1, n. 10344 del 2 ottobre 1995, rv. 494147, secondo cui "la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio si atteggia non già come presupposto processuale bensì come condizione di accoglimento della domanda, la quale deve essere accolta se al momento della decisione il diritto sia sorto sebbene i suoi elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa".

Il reclamo va, dunque, accolto.

Ai sensi dell'art. 30 comma sei citato, va quindi disposto il rilascio del visto d'ingresso in Italia, ai fini del ricongiungimento familiare col ricorrente, in favore di: [...].

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia, in accoglimento del ricorso proposto da [...] avverso il decreto del 18 marzo 2002 del Tribunale di Perugia, dispone il rilascio del visto d'ingresso in Italia, ai fini del ricongiungimento familiare col ricorrente, in favore di: [...].