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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 18 settembre 2003

 
est. Rispoli
 

II giudice, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. 2412/2003; rilevato che il provvedimento qui impugnato costituisce conseguenza del rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente;

considerato che il ricorrente ha fornito la prova di avere impugnato in sede amministrativa il predetto provvedimento, e che il procedimento è tuttora pendente;

ritenuto che il giudizio amministrativo assume carattere pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. rispetto a quello di competenza del Tribunale adito, sicchè deve essere disposta la sospensione del presente procedimento; ritenuto altresì che la sospensione dei procedimento importa una deviazione dallo schema tipico del procedimento previsto per l'impugnazione del decreto di espulsione - caratterizzato da tempi celeri di trattazione - e giustifica pertanto la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimento impugnato (cfr. Corte Cost. 161/2000), atteso il grave pregiudizio che subirebbe il ricorrente medio tempore;

P.Q.M.

Sospende il procedimento fino alla definizione del giudizio pendente avanti al giudice amministrativo contro il provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione ai sensi della legge 189/2002 adottato nei confronti del ricorrente; sospende l'efficacia del decreto di espulsione emesso il 27.6.2003 nei confronti di [...].