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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Perugia, sentenza del 6 novembre 2003, n. 26

 
est. Battistacci
 

Nella causa civile al n. 1262/V1 del ruolo della volontaria giurisdizione dell'anno 2002 [...] promossa da: [...], cittadino iraniano, [...] ricorrente, nei confronti di Ministero dell'interno, resistente. Oggetto: riconoscimento status rifugiato politico. [...].

Motivi della decisione

Quanto alla questione preliminare ritiene il Tribunale di condividere quell'orientamento già fatto proprio da questo ufficio (confr. sentenza 13.12.2002, nonché sentenza 20.6.2003 in materia di riconoscimento dello stato di apolide) che ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, in contrasto con altra pronuncia di questo Tribunale in data 28.6.2002.

In merito si osserva come il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico si verifica, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, resa esecutiva in Italia con la l. 722/1954, quando il cittadino di un determinato stato, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza, ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di detto timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Tanto premesso ritiene il Tribunale, in accodo con la pronuncia n. 907/1999 delle SU della Corte di cassazione, che il giudizio circa la ricorrenza del presupposto sopra citato per il riconoscimento dello status di rifugiato politico può certamente presupporre l'esercizio di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei fatti posti a sostegno della domanda (confr. Consiglio di Stato n. 6710/2000), ma esso non si accompagna ad una valutazione di opportunità politica circa il riconoscimento; riconoscimento che ha natura dichiarativa e segue automaticamente il giudizio inerente la sussistenza o meno dei presupposti senza che ciò possa dipendere da una valutazione di opportunità politica.

Appare corretto sostenere come la discrezionalità rimane di natura tecnica e non diventa discrezionalità amministrativa; in altre parole la valutazione sull'opportunità politica è fatta in astratto dalla legge che ritiene opportuno accogliere in Italia lo straniero nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui alla Convenzione di Ginevra, e non è lasciata ad una discrezionale valutazione di opportunità della p .a.

Da ciò consegue che la persona che si trova nella condizioni stabilite dalla legge ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento dello status di rifugiato.

La giurisdizione spetta pertanto all' a.g.o. in base al criterio generale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo una volta che è intervenuta l'abrogazione, da parte dell'art. 46 della l. 40 del 1998, dell'art. 5 del d.l. n. 416/1989 (convertito nella l. n. 39/1990) abrogazione confermata dall'art. 47 del TU n. 286/1998, norma che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione in detta materia.

Da ultimo non può fare a meno di notarsi come la legge n. 189/2002, che ha profondamente riformato l'intera materia, prevede per il futuro come il ricorso avverso le decisioni amministrative in merito al riconoscimento dello status di rifugiato politico sia demandato all'esame dell'a.g.o.

Ritiene ancora il Tribunale come legittimamente il procedimento si è svolto nelle forme del procedimenti in camera di consiglio. E' certamente vero come la legge nulla dica in materia e peraltro appare corretto applicare in via analogica quelle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 che dichiarano applicabili le forme dei procedimenti in camera di consiglio alle impugnative avverso i provvedimenti della P.A in materia di condizione degli stranieri (es. ricorsi avverso il provvedimento di espulsione) per le medesime ragioni ed esigenze di rapidità della decisione tipiche di tale modalità procedimentale; esigenze che prevalgono sulle maggiori garanzie difensive che il procedimento ordinario attribuisce all'interessato, esigenze poste, all'evidenza, a tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Ritiene soltanto il Tribunale, conformandosi a precedenti pronunce dell'ufficio, come il provvedimento finale del giudizio, trattandosi di decisione inerente uno "status" e come sempre in questi casi, dovrà assumere la forma della sentenza.

Quanto al merito della vicenda osserva il Tribunale come la Convenzione di Ginevra riconosce lo status di rifugiato politico soltanto a coloro per i quali il rientro in patria costituisca un rischio effettivo per la propria libertà e per la propria incolumità, pertanto chi intende chiedere il riconoscimento di detto status deve fornire la prova del pericolo concreto e perdurante cui andrebbe incontro con il rimpatrio, non essendo sufficiente il richiamo a situazioni politiche pregresse che sono state causa di contrasti tra il richiedente ed il regime politico dominante, o alla gravità della situazione politico economica o la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche (confr. per tutte Cass. n. 11/1999, n. 779/1998, n. 291/1999).

