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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto del 9 luglio 2004

 
est. Ceccarelli
 

Con ricorso in data 5 luglio il P.M., richiamato l'art. 25 r.d.l. n. 1404/1934, chiede che venga disposto il collocamento in comunità, fino ai 21 anni di [...], nata l'11.7.86 a [...] (Albania), sulla base di una segnalazione pervenutagli il 1° luglio dal Servizio sociale educativo assistenziale di base del comune di Modena dalla quale emerge quanto segue:

la minore è stata accolta dal 23 maggio presso una struttura dopo essere stata trovata dalla Polizia municipale in un parco di Modena;

la ragazza ha raccontato di avere lasciato, nell'ottobre 2003, la propria casa in Albania insieme con un ragazzo che le aveva promesso di sposarla; in realtà, dopo averle procurato un passaporto falso, l'aveva costretta a prostituirsi, prima in Albania, Macedonia e Grecia, poi dal marzo 2004, in Italia; i suoi tentativi di fuga erano falliti ed avevano provocato botte e violenze da parte degli sfruttatori, a suo dire anche implicati in traffico di droga; infine era riuscita a venire a Modena dove alcune ragazze le avevano detto che avrebbe potuto trovare aiuto;

le condizioni psicofisiche della ragazza risultano, dalla stessa segnalazione, assai precarie a causa delle violenze subite; ha posto in essere atti autolesionistici e ha subito un ricovero nel SPDC dal 15 al 25 giugno u.s.;

il servizio scrivente si dichiara disponibile ad assumere la tutela della ragazza, riferendo che la stessa ha dichiarato di voler aderire al progetto socio educativo che le è stato proposto, e ne chiede l'affidamento sino ai 21 anni.

Tutto ciò premesso il tribunale

osserva

La legge 3.8.1998 n. 269 contro lo sfruttamento della prostituzione ha inserito un nuovo articolo (25 bis) dopo l'art. 25 del rdl n. 1404/1934 istitutivo del tribunale per i minorenni (modificato dalla legge 888/1956) stabilendo che qualora un minore straniero, privo di assistenza in Italia, sia indotto alla prostituzione, il t.m. "adotta in via di urgenza" i provvedimenti utili alla sua assistenza, anche di carattere psicologico, recupero e reinserimento sociale;

è stata così introdotta una nuova ipotesi di intervento amministrativo del t.m., accanto a quelli previsti dall'originario art. 25 per il minore  che "dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere" e che, testualmente, sono indicati nell'affidamento al servizio sociale e nel "collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psicopedagogico"; questa seconda misura è stata da molti anni superata poiché sin dagli anni 70 dello scorso secolo tali istituti sono stati eliminati; 

la nuova norma ha raccolto critiche da parte di coloro che dissentono dai criteri ispiratori delle misure amministrative, poiché vedono in esse un intervento autoritario e paternalistico del giudice minorile; tale convinzione ha determinato l'obsolescenza delle misure amministrative in alcuni tribunali, che preferiscono intervenire con provvedimenti sulla potestà, ricollegando sempre la "irregolarità" della condotta dei figli a carenze educative dei genitori;

questo tribunale fa invece ricorso ai procedimenti amministrativi allorché l'età del minore e la situazione familiare sono tali da far ritenere che i genitori abbiano ormai definitivamente perso il loro ruolo educativo e solo il ragazzo, ormai prossimo alla maggiore età, possa essere l'interlocutore di un provvedimento che sollecita le sue energie e la sua collaborazione per aiutarlo a costruire una vita adulta di cui egli non può non essere il soggetto determinante;

in considerazione di tali caratteristiche, il tribunale dispone anche, in alcuni casi, la prosecuzione della misura amministrativa fino al ventunesimo anno, condividendo l'interpretazione data da altri uffici minorili fondata sulla considerazione che dal provvedimento deriva per l'interessato un diritto all'assistenza che gli spetta sino al ventunesimo anno di età, in forza del combinato disposto dell'art. 29 rdl 1404/34 (modificato dalla legge 888/56 e non abrogato) in base al quale i provvedimenti minorili amministrativi proseguono sino al 21° anno, e dell'art. 23 legge 39/1975 che, abbassando a 18 anni la maggiore età, ha mantenuto il 21° anno come limite entro cui l'interessato ha diritto ad usufruire delle provvidenze assistenziali previste dalle leggi;

