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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Bologna, decreto del 13 aprile 2004

 
est. Veggetti
 
Fatto

Il tribunale di Bologna con decreto 27 gennaio 2004 (in R.G. Vol. 4839/A/2003) rigettava il ricorso presentato da [...] e da [...] avverso il decreto del questore di Bologna che rigettava la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata da [...] "per famiglia" o per "minore età", osservando in motivazione che: l'art. 9 d.p.r. n. 394/99 non prevedeva l'obbligo di presentare personalmente agli uffici della questura il modulo della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, richiedendo espressamente soltanto che la richiesta del permesso di soggiorno fosse sottoscritta dal richiedente; che peraltro detta norma prevedeva espressamente a carico dello straniero l'obbligo della presentazione di una "scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno", quale forma necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno, facendo sorgere il potere-dovere della questura di esaminare detta istanza dal momento della sua presentazione; che conseguentemente la questura aveva verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età al momento della presentazione del modello ufficiale da parte dell'interessata, avvenuta in data 12 giugno 2003, negando legittimamente il rilascio una volta rilevato che non sussisteva in capo alla richiedente, [...] il detto requisito, per essere la stessa divenuta maggiorenne in data 7 giugno 2003; che, inoltre, non era stato ne dedotto ne provato il presupposto previsto dall'art. 29.1.b-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni, che "non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale" e non essendo sufficiente a tal fine l'attestazione di parte ricorrente della sus-sistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29.3.a) e b), a nulla rilevando il generico richiamo della ricorrente al diritto all'unità familiare a fronte del disposto dell'art. 28 d.lgs. in esame. Avverso detto decreto, non notificato, hanno proposto tempestivamente reclamo le ricorrenti per l'annullamento del decreto impugnato e conseguentemente del decreto del questore, con accertamento del diritto all'unità familiare di esse reclamanti [...].

Diritto

Con il primo articolato motivo le reclamanti si dolgono del rigetto del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, fondato dal tribunale sull'erronea considerazione che solo la domanda formalizzata in data 12 giugno 2003 (allorché la richiedente era già divenuta maggiorenne dal giorno 7 giugno 2003) fosse giuridicamente ammissibile, e non anche quella precedente, inoltrata in data 20 maggio 2003 a mezzo di avvocato, sottoscritta personalmente dalla richiedente unitamente alla madre. Il motivo è fondato. La lettura data dal tribunale dell'art. 9 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 non appare condivisibile, laddove è stato ritenuto che la norma vincoli irrimediabilmente la verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno al momento della presentazione della relativa richiesta "mediante scheda conforme al modello predisposto dal ministero dell'interno...", omettendo di valutare le circostanze della fattispecie concreta in esame, che si caratterizzava per la tempestiva presentazione di una richiesta da parte dell'interessata, riversata e formalizzata solo dopo pochi giorni nella apposita scheda ministeriale. Detta valutazione avrebbe consentito di appurare, pur a fronte dell'anomalia procedimentale, che la richiedente aveva formalmente depositato presso la competente questura una inequivoca domanda atta a perseguire la finalità prevista e tutelata dalla normativa, vale a dire la richiesta del permesso di soggiorno "per famiglia", in favore della figlia minorenne (in quanto nata in data 7 giugno 1985), inoltrata avvalendosi di un legale in data 20 maggio 2003, e che lo stesso organo competente (questura di Bologna) si era diligentemente attivato per comunicare al legale che la domanda necessitava di formalizzazione mediante la compilazione dell'apposita scheda, predisposta dal Ministero dell'interno. Appare evidente che, così operando, la questura procedente aveva sostanzialmente preso atto della richiesta pervenutale, informando altresì l'interessata, attraverso il legale che la rappresentava, delle formalità da seguire, finendo poi per fissare, dietro specifica richiesta in tal senso, la data nella quale la straniera avrebbe dovuto presentarsi nell'ufficio competente al ricevimento dell'atto. La procedura così praticata risulta improntata ad una corretta gestione del rapporto tra amministrazione ed utente, ove poteri e diritti, obblighi ed interessi reciproci hanno trovato una logica attuazione attraverso successive fasi, che hanno visto alla fine perfezionarsi il necessario iter amministrativo. Pertanto, il diniego finale al rilascio del permesso di soggiorno, fondato sul rilievo della tardività della richiesta formalizzata in data 12 giugno, in quanto la minore aveva compiuto la maggiore età in data 7 giugno, nonché sulla valutazione "tamquam non esset" della precedente richiesta in data 20 maggio, appare ispirato ad un rigore interpretativo (art. 9.1. d.p.r. 394/1999), che non trova fondamento né nella stessa norma ne nei criteri generali di ermeneutica.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso avverso il diniego del questore della provincia di Bologna in data 22 agosto 2003 di rilascio del permesso di soggiorno "per minore età " in favore di [...], figlia di [...].

Le spese del grado vengono interamente compensate in considerazione della mancata costituzione dell'amministrazione e della peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo avverso il decreto del tribunale di Bologna 27 gennaio 2004 (in R.G. vol. 4839/A/2003) proposto da [...] e [...] nei confronti del questore della provincia di Bologna riconosce ed accerta il diritto all'unità familiare di  [...], con la madre Cebotari Valentina [...], per l'effetto, dichiara il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in capo a Terus Cristina per ricongiungimento familiare; compensa interamente le spese del grado.