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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, sentenza del 4 aprile 2003, n. 7153

 
est. Bucci
 

Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n 51434/2001 rgac. discusso nella camera di consiglio del 4.4.2003, vertente tra [...]; e Ministero dell'interno, in persona del Ministro [...], contumace;

Svolgimento del processo

Con citazione del 23.7.2001 [...] rumena di nascita, premesso che in data 5.8.1995 aveva contratto matrimonio con [...], cittadino italiano, che in data 2.1.1998 la medesima aveva presentato alla prefettura di Milano istanza rivolta al Ministero dell'interno per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 l. n. 91/1992, che nel gennaio 2000, chiesta notizia della sua istanza, le era stato risposto che la pratica era sospesa, essendo pendente un procedimento su richiesta della procura generale della Turchia, volto ad ottenere l'estradizione dell'attrice in Turchia, pendente dinanzi alla corte d'appello di Milano; che con lettera 9.7.2001 il Ministero dell'interno aveva comunicato che la procedura di riconoscimento dalla cittadinanza italiana in capo all'attrice era sospesa ope legis ex art. 6, c. 4 l. 5.2.1992 n. 91 che sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 5 della citata legge n. 91/1992, non vi erano le condizioni ostative ne i motivi di sospensione del procedimento di cui ai successivo art. 6 ed erano altresì trascorsi i due anni, entro i quali l'art. 8 prescriveva l'emanazione di un eventuale provvedimento di rigetto per ragioni inerenti alla sicurezza, conveniva in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo che si dichiarasse l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'attrice. Il Ministero rimaneva contumace. Acquisita documentazione, la causa era rimessa in decisione.

Motivi della decisione

La domanda dell'attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana, è fondata. Sussiste, invero, il presupposto dell'art. 5 l. 5.2.1992, n. 91 "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data di matrimonio, ..."; ne vi sono nella repubblica, condanne penali per i diritti previsti dall'art. 6, lett. a) e b) della legge. Non sussiste poi, la causa di sospensione del procedimento amministrativo instaurato con la domanda di accertamento della cittadinanza - pendenza di un procedimento ai sensi delle citate lettere a) e b) dell'art. 6 - rilevandosi che, mentre non vi è alcun procedimento pendente in Italia a carico dell'attrice, per il procedimento pendente in Turchia, la corte d'appello di Milano, svolte acquisizioni istruttorie, ha negato l'estradizione dell'attrice (cfr. provvedimento in atti); da quanto sopra discende che non vi è, allo stato, né una sentenza di stato straniero che condanni l'attrice, ne tanto meno un procedimento in Italia volto al riconoscimento di tale sentenza, anche se in futuro esso potrebbe anche intervenire. Tuttavia, la formulazione della disposizione, non lascia dubbi che debba esservi l'attualità della pendenza di un procedimento di riