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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, decreto del 6 settembre 2004

 
est. Giammarco
 

Udienza di convalida del provvedimento del questore emesso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 25.7.1998 n. 286, e successive modifiche di cui alla l. 30.7.2002, n. 189, iniziata il giorno 6.9.2004 (...) presso il c.p.t. di Ponte Galeria.

Verbale in camera di consiglio (art. 737 e segg. c.p.c.)

Nella camera di consiglio del tribunale, davanti al giudice dott. C. Giammarco [...] è comparso il sedicente: [...], nata il 7.4.1984 di nazionalità Moldava [...] che dichiara di conoscere la lingua italiana [...]. Sentito in merito al provvedimento emesso dal questore di Padova in data 2.9.2004 con il quale, non essendo possibile il respingimento immediato, ha disposto che lo straniero fosse trattenuto, per il tempo necessario, presso il centro di permanenza temporanea e di assistenza di Ponte Galeria, l'interessato dichiara: "sono entrata in Italia in agosto con il passaporto che ho perduto. Sono venuta in Italia per lavorare. Non sono sposata ma ho due figli in Moldavia. Non sono in stato di gravidanza. L.C.S. [...]. Il difensore si oppone alla convalida. Quindi il giudice decide come da separato provvedimento che si allega  ed è da considerarsi parte integrante del presente verbale. Non convalida.

Il G.U.

- rilevato che, come sottolineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2001, il giudice della convalida del trattenimento deve valutare la legittimità del decreto di espulsione, presupposto dal trattenimento stesso;

rilevato che nella specie il prefetto di Padova ha emesso un decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, 2° comma lett. b e c, comma 10 d.lgs. 286/98 come modificato;

- rilevato che il comma 5 bis del predetto articolo, relativo al procedimento di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento immediato alla frontiera, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del luglio 2004 perché non consente un controllo preventivo dell'autorità giudiziaria sulla illegittimità del provvedimento che implica una limitazione della libertà personale e perché lede il diritto di difesa dello straniero;

- rilevato che nella specie l'accompagnamento non è stato eseguito dal questore di Padova per la "necessità" di procedere agli accertamenti sulla identità e che per tale motivo ne è stato disposto il trattenimento presso il centro di p.t. di Ponte Galeria;

- rilevato che, tuttavia, la mancanza di una convalida preventiva della autorità giudiziaria sul provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (provvedimento che resta soltanto momentaneamente sospeso durante il periodo del trattenimento, ma che potrà riprendere pieno vigore una volta venuti meno i presupposti che hanno reso necessario il trattenimento) rende illegittimo anche il trattenimento;

non convalida

il trattenimento di [...].