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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 marzo 2004

 
est. Napolitano
 

Nei procedimenti civili riuniti recanti i nn. r.g. 33299/2003 e 33301/2003, aventi ad oggetto: ricorso avverso decreti di espulsione dal territorio italiano, vertenti tra [...] e prefettura di Napoli. Il giudice designato, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza in camera di consiglio del 4.3.2004.

Premesso in fatto.

Con ricorsi del 25.11.2003 la sig.ra [...], nata a Calarasi (Romania) il [...], ed il sig. [...], nato a Calarasi (Romania) il [...], proponevano opposizione dinanzi a questo tribunale avverso i decreti emessi dal prefetto di Napoli il 29.9.2003 e l'1.10.2003 ed i consequenziali provvedimenti per la loro attuazione resi dal questore di Napoli, notificati loro nelle rispettive date di emissione, con i quali era stata disposta la loro espulsione dal territorio italiano ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, per non avere essi richiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio italiano, senza che tali omissioni fossero state giustificate da alcun motivo di forza maggiore.

A sostegno della proposta impugnazione la sig.ra Regalie deduceva che ella necessitava di cure urgenti, perché affetta da grave patologia, [...] prevedendosi, all'atto delle dimissioni, la necessità di un nuovo ricovero per il mese di dicembre, sicché la sua espulsione avrebbe comportato un pregiudizio irreparabile, non avendo altrimenti ella possibilità di ricevere le cure già ritenute indifferibili dai sanitari partenopei.

Il sig. [...], a sua volta, esponeva di essere genitore naturale della piccola [...], nata in Romania il [...], - dallo stesso generata con la sig.ra [...], ma riconosciuta solo dal padre per usanza Rom legata alla tassazione relativa al riconoscimento - bambina che era stata a lui riaffidata dal tribunale per i minorenni di Napoli dopo iniziale provvedimento di allontanamento, una volta valutata positivamente l'attitudine dell'[...] all'esercizio delle sue funzioni genitoriali, e che l'esecuzione del provvedimento di espulsione avrebbe vanificato ogni possibilità di recuperare un'accettabile condizione di vita per sé e per i familiari. [...]

Osserva in diritto.

Le posizioni degli opponenti, pur tra loro diverse, appaiono intimamente connesse, in modo tale da non potersi definire separatamente le rispettive opposizioni, anche alla luce dei nuovi elementi di fatto acquisiti nel corso dell'assunzione del libero interrogatorio dei ricorrenti in camera di consiglio. In aggiunta al quadro della patologia già documentata in atti al momento del deposito del ricorso, la sig.ra [...] ha altresì comprovato il suo attuale stato di gravidanza che, peraltro, attese le condizioni generali di salute della stessa, non può essere portata a termine senza rischio per la gestante, tanto che è stato già programmato il relativo intervento d'interruzione volontaria presso l'ospedale S. Paolo di Napoli per il prossimo 23.3.2004.

Vengono dunque in rilievo due situazioni diverse incidenti sulla tutela del diritto alla salute della ricorrente: la prima attinente alla pregressa patologia di carattere invalidante (coxalgia destra da necrosi cefalica), per la quale la [...] fu sottoposta ad accertamenti e ricovero ospedaliero già nel marzo 2003, sottolineandosi, all'atto della dimissione, la necessità di nuovo ricovero per intervento chirurgico, necessità da ultimo ribadita con il referto datato 3.2.2004 del succitato presidio ospedaliero; la seconda, maggiormente valutabile sotto il profilo del diritto all'integrità non solo fisica ma soprattutto psichica della donna, in un momento particolarmente delicato della sua vita, quale quello relativo alla necessità di sottoporsi ad interruzione di gravidanza.

