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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 17 settembre 2004

 
est. Aponte
 

Il giudice, letti gli atti del procedimento, deliberando a scioglimento della riserva che precede;

ritenuto, quanto all'assunto di parte convenuta secondo cui l'attrice non avrebbe provato l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, che tale condizione non è operante allorché il cittadino straniero chieda il risarcimento del danno da lesione di diritti fondamentali, quali il danno alla salute (cfr. trib. Monza, 1.7.2003, Giur. milanese, 422; trib. Roma, 27.9.2001, in Giur. romana, 2002, 76);

che va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Stato "gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico non prevedano diversamente" (in proposito v. Corte di appello di Milano 22.6.1999, in Giur. Milanese, 2000, 205, secondo cui la condizione di reciprocità deve considerarsi venuta meno, salvo aree residuali, per l'abrogazione implicita operata dalla norma cit.);

che, dunque, l'attrice può far ricorso ai medesimi strumenti di tutela previsti per il cittadino italiano;

che, quanto al merito della richiesta, deve osservarsi che dai rilievi eseguiti dalla polizia municipale emergono gravi elementi di responsabilità a carico di Gennari Miriam (conducente del veicolo assicurato dalla Assicurazioni Generali s.p.a.);

che, infatti, risulta che la Gennari perse il controllo della Fiat Punto e, dopo avere urtato un veicolo che la precedeva ed essere uscita dalla carreggiata sulla destra, investì l'odierna attrice che si trovava seduta su una panchina posta sotto la pensilina di una fermata di mezzi pubblici; [...];

che, a causa delle lesioni, la ricorrente, che svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica, ha perso il lavoro e si è trovata sprovvista di fonti di reddito e nella necessità di reperire un alloggio, sicché appare comprovato lo stato di bisogno (la Sukhourova, immigrata dall'Ucraina, non risulta essere titolare di beni patrimoniali);

che ricorrono pertanto i presupposti per l'assegnazione della provvisionale richiesta ai sensi dell'art. 24 l. 24.12.1969 n. 990;

che, ai fini della determinazione della provvisionale, deve aversi riguardo, da un lato, alla già evidenziata gravità delle lesioni e alla perdurante inabilità temporanea, dall'altro alla mancata stabilizzazione dei postumi (essendo possibile che terapie riabilitative possano consentire un recupero, quanto meno in una certa misura, delle funzioni compromesse);

che, considerati i criteri utilizzati da questo tribunale per la liquidazione del danno alla persona (per quanto concerne il danno alla salute si fa riferimento alla tabella elaborata dal tribunale di Milano), e avuto altresì riguardo alla somma di euro 10.000,00 già corrisposta dalla convenuta, la provvisionale viene determinata, con valutazione prudenziale (in attesa di una stima dei postumi permanenti da parte di un consulente di ufficio), in euro 80.000,00, somma sicuramente inferiore al limite previsto dall'art. 24 l. n. 990/69 (e ciò anche in ipotesi di sensibile riduzione della valutazione dei postumi operata dal consulente della Sukhourova).

P.Q.M.

visto l'art. 24 legge 24.12.1969 n. 990 assegna a Suhorukova Iryna, la somma di euro 80.000,00 (ottantamila), da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno;

fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 2.12.2004 ore 9,30;

assegna a parte convenuta termine fino al 2.11.2004 per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.