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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Firenze, ordinanza del 17 aprile 2003

 
est. Chiari
 

Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui al procedimento iscritto al n. 27/03 del ruolo della volontaria giurisdizione, promosso da [...] contro la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura di Prato, il Ministero dell'interno e la Presidenza dei Consiglio dei ministri, avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Firenze in data 18-27.12.2002, con il quale era stato rigettata l'istanza da lui proposta per la sospensione del provvedimento reso in data 12.6.2002 dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non aveva riconosciuto tale status, nonché del provvedimento reso in data 1.7.2002 dal Questore della provincia di Prato con il quale era stato invitato a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notificazione dell'indicato provvedimento, non essendo più in possesso dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno;

rilevato che il Tribunale, nel provvedimento reclamato, ha affermato che il provvedimento reso dal Questore, esclusivamente dal quale deriverebbe il pericolo di espulsione, avrebbe dovuto essere impugnato avanti al Tar Toscana;

ritenuto che, al contrario, l'intera materia concernente le controversie riguardanti lo status di rifugiato ed il permesso di soggiorno ad esso strumentale, avendo ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass, S.U., n. 4674/97, 907-99, e, più recentemente, n. 5055/2002);

ritenuto che, a seguito dell'emissione dei provvedimenti amministrativi indicati, sussiste il pericolo di espulsione per il ricorrente-reclamante, e che i motivi addotti dal medesimo per l'accoglimento dette proprie istanze, salvi i provvedimenti di merito non oggetto del presente procedimento, non appaiono immediatamente destituiti di fondamento, sicché sussistono i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione da lui proposta;

ritenuto che, conseguentemente, sussistono anche i requisiti di cui agli artt. 700 e 669 quater, secondo comma, c.p.c., in ordine alla richiesta di emissione di provvedimenti urgenti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, mediante dichiarazione del diritto del reclamante ad ottenere un permesso dl soggiorno temporaneo, durante la pendenza del processo e fino alla sua definizione, al sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, d.lgs. n. 286/98, nonché dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 349/99, e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

ritenuto che le spese del procedimento debbano seguire la soccombenza e quindi debbano essere poste a carico dei resistenti, con liquidazione in dispositivo;

P.Q.M.

sospende l'efficacia del provvedimento reso dall'indicata Commissione Centrale, e dichiara il diritto del reclamante ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, durante la pendenza del procedimento di merito, e fino alla sua definizione, come in motivazione, condannando i resistenti al pagamento in suo favore delle spese del procedimento [...].