Orbene, in relazione al primo profilo la situazione della ricorrente, alla luce dell'interpretazione dell'art. 19 comma 2 lett. d) del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche, fornita da Corte cost. 17.7.2001 n. 252, appare senz'altro godere di tutela preminente rispetto alle ragioni che hanno determinato l'emissione del decreto di espulsione nei suoi confronti. Com'è noto, infatti, la menzionata pronuncia affermò la legittimità costituzionale della norma in oggetto sul presupposto interpretativo che la citata norma non solo non escludesse, ma anzi imponesse che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato non potesse essere eseguito, quando dall'esecuzione fosse derivato un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo. Perciò, stante la comprovata necessità ed urgenza che la ricorrente si sottoponga agli interventi chirurgici in questione, ai quali ha diritto ai sensi del disposto dell'art. 35 3° comma del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, la preminente esigenza di tutela del diritto alla salute della ricorrente, essendo nella fattispecie pacificamente insussistenti motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che legittimerebbero comunque l'espulsione ex art. 13 1° comma d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, giustificherebbe l'accoglimento della proposta opposizione.

La medesima esigenza di tutela del diritto alla salute della ricorrente resterebbe però egualmente frustata qualora si omettesse l'esame, rilevante quindi non solo per la situazione dell'altro ricorrente [...] per quanto di seguito si dirà, ma per la stessa ricorrente, del profilo relativo all'aspetto psichico della tutela del diritto alla salute della sig.ra [...]. Invero quest'ultima, se nelle more fosse confermato ed eseguito l'ordine di espulsione del suo compagno [...], con il quale da tempo convive (le parti hanno dichiarato concordemente che la durata della loro unione è di circa tredici anni, come d'altra parte conferma l'età della bambina [...] nata dalla loro unione), la sig.ra [...] si troverebbe nella drammatica alternativa tra il seguire il convivente espulso, - esponendo quindi se stessa ad un pregiudizio imminente ed irreparabile laddove non avesse corso l'interruzione di gravidanza che non sembra differibile attese le condizioni di salute della donna che espongono la stessa a grave rischio ove essa sia portata a compimento e che richiedono successivamente altro intervento per l'impianto di protesi - e viceversa il dovere affrontare da sola, in già menomate condizioni, senza il sostegno del compagno, un momento particolarmente delicato nella vita di qualsiasi donna - che pur non si trovi nello stato di disagio fisico, materiale e morale della ricorrente, priva di dimora ed ospite provvisoriamente di struttura scolastica che il comune di Napoli ha messo a disposizione dei Rom provenienti da Calarasi.

In relazione a tale peculiare aspetto della fattispecie in esame ritiene quindi il giudicante di dovere sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, pur alla luce della già richiamata pronuncia Corte cost. n. 252/2001, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 2° comma lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche in relazione agli artt. 2 e 32 cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede, - nel preminente interesse del diritto alla salute, quale diritto inviolabile della persona umana, all'integrità psicofisica di donna in stato di gravidanza ed avente comunque necessità ed urgenza di essere sottoposta ad interventi chirurgici in presenza di un quadro clinico di partenza già compromesso - che non debba essere anche eseguito, al fine di consentirle di ricevere opportuna assistenza materiale e morale, nelle more del tempo occorrente all'effettuazione degli interventi ed alla relativa convalescenza, il decreto di espulsione di straniero con la stessa stabilmente convivente e dall'unione con il quale vi è stato il concepimento.

Egualmente non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, quanto alla definizione in particolare del ricorso proposto dallo [...], appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2° lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 3, 10 2° comma e 29 1° comma cost. nella parte in cui non estende il divieto di espulsione ivi previsto allo straniero irregolarmente dimorante nel territorio dello Stato stabilmente convivente con donna avente bisogno di cure mediche non differibili ed in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro.

Già il giudice delle leggi, con sentenza 27.7.2000 n. 376, ebbe a pronunciare l'illegittimità costituzionale della richiamata disposizione nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi dalla nascita del figlio. Ritiene il giudicante che escludere da tale tutela il convivente che, come nella fattispecie in esame, abbia stabile e duratura unione di fatto con la donna, e con la quale ha già avuto altra figlia ed ha concepito il nascituro, sia in contrasto con i summenzionati parametri costituzionali di riferimento.

