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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 28 aprile 2004

 
est. Sgargi
 

[...].

osserva

Con decreto emesso in data 5.4.2004 il prefetto della Provincia di Bologna provvedendo ai sensi degli artt. 4 e 13 comma 4,8, 13 e 14 del T.U. n. 286/98 ha disposto l'espulsione dallo Stato della cittadina moldava [...] perché trattenutasi nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. In data 7.4.2004 la suddetta straniera ha quindi proposto ricorso al tribunale di Bologna chiedendo, sulla base di due articolati motivi, l'annullamento del decreto prefettizio. All'udienza del 21.4.2004 fissata per la comparizione delle parti il prefetto, il ministero dell'interno e la questura non comparivano. Ciò premesso con il primo motivo si deduce l'illegittimità del decreto prefettizio perché non è provato che la ricorrente fosse entrata in Italia da oltre otto giorni quando è stata fermata; con il secondo motivo se ne deduce l'illegittimità per violazione dell'art. 28 T.U., 29 e 30 cost., 8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il primo morivo appare infondato. La ricorrente ha infatti dichiarato all'udienza di essere entrata in Italia in treno tre giorni prima di essere fermata e fatta oggetto di decreto di espulsione, ma non è stata in grado in alcun modo di provarlo, pur ricadendo su di essa l'onere di detta prova.

Il secondo motivo appare fondato. L'art. 28 ultimo comma T.U. dispone che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo". Dal combinato disposto della norma suddetta, della Costituzione italiana, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo discende un incontestabile diritto del figlio della ricorrente, di soli sette anni, di vivere con entrambi i genitori. Il superiore interesse del minore e il diritto-dovere dei genitori di crescere ed educare la prole non possono essere sacrificati di fronte all'interesse dello Stato a punire una irregolarità amministrativa compiuta da una straniera che non ha mai dato prova di pericolosità sociale.

Peraltro, dalla documentazione prodotta, si evince che la ricorrente possiede tutti i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare: il marito infatti è titolare di permesso di soggiorno, di un contratto di lavoro e di un alloggio che ha ottenuto l'idoneità igienico-sanitaria, il figlio è ben integrato e frequenta la scuola elementare, la stessa ricorrente ha la possibilità di essere assunta come collaboratrice familiare una volta ottenuto il permesso di soggiorno. L'allontanamento dal territorio italiano, e dalla propria famiglia, della ricorrente violerebbe diritti fondamentali di quest'ultima e del figlio minore, vanificando quanto tutelato dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali succitate. Il provvedimento impugnato appare pertanto illegittimo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 5 e 13 e 28 Testo Unico n. 286/98, 29 e 30 Cost., e 737 e ss. c.p.c., accoglie il ricorso proposto e dichiara la illegittimità del decreto di espulsione emanato nei confronti di [...] dalla prefettura di Bologna in data 5.4.2004 e del pedissequo ordine del questore di Bologna di lasciare il territorio emesso in pari data.