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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 2 luglio 2004

 
est. Semini
 

Il giudice a scioglimento della riserva; esaminati atti e documenti di causa;

premesso

che con ricorso ai sensi dell'art. 30, comma 6 d.lgs. 286/98 [...]ha chiesto l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto per ricongiungimento familiare in favore della madre, emesso dal Consolato generale d'Italia di Casablanca e notificato in data 2.2004, nonché l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto per ricongiungimento familiare in favore della sorella emesso dal Consolato generale d'Italia di Casablanca in data 9.2.2004 (notificato il 5.5.2004);

che il provvedimento di rigetto è stato motivato con riferimento alla madre del ricorrente in considerazione del fatto che la stessa vive in Marocco "con altri figli che sono idonei al lavoro" e con riferimento alla sorella perché la stessa "secondo la legge italiana non ha diritto al ricongiungimento familiare previsto per i genitori. In effetti, la sua situazione non corrisponde ai termini previsti dalla legge in materia di adozioni e/o affidamento";

che a fondamento del ricorso Azedine ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 286/98 in relazione agli art. 2 e 28 d.lgs. n. 286/98, 2 e 29 .Cost. e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottolineando in particolare che la madre del ricorrente vive in Marocco con la figlia minorenne, che entrambe sono a suo carico ed eccependo la sommarietà dell'attività istruttoria effettuata dal Consolato, posto che la presenza dei figli nel paese di origine deve ritenersi ostativa al ricongiungimento solo quando costoro siano in grado di mantenere il genitore, sottolineando altresì, con riferimento alla sorella, che la richiesta di ricongiungimento da parte del fratello e non del genitore non è stata ritenuta circostanza ostativa da parte della questura, che ha rilasciato il nulla osta e ciò anche in relazione al preminente superiore interesse del minore, quale sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo;

considerato

che il diritto all'unità familiare è espressamente tutelato dal d.lgs. n. 286/98, consentendo allo straniero che soggiorna regolarmente in Italia di chiedere il ricongiungimento dei familiari indicati nell'art. 29 della cita legge, attraverso un procedimento che si articola in due fasi: la prima, diretta ad ottenere dal questore del luogo di residenza del richiedente il nulla osta al ricongiungimento familiare e volta ad accertare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla legge (reddito annuo, alloggio idoneo, ecc.), la seconda, diretta ad ottenere dalla rappresentanza di diplomatica italiana nello Stato, in cui dimora il parente, il visto d'ingresso e funzionale ad accertare il rapporto di parentela e le altre condizioni che con questo devono concorrere per consentire l'ingresso in Italia;

che il Consolato generale d'Italia a Casablanca ha motivato il diniego del visto di ingresso in quanto non sussistono le condizioni previste dalla l. 189/02, [...];

ritenuto

che l'art. 29 del d.lgs. 286/98 impone allo straniero che chieda il ricongiungimento di alcuni familiari, di dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito dotati di caratteristiche minime e prevede che "l'ufficio, verificata ... l'esistenza di requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta";

che il regolamento di attuazione (dpr n. 394/99) specifica ulteriormente che il richiedente deve presentare al fine del nulla osta i documenti di cui all'art. 6, lett. a), b) e c) ed aggiunge che la questura "verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, ..rilascia...il nulla osta, condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza" e che le autorità consolari "acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto d'ingresso";

che gli accertamenti demandati all'autorità consolare sono volti a verificare, sulla base della documentazione prodotta i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza;

che inoltre la condizione di familiare a carico (presupposto per chiedere il ricongiungimento) deve evincersi per un verso dai requisiti di reddito e di abitazione che il soggetto residente in Italia deve positivamente dimostrare al fine di ottenere il nulla osta e per altro verso dalla mancanza di specifiche condizioni reddituali ostative, che l'autorità consolare del luogo abbia specificamente evidenziato;

che la l. 189/02 ha modificato la previsione dell'art. 29 del d.lgs. n. 286/98, subordinando il ricongiungimento familiare con i genitori non solo alla condizione che questi ultimi siano a carico del figlio residente in Italia, ma anche al presupposto che "non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute";

che nel caso di specie, in cui la questura ha già valutato positivamente la domanda, rilasciando il nulla osta, la motivazione addotta dal Consolato a fondamento del provvedimento di rigetto appare erronea, atteso che l'unica figlia convivente in Marocco è la stessa nei cui confronti il Belguiz ha presentato domanda di ricongiungimento e che dalla documentazione in atti risulta essere minorenne e a carico dell'odierno ricorrente: tale circostanza si evince dall'attestato del carico familiare, emesso in data 12.1.2004, con cui il presidente del consiglio urbano di Fkih Ben Salah "..attesta che Belguiz Azedine ...ha a carico fa sorella [...], nata il 1.04.1988 a Fkih Ben Salah".

che pertanto il provvedimento di diniego del visto d'ingresso in favore di [...] deve ritenersi illegittimo, tanto più in relazione alla previsione dell'art. 2 della Cost., in forza del quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" sia esso cittadino italiano o straniero e degli artt. 29 e 30 Cost. che impongono il riconoscimento della più ampia protezione e tutela alla famiglia, prescindendo tale assistenza e protezione "dalla condizione di cittadini o di stranieri dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica" (cfr. Corte cost. n. 376/00);

che inoltre, per quanto riguarda la posizione di [...], deve rilevarsi in primo luogo che il fatto che la domanda fosse stata presenta non dal padre, già residente in Italia, ma dal fratello (che pure risulta avere a carico la sorella come sopra evidenziato) non è stato ritenuto ostativo dalla questura, che infatti ha rilasciato il nulla osta ai fini del ricongiungimento;

che inoltre nel caso di specie, essendo la sorella del ricorrente minorenne, non può non attribuirsi preminente rilievo al superiore interesse del fanciullo: ed invero il titolo IV della legge (artt. 28-33) è interamente dedicato alla famiglia e alla tutela del minore, affermandosi il principio secondo cui l'interesse del fanciullo deve essere valutato come superiore, preminente e prioritario in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori (art. 28, terzo comma), ciò conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, che impegna gli Stati firmatari a rispettare i diritti in essa enunciati (tra cui il fondamentale diritto del bambino a non essere separato dai genitori) e a garantirli ad ogni fanciullo senza distinzione, prescindendo quindi anche dalla loro nazionalità;

che pertanto dalla previsione dell'art. 28 si ricava il fondamentale principio ispiratore, che deve guidare il giudice nella decisione del presente caso: essendo infatti, quello in esame un procedimento chiaramente diretto a dare attuazione al diritto all'unità familiare e per di più riguardante un minore, si deve in primo luogo avere riguardo all'interesse del fanciullo, da prendere in considerazione con carattere di assoluta priorità, tanto più che nel caso di specie, ordinato il rilascio del visto di ingresso in favore della madre, già risultano risiedere in Italia, oltre al ricorrente, il padre, Bouazza Belguiz e il fratello, venendosi così a ricostituire nel nostro paese il nucleo familiare del Belguiz (cfr. documentazione allegata dal ricorrente; permesso di soggiorno, carta di identità e buste paga del padre, carta di identità e buste paga del fratello );

che per le ragioni che precedono il provvedimento di diniego adottato dal Consolato generale italiano di Casablanca deve ritenersi illegittimo per contrasto con gli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 286/98, così come costituzionalmente interpretati in relazione alla normativa internazionale in materia di tutela dell'unità familiare e della protezione dei minori;

Visto l'art. 30 comma 6 d.lgs. n. 286/98;

annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare del ricorrente con la madre, [...] emesso dal consolato generale d'Italia di Casablanca, notificato in data 6.2.2004; ordina il rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore di [...]; annulla il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare del ricorrente con la sorella, [...], emesso dal Consolato generale d'Italia di Casablanca, notificato in data 6.2.2004; ordina il rilascio del visto per ricongiungimento familiare a favore di [...].