Nel caso di specie sostiene il [...], e la circostanza non è neppure contestata, di avere svolto nell' anno 1995 attività politica contraria al regime al potere in Iran, attività concretizzatasi attraverso la stampa e la distribuzione di volantini. Nel corso di una manifestazione di protesta il [...] era stato arrestato, sottoposto a perquisizione locale e personale a seguito della quale erano stati sequestrati volantini, libri e giornali; a seguito di tale episodio era stato sottoposto a procedimento penale nel corso del quale, senza essere stato munito di difensore, era stato picchiato e torturato e condannato a 24 mesi di reclusione per il reato di detenzione e diffusione di volantini e striscioni inneggianti ad un partito di opposizione e per la partecipazione ad attività propagandistica contraria al regime. Nel corso del tragitto dal luogo del processo al luogo della detenzione era riuscito a fuggire a raggiungere l'Italia. A seguito della sua fuga il proprio padre era stato sottoposto ad interrogatorio e sottoposto a limitazioni negli spostamenti. I fatti sopra narrati risultano anche documentati dalla copia della sentenza e dalla copia dell'interrogatorio cui risulta essere stato sottoposto il padre.

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha rigettato la richiesta del [...] alla luce di due considerazione: la circostanza che la restrizione della libertà fosse avvenuta a seguito di un regolare processo e la circostanza che il richiedente avrebbe ottenuto in data 27.2.2000 un visto turistico della durata di 90 giorni per entrare in Italia su invito di altro concittadino residente in Italia, circostanza che proverebbe come il [...] era tornato in patria e ne era poi nuovamente liberamente riuscito.

Osserva in merito il Tribunale come la circostanza da ultimo evidenziata non corrisponde al vero come documentato da un fax proveniente dall'Ambasciata Italiana a Teheran datato 5.12.2002 che smentisce e corregge il contenuto di una precedente comunicazione datata 1.8.2002. Deve quindi ritenersi come il [...], dopo la sua fuga dal paese di origine, non sia più tornato in Iran.

Quanto alla seconda considerazione osserva il Tribunale come nessuna prova sia stata fornita in merito alla circostanza che il [...] sia stato sottoposto ad un "giusto processo". La circostanza che il richiedente sia stato condannato a seguito di un processo nulla prova in ordine alla regolarità dello stesso ed alla possibilità per il [...] di far valere in quella sede le proprie garanzie difensive. Dall'esame della documentazione prodotta emerge inoltre come la condanna a 24 mesi di reclusione sia stata inflitta all'esito di un processo "politico" apparendo evidente come la grave sanzione penale sia stata comminata quale conseguenza di un'attività di propaganda politica, contraria al regime di ispirazione islamica dominante in Iran. In sostanza la condanna sembra essere stata comminata a seguito di attività di "libera" manifestazione di pensiero e di propaganda politica che in alcun modo dovrebbe rientrare nell' area della rilevanza penale e che certamente non vi entrerebbe nell'ambito del diritto vigente in Italia.

Alla luce della ricostruzione dei fatti svolta ritiene quindi il Tribunale come il ricorso debba essere accolto dovendosi ritenere assai probabile che [...], una volta rientrato in Iran, possa dovere scontare la pena a cui è stato condannato per la sua attività politica e venga, quindi, a trovarsi in una situazione di grave e diretto pericolo inerente la sua liberà personale.

Da ciò consegue il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato politico ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ginevra del 28.1.1951, resa esecutiva in Italia con la l. n. 722/1954.

L'accoglimento della domanda rende superfluo provvedere in merito all'istanza di provvedimento interinale pure avanzata nell'interesse del [...].

Ricorrono equi motivi (stante la obbiettiva controvertibilità delle questioni) per compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe: riconosce a [...] lo status di rifugiato politico ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, resa esecutiva in Italia con la l. n. 722/1954. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.