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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 5 maggio 2004

 
est. Laera
 

Proc. Rg. 808/E/04 - Cron. 3151/04. Letti gli atti relativi alla minore [...], nata il 15.7.1999 in Grecia, di [...] residenti in [...]. Visto il ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 depositato il 23.03.2004 dalla signora [...];

ritenuto

il ricorso in esame fondato in quanto, dalla documentazione in atti risulta che la figlia minore [...] , convivente con i genitori, frequenta per il secondo anno la scuola dell'infanzia di Cavenago di Brianza e che la stessa è già in Italia da quattro anni e che quindi risulta particolarmente bene inserita nell'attuale contesto sociale e scolastico;

rilevato

inoltre che il nucleo familiare appare coeso, regolarmente abitante in un appartamento in affitto, e che il padre, già in possesso di permesso di soggiorno lavora continuativamente come muratore presso una ditta di Cavenago;

ritenuto

che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs. n. 286/98, la privazione dei genitori, conseguente alla loro espulsione, costituirebbe di per sé un grave un grave danno per la crescita psicofisica dei minori, in quanto non solo li priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir loro meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo;

rilevato che nell'interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo unico sull'immigrazione;

ritenuto che l'interesse superiore del fanciullo è principalmente garantito dall'unità familiare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso titolo IV del d.lgs.286/98 che per l'appunto recita "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati;

ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U., avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia;

sentito il p.m., visto l'art. 31 d.lgs. 286/98, e 741 cpc, deliberando in via definitiva e con effetto immediato

autorizza

[...] madre della minore a permanere in Italia per almeno 3 anni; dichiara il presente decreto immediatamente efficace. Si comunichi [...].