a conforto di tale interpretazione sta la considerazione che l'assistenza da parte dei servizi psicosociali a un giovane non ancora autonomo non può non considerarsi una provvidenza della quale egli ha diritto di usufruire se lo vuole;

ne deriva che la prosecuzione della misura presuppone che sia in atto un progetto di sostegno che il giovane richiede di proseguire, sicchè il venire meno della sua volontà fa automaticamente cessare l'efficacia del provvedimento, che non ha né può avere contenuto coattivo, essendo rivolto ad un maggiorenne;

la valenza di diritto all'assistenza sottende a maggior ragione la disposizione dell'art. 25 bis, in cui il legislatore ha previsto l'intervento in via di urgenza del t.m., non certo per sanzionare la condotta "irregolare" del minore straniero privo di assistenza nel nostro paese, quanto per assicurare, anche con la garanzia giudiziaria, il suo diritto ad ottenere aiuto per sottrarsi alla vittimizzazione;

analoga ragione di solidarietà ispira un'altra norma emanata nello stesso periodo, l'art. 16 del d.lgs. 25.7.98 n. 286 sulla disciplina dell'immigrazione (trasfuso nell'art. 18 della vigente legge 189/02) che prevede l'accoglienza di stranieri e la concessione permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.

infine la l.r. dell'Emilia Romagna 12.3.2003 n. 2 (modificata dalla successiva n. 5/04) "per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in attuazione dei principi contenuti nella legge quadro n. 328/2000, prevede all'art. 4 che hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche gli stranieri e gli apolidi (minorenni e maggiorenni) regolarmente soggiornanti nel nostro paese ai sensi della normativa statale e, se necessario e in via di urgenza, anche a coloro che sono occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti; per la piena attuazione di tale diritto dovrà essere varata la direttiva regionale sulla attribuzione degli oneri anche economici nel caso in cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale (art. 4 comma 4);

in conclusione, alla luce dei principi contenuti in tutte le norme citate, l'applicazione delle misure previste dall'art. 25 e 25 bis anche oltre la maggiore età si configura come provvedimento non già impositivo di un obbligo a carico del soggetto, ma dichiarativo del suo diritto di usufruire di assistenza analoga a quella che viene riservata ai minorenni in ragione delle sue condizioni di difficoltà connesse al mancato raggiungimento dell'autonomia e della carenza di riferimenti familiari che possano sostenerne l'ulteriore cammino di maturazione.

Tutto ciò premesso in linea di principio, nel caso in esame, questo collegio ritiene di dover ravvisare i presupposti per un intervento urgente a favore della minore che, per quanto sull'orlo della maggiore età, tuttavia appare ben lontana dall'essere in grado di provvedere a sé stessa ed anzi esposta a gravi pericoli;

la prosecuzione dell'affidamento al servizio sociale per sostegno anche psicologico e per ogni più opportuna misura di assistenza presuppone, come si è detto, il consenso della ragazza, peraltro espresso nei fatti e reso evidente dalla sua richiesta di essere aiutata e di rimanere nella struttura dove è stata accolta, nella quale non potrebbe certamente essere trattenuta contro la sua volontà;

P.Q.M.

visto l'art. 25 bis sopra citato, dispone che [...] rimanga affidata al Servizio sociale del Comune di Modena per il collocamento in ambiente protetto e per i più opportuni interventi di sostegno recupero e inserimento sociale;

dispone che tale affidamento continui anche dopo il compimento della maggiore età, fino al 21° anno, se la ragazza vorrà usufruirne. Si comunichi al comune di Modena (a mezzo fax) e al P.M.