Sembra infatti, nella fattispecie ricorrere, non diversamente che nell'ipotesi di matrimonio sulla quale la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, quella medesima esigenza di assicurare, oltre alla tutela della salute della donna straniera incinta, una più ampia e speciale protezione della famiglia in generale, e della quale potrebbe beneficiare, nella prospettiva del resto tracciata dal provvedimento reso dal tribunale per i minorenni del 14.11.2003, la minore [...], figlia degli opponenti.

Sicché la norma denunciata, pur nell'ambito della sfera di applicazione seguita alla ricordata Corte cost. n. 376/2000, sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 29 cost., determinando ingiustificata disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe, nella parte in cui non prevede l'estensione del divieto di espulsione anche allo straniero stabilmente convivente con la donna straniera in stato di gravidanza e con la quale abbia concepito il nascituro.

I principi che sottendono a tale interpretazione paiono del resto in linea con precedente intervento in subiecta materia del giudice delle leggi (cfr. Corte cost. 26.6.1997 n. 203), che, sia pure con riferimento alla diversa problematica del ricongiungimento familiare di genitore extracomunitario con figlio minore, ancorché avuto da donna con la quale non è unito in matrimonio e con quest'ultima residente in Italia, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'allora art. 4 comma 1° l. 30.12.1986 n. 943, nella parte in cui non era previsto il diritto del genitore naturale extracomunitario a ricongiungersi con il figlio minore.

La conclusione di cui sopra sembra doversi rafforzare anche in relazione all'art. 10 2° comma cost., secondo cui "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

La mancata previsione del divieto di espulsione anche allo straniero convivente stabilmente con donna straniera in stato di gravidanza e per la quale v'è divieto di espulsione appare infatti in contrasto con le fonti del cd. diritto internazionale umanitario. In particolare l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, prevede che ogni persona abbia diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, (la disposizione prevede uno spettro di tutela più ampio rispetto alla vita familiare espletata in costanza di matrimonio), senza che possa giustificarsi ingerenza della pubblica autorità che non sia prevista dalla legge e in quanto costituisca misura necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e per le altre finalità espressamente indicate dalla norma.

Nel caso di specie neppure l'amministrazione ritiene che sussistano, per quanto riguarda lo [...], motivi di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico che ne comportino necessariamente l'espulsione; anzi risulta che lo [...], persona che è apparsa di un sufficiente livello formativo, s'è industriato, senza delinquere, pur in una situazione d'inevitabile disagio, per sopperire alle esigenze della compagna e della figlia, tanto che il tribunale per i minorenni aveva disposto a lui il riaffidamento della minore.

Dipendendo la permanenza o meno degli opponenti sul territorio nazionale dalla decisione sulle prospettate questioni di legittimità costituzionale, le stesse appaiono rilevanti, oltre che non manifestamente infondate alla stregua delle considerazioni che precedono, ai fini della decisione dei presenti giudizi riuniti.

I processi riuniti vanno pertanto sospesi, restando confermata la già disposta sospensione cautelare (in conformità ai principi espressi da Corte cost. 31.5.2000 n. 161) dell'esecutività degli impugnati provvedimenti di espulsione e di quelli ad essi consequenziali.

P.Q.M.

Il tribunale, pronunciando nelle controversie civili come innanzi proposte e riunite tra le parti, così provvede:

a) solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2° lett. d) del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito, - al fine di consentire alla donna in stato di gravidanza e richiedente comunque necessità di cure mediche e/o interventi chirurgici non differibili, di ricevere opportuna assistenza materiale e morale - il decreto di espulsione di straniero con la stessa di fatto stabilmente convivente e con la quale sia stato concepito il nascituro;

b) solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2° lett. d) del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche, in relazione agli artt. 3, 10 2° comma e 29 1° comma cost. nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero irregolarmente dimorante nel territorio dello Stato stabilmente convivente con donna straniera avente bisogno di cure mediche non differibili ed in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro;

c) dispone per l'effetto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende i giudizi riuniti;

d) dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del parlamento.