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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale penale di Torino, decisione del 1 luglio 2009, dd 06 luglio 2009

 
L’aver compiuto reati minori di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse, oramai risalenti nel tempo, unitamente a denunce più recenti per contrabbando di tabacchi e porto abusivo d’armi non possono fondare, di per sé soltanto, un giudizio di pericolosità sociale del cittadino comunitario tale da giustificare l’adozione di un provvedimento espulsivo per motivi di pubblica sicurezza. Ugualmente, la mancata disponibilità di fonti lecite di reddito non può essere motivo di allontanamento per ragioni di sicurezza pubblica, in quanto la normativa comunitaria esclude che provvedimenti di allontanamento possano essere motivati da ragioni di ordine economico o di prevenzione generale. Nel caso specifico, inoltre, non si sono tenuti in debita considerazione i legami sociali e familiari dell’interessato con il territorio nazionale, derivanti dalla presenza in Italia della convivente e della loro figlia di anni tre. Per tali ragioni, il provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto è illegittimo e deve essere annullato.
 
depositata il 6 luglio 2009