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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 23 marzo 2004

 
est. Beltramino
 

Il Giudice, letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 18.3.2004; rilevato che il provvedimento di espulsione impugnato trova presupposto nell'intervenuto rigetto di rinnovo dell'istanza di permesso di soggiorno, intervenuto con provvedimento del questore di Torino in data 15.1.2003; rilevato che avverso tale provvedimento del questore l'attuale ricorrente interponeva ricorso gerarchico in via amministrativa; considerato che il ricorso gerarchico del sig. [...] veniva rigettato con provvedimento del prefetto in data 17.2.2004, prodotto all'udienza del 18.3.2004 dal procuratore del ricorrente; considerato che il procuratore del ricorrente ha dichiarato l'intenzione del sig. [...] di impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avanti al T.a.r.; rilevato che il ricorrente fece ingresso in Italia sin dall'anno 1989 e fu titolare di permesso di soggiorno sino alla data del 16.8.2002; rilevato che non appartiene alla giurisdizione di questo giudice la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno; rilevato peraltro che la mancata richiesta del permesso di soggiorno, ovvero il mancato rinnovo del permesso già concesso non legittimano sempre, in ogni caso e di per sé l'allontanamento dal territorio nazionale "dovendo l'autorità di P.S. valutare, specie in presenza di particolari situazioni, le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero" (Cons. Stato 20.5.1999, n. 870);

rilevato che il periodo di pregressa, duratura e regolare permanenza in Italia possa essere irrimediabilmente compromessa dall'esecuzione del provvedimento di espulsione;

ritenuto che sussistano i presupposti per sospendere il presente giudizio in attesa che il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposto al vaglio giurisdizionale del g.a., quanto meno sino all'esito del giudizio cautelare di eventuale "sospensiva" del giudice amministrativo, posto che dalla definizione di tale giudizio potrebbe dipendere la decisione del presente procedimento;

considerato che, nelle more, deve essere confermata la sospensione di esecutività del provvedimento di espulsione impugnato;

P.Q.M.

visto l'art. 295 c.p.c., sospende il presente giudizio; conferma la sospensione, nelle more, dell'esecutività del decreto di espulsione n. 365/2004 del prefetto di Torino, in data 6.2.2004. Visto l'art. 297 c.p.c., fissa nuova udienza al 28.9.2004, ore 12.00.