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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, decreto del 19 marzo 2004

 
est. Brena
 

[...]. Rilevato che con il ricorso in oggetto si chiede l'annullamento del provvedimento emesso in data 8.10.2003. - e notificato alla ricorrente in data 7.01.2004 - dal Consolato generale d'Italia in Casablanca, con il quale è stato negato il visto di ingresso al ricongiungimento familiare, chiesto a favore di El Gliti Rabiaa madre della ricorrente sig.ra Jema Bousserra;

si osserva viceversa che il ricorso è da ritenersi fondato e va pertanto accolto.

Infatti come risulta dagli atti prodotti, la ricorrente - residente in Italia dal 1996 e titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato - in data 6.8.2001, presentava la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre sig.ra El Gliti Rabiaa. Successivamente la questura rilasciava il nulla osta al ricongiungimento familiare in data 31.10.2001, quindi la ricorrente inoltrava la richiesta di rilascio del visto, a favore della madre, alla rappresentanza consolare italiana in Casablanca. Nonostante i numerosi solleciti e richieste di definizione del procedimento ed atto di diffida stragiudiziale è documentale il fatto che il Consolato generale di Casablanca non provvedeva sull'istanza e solamente nel maggio del 2003 con un provvedimento di carattere generale precisava che: " ...per disposizione dei competenti servizi del ministero degli affari esteri e del ministero degli interni italiani a decorrere dal 9 maggio 2003 non sarebbero più stati presi in esame i nulla osta rilasciati da oltre sei mesi e per i quali il Consolato non avesse ancora provveduto in alcun modo. ..".

La ricorrente conseguiva quindi il rilascio di un nuovo nulla osta e finalmente in data 7.1.04. (dopo due anni dalla richiesta) il Consolato generale di Casablanca uffici visti emetteva il provvedimento di diniego che viene oggi impugnato perché si legge nella motivazione: "...la richiedente vive in Marocco con altri figli idonei al lavoro ..." .

In pratica la P.A. a giustificazione del rifiuto non ha adotto altro motivo se non il sopraggiungere di una normativa più restrittiva introdotta con la legge n. 189 del 30.07.03. Ora, è evidente che l'enorme ritardo con cui la pubblica amministrazione è arrivata ad assumere la decisione in parola concludendo così l'iter del procedimento amministrativo non può andare a discapito della ricorrente che ha diritto ad invocare la disposizione che era vigente al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento in ragione del più generale principio di non retroattività della legge (art. 11 preleggi).

E allora si osserva che sussistono pienamente i requisiti di cui all'art. 29 comma 1 lett. c) del d.l. 25.07.98. n. 286 (l'essere il genitore a carico del richiedente) poiché dalle risultanze documentali agli atti si evidenzia l'entità e la regolarità di rimesse di denaro effettuate dalla sig.ra Jema Bousserra a favore della madre con cadenza mensile, da cui si può dedurre lo stato di presa in carico da parte della figlia, né d'altronde vi è stata indicazione probatoria in senso contrario da parte della rappresentanza consolare, che ribadiamo ha rifiutato il visto solo in considerazione della presenza di altri figli.

Quanto invece alla domanda di condanna del ministero al risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale quantificato in euro 6000,00 si osserva che la stessa non può essere accolta mancando alcun elemento di prova a sostegno di tale domanda. Sul punto infatti la ricorrente si è limitata a delle semplici prospettazioni che non hanno trovato alcun riscontro: non vi è prova di alcun pregiudizio patrimoniale in relazione al pagamento della "baby sitter" per la cura dei figli minori, né tanto meno di un presunto "danno esistenziale".

Stante l'accoglimento del ricorso le spese della ricorrente vanno poste a carico dello Stato come da liquidazione in dispositivo:

P.Q.M.

Il giudice annulla il provvedimento di diniego del visto emesso in data 7.01.04. dall'ufficio visti della rappresentanza consolare italiana in Casablanca. Ordina al Consolato generale d'Italia in Casablanca il rilascio del visto di ingresso a favore di El Gliti Rabiaa nata in Marocco [...] per il ricongiungimento in Italia con la figlia Jemaa Bousserra nata [...] e residente in Italia [...], previa esibizione del passaporto e dei documenti di viaggio. Condanna lo Stato a rifondere alla ricorrente le spese processuali che si liquidano in via equitativa [...].