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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza dell'8 settembre 2004

 
est. Millo
 

Il giudice, letta la richiesta del questore di Bologna di proroga del termine di trattenimento del cittadino straniero [...] presso il Centro di permanenza temporanea di Bologna, via Mattei n. 60;

rilevato

che nella richiesta viene precisato come il motivo del trattenimento oltre i prima 30 giorni consiste unicamente nella mancata acquisizione - allo stato attuale - del nulla osta all'espulsione da parte della competente autorità giudiziaria, tenuto conto che il cittadino straniero risulta essere indagato in un procedimento penale;

ritenuto

che tale motivo non può consentire illegittimo trattenimento oltre il primo termine presso il cpt, poiché la competente autorità di polizia può con certezza acquisire tale nulla osta nell'arco del primo periodo di 30 giorni;

che il sistema previsto dalla legge - evidentemente proprio a contemporanea tutela, sia del diritto alla libertà del soggetto trattenuto, sia delle esigenze di ordine pubblico (che la normativa vuole chiaramente soddisfare facendo in modo che l'espulsione avvenga nel più breve arco di tempo possibile) - prevede, infatti, che, qualora l'autorità giudiziaria, in seguito alla tempestiva (e più rapida possibile) richiesta del nulla osta da parte dell'autorità di polizia, non provveda a rispondere, dopo 15 giorni dalla ricezione della richiesta il nulla osta si intenda comunque concesso, con una formula di silenzio-assenso che può chiaramente trovare giustificazione solo nell'interesse alla più efficace e rapida possibile applicazione della legge;

che l'autorizzazione all'espulsione, pertanto, si può con certezza acquisire entro il primo termine (o per espressa concessione del nulla asta, o per silenzio-assenso all'espulsione); mentre si può alternativamente acquisire entro lo stesso termine l'eventuale diniego dell'autorizzazione (perché deve essere comunicato, ovviamente, entro i 15 giorni dalla ricezione della richiesta);

che per questo motivo, evidentemente, la normativa non ha esplicitamente previsto nell'art. 14 comma 5 della legge tra i motivi che possono legittimare il trattenimento nel cpt oltre il primo termine anche il caso in esame;

che nulla vieta, naturalmente, che la questura provveda ad espellere lo straniero in questione entro il primo termine se nel frattempo si sia appunto formato il nulla osta per silenzio-assenso in seguito alla scadenza del termine previsto dalla legge e si possa reperire adeguato vettore.

P.Q.M.

Visti gli art. 13, comma 3 e 14, comma 5 d.lgs. n. 286/1998, respinge la richiesta di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di Bologna oltre i primi 30 giorni del cittadino straniero [...]; dispone pertanto il rilascio dal cpt del cittadino straniero suddetto entro il 13.9.2004 ove non sia stato in precedenza già espulso dall'Italia.