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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 24 maggio 2003

 
est. Pio
 

Letto il ricorso (depositato in data 21.05.03) con cui [...] chiedeva l'annullamento del provvedimento 8.05.03 del questore di Torino nr. 1122/03 notificato in pari data e con il quale era stato ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni;

Rilevato che nel procedimento in oggetto il provvedimento impugnato e l'ordine del questore 8.05.03 n. 1122/03, che costituisce atto meramente esecutivo del provvedimento prefettizio di espulsione 6.3.1997 (il titolo dell'espulsione) che non è mai stato impugnato e pertanto è divenuto irrevocabile;

che il provvedimento, con cui il questore dà esecuzione al decreto prefettizio di espulsione, non è suscettibile di autonoma impugnazione avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, con il procedimento di cui all'art. 13 d.lgs. 286/98 e 737 ss. c.p.c. (si consideri infatti che la giurisdizione del g.o. avverso provvedimenti della p.a. assume, nel nostro ordinamento, carattere eccezionale e deve essere espressamente prevista e disciplinata dal legislatore, ex art. 2, 4-5 legge 1865/2248 All. E);

che, peraltro, nel caso di specie, attesa la diversità dell'organo amministrativo emanante e della natura del provvedimento impugnato, non sovviene l'insegnamento della recente sentenza della Suprema Corte di cassazione, resa a sezione unite, il 21 Febbraio 2002. nr. 2513, che ha ricondotto al controllo giurisdizionale ordinario "per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite" i soli provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione;

che deve considerarsi altresì preclusa a questo giudice, nel caso in oggetto, il sindacato in via incidentale della legittimità dell'atto presupposto (decreto prefettizio di espulsione), ai fini di una sua eventuale disapplicazione, ex art. 5 legge 2248/1865 all. e), realizzandosi un tale sindacato nell'aggiramento, di fatto, della disciplina prevista dal legislatore in tema di impugnazione dell'atto stesso (come sopra osservato, il decreto prefettizio non è stato impugnato nei termini perentori di legge);

che a parere dello scrivente peraltro, a differenza di quanto osservato dal giudice della convalida (con statuizione non vincolante, per il presente procedimento, atteso il carattere e la natura della materia in oggetto, ex art. 737 c.p.c.), in caso di provvedimenti di espulsione emessi in vigenza della precedente normativa, non impugnati e non eseguiti dalla p .a, ben può la p .a. (atteso il sopravvenire della nuova normativa, ex legge 31.07.2002 nr. 189) provvedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione non impugnato (e quindi irrevocabile) con le nuove modalità esecutive, senza necessità di emettere un nuovo provvedimento di espulsione (posto che, non essendo stato revocato il precedente, non è necessaria alcuna riconsiderazione dei presupposti, di legittimità e di merito, che hanno portato la p.a. ad adottare il provvedimento di espulsione);

che pertanto il ricorso è inammissibile; che la pronuncia sulla questione preliminare assorbe ogni altra statuizione processuale (es. istanza di sospensione) e di merito, relativa alla presente causa. Ciò osservato, letto l'art. 13 d.lgs. 286/98 e gli art. 737 ss. c.p.c.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso presentato da [...] avverso l'ordine del questore di Torino emesso e notificato in data 8.05.03, nr. 1122/03.