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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di cassazione, sezione prima, sentenza dell'1 marzo 2004, n. 9235

 
rel. Dubolino
 

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la sez. distaccata della Corte d'appello di Sassari nei confronti di [...] avverso l'ordinanza del 13.3.2003 del tribunale di sorveglianza di Sassari;

Svolgimento del processo

- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Sassari, investito di gravame proposto da tale [...], straniero extracomunitario di origine algerina, avverso provvedimento di espulsione adottato dal locale magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 16, co. 6, del T.U. sull'immigrazione emanato con d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, revocò il suddetto provvedimento osservando, in sintesi, che il gravame poteva ritenersi ammissibile pur se non sostenuto da specifici motivi e che, di fatto, l'espulsione non poteva aver luogo a causa della mancata identificazione dell'interessato, privo di documenti d'identita';

- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la locale Procura generale della Repubblica denunciando violazione di legge sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di sorveglianza, anche per il gravame previsto dall'art. 16, co. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 dovrebbe trovare applicazione la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., secondo cui ogni impugnazione dev'essere sostenuta, a pena di inammissibilita', da specifici motivi;

Motivi della decisione

- che l'art. 16, co. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 30.7.2002, n. 189, nel prevedere che avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza, l'interessato possa proporre opposizione, entro dieci giorni, al tribunale di sorveglianza, non stabilisce ne lascia in alcun modo intendere che detta opposizione non sia soggetta alle regole generali in materia di impugnazioni e, segnatamente, per quanto qui interessa, a quelle che impongono, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi a sostegno del gravame;

- che non valga, in contrario, richiamarsi (come si fa, invece, nell'ordinanza impugnata) alla pretesa brevità del lasso di tempo previsto per la proposizione dell'impugnazione, nè alla mancata conoscenza, da parte dell'interessato, degli atti sui quali il magistrato di sorveglianza ha fondato il suo giudizio, trattandosi di argomenti che, se validi, avrebbero dovuto, a maggior ragione, escludere, ad esempio, la necessità di specifici motivi nel caso del reclamo al tribunale di sorveglianza previsto dall'art. 30 bis, co. 3 della legge 26.7.1975, n. 354 avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi, dal momento che il termine per la proposizione di detto reclamo è, addirittura, di sole ventiquattro ore e, anche in questo caso, l'interessato non ha conoscenza degli atti sui quali il provvedimento è basato; e invece questa Corte ha costantemente ritenuto che anche il reclamo in questione dev'essere, a pena di inammissibilità, sostenuto da specifici motivi (cfr. per tutte, Cass. 1^, 28.1/24.2.2000 n. 648, Sasso, RV. 215388);

- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo riconoscibile anche in questa sede, ai sensi dell'art. 591, co. 4 c.p.p., l'inammissibiltà del gravame da essa invece accolto.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.