ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 ottobre 2003

 
est. Ozbic
 

Letto il ricorso proposto ex art 13 comma 8 d.lgs. 286/1998 da [...] avverso il decreto di espulsione Cat. A 12/2OO3-n. 12/B/Espuls- numero 1370, emesso nei suoi confronti dal prefetto di Trieste in data 21.9.2O00 ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) e comma 5° nonché art. 4 comma 1 d.lgs. 286/98, ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 15.9.2003, a fronte del provvedimento di trattenimento del questore di Torino dd. 6.9.2003 e del decreto prefettizio torinese dd. 4.6.2003 di rigetto della domanda di regolarizzazione, notificati in medesima data in lingua rumena; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio; verificato che il ricorso è stato presentato in data 15.9.2003 e quindi entro 60 giorni dalla suddetta notifica di data 6.9.2003, con richiesta di remissione in termini ex art. 184 bis c.p.c. in relazione al provvedimento di espulsione dd. 21.9.2000 del Prefetto di Trieste; (...);

rilevato come dall'impugnato decreto emerga che il ricorrente è entrato nel territorio italiano in data imprecisata, attraversando il confine italo-sloveno;

che in data 21.9.2000 veniva emanato il qui impugnato provvedimento di espulsione con notifica ed espulsione immediata in medesima data attraverso lo scalo aereoportuale di Treviso;

considerato che il ricorrente eccepisce la mancata traduzione di cui agli artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 d.lgs. 286/98, del decreto di data 21.9.2000, visto che l'atto di notifica contiene la traduzione in lingua inglese, francese e spagnola del contenuto del decreto notificato e che pertanto il medesimo non poteva venir impugnato nei termini, richiedendo quindi la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. e comunque ritenendo il provvedimento illegittimo per il medesimo motivo;

che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dei d.p.r. 394/99 di attuazione del citato decreto legislativo, il provvedimento, se lo straniero non comprende la lingua italiana, deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato;

atteso che nella notifica del decreto di espulsione l'impossibilità di tradurre il provvedimento nella lingua del paese d'origine del ricorrente non viene motivata né evidenziata;

che a nulla rileva la documentazione prodotta dalla Questura di Trieste di rintraccio dd. 20.9.2000 della Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle (Ts), nella quale viene evidenziata espressamente l'indisponibilità di interpreti di lingua rumena, trattandosi innanzitutto di verbale non concernente il ricorrente ed inoltre di data differente da quella del 21.9.2000 quando è stato emesso il provvedimento di espulsione e pertanto la reperibilità di interpreti di lingua rumena, presenti nella città di Trieste ed utilizzati sia in sede giurisdizionale che in quella amministrativa, poteva anche sussistere;

che inoltre, a comprova della necessità di traduzione, il provvedimento questorile di data 6.9.2003 ed il decreto prefettizio di rigetto della domanda di regolarizzazione dd. 4.6.2003, entrambi notificati in data 6.9.2003, sono stati tradotti in lingua rumena;

preso atto della giurisprudenza di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 198 e 227/2000 e della Corte di Cassazione n. 9266/2000, ai sensi delle quali la traduzione del decreto di espulsione è preordinata ad assicurare il diritto di difesa per cui, se il ricorso viene tempestivamente presentato al giudice competente, il medesimo avrebbe raggiunto il suo fine, non pregiudicato quindi dalla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta allo straniero;

che nei caso in esame il ricorso non è stato depositato tempestivamente, vista la mancata traduzione in lingua rumena;

che, accogliendo la succitata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, questo giudice ha in passato ritenuto che l'irregolarità della traduzione ovvero, la mancata motivazione della non possibile traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato rilevi quando abbia recato pregiudizio ai diritto di difesa dell'interessato, per cui l'irregolarità dovrebbe essere valutata alla luce di tale principio;

atteso che con sentenza n. 9138 dd. 6.7.2001 la Corte di Cassazione (Sez. I Civile) ha modificato il proprio precedente orientamento affermando che l'obbligo di cui all'art. 13 comma 7 d.lgs. 286/98 viene meno solo quando sia comprovata la conoscenza della lingua Italiana da parte dell'interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza delle altre lingue nelle quali il decreto di espulsione è stato tradotto;

che inoltre nella stessa sentenza la Cassazione ha rilevato come da ciò consegua che la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua del Paese d'origine dell'immigrato o in altra lingua da lui conosciuta lede il suo diritto di difesa, senza che tale lesione sia sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in altra lingua senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, né che la sanatoria sia avvenuta per il raggiungimento dello scopo stesso;

che con recente pronuncia la stessa Corte di Cassazione (Sez. I, 19.12.2001 n. 16032) ha ritenuto che la mancata possibilità di una traduzione, anche sintetica, in una lingua nota all'interessato debba ritenersi sussistere quando non si riesca ad accertare la nazionalità dello straniero ovvero la lingua del Paese d'origine sia scarsamente diffusa e non consenta l'agevole reperimento di un interprete;

considerato che nel caso di specie è stata accertata la cittadinanza rumena e che la lingua rumena, perlomeno a livello di reperimento di interpreti, non risulti scarsamente diffusa nella città di Trieste, tenuto conto dei forti flussi (specie commerciali) ed illegali di cittadini rumeni ed il conseguente agevole reperimento di un interprete, oltre al fatto che la resistente amministrazione, nello stesso modo in cui ha provveduto in altri casi ad accompagnare i decreti di espulsione con sintetica traduzione in lingua rumena ed altre, avrebbe potuto facilmente assicurarlo anche in questa occasione, avendo a disposizione la relativa modulistica;

che, inoltre, con altra pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato non si verifica in presenza della rudimentale comprensione della lingua italiana solo parlata e dell'accertata incapacità di lettura della lingua scritta, atteso che tali circostanze non sono in grado di garantire in concreto la piena conoscibilità del decreto di espulsione da parte del destinatario, con la conseguente grave compromissione del suo diritto di difesa (Cass. I 18.1.2002 n. 525);

considerato che, sia il richiamato d.p.r. di attuazione che la giurisprudenza di legittimità parlano di "traduzione, anche sintetica", per cui tale requisito non risulta soddisfatto nel caso di specie e sussiste pertanto la violazione del diritto di difesa del ricorrente;

che quindi l'impugnato decreto, previa rimessione in termini del ricorrente ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. al fine di assicurare il suo diritto di difesa, risulta illeggittimo sotto tale aspetto per la mancata traduzione ex artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 d.lgs. 286/98; tutto ciò premesso;

P.Q.M.

Il Tribunale, nella persona del g.o., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa; accoglie il ricorso proposto 13 ex art. comma 8 d.lgs. 286/1998 da [...] avverso il decreto di espulsione Cat. A.12/2003-N.12/B/Espul-Numero 1370 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Trieste in data 21.9.2000 e conseguentemente annulla il decreto dl espulsione Cat. A.12/2003-N.12/B/Espul-Numero 1370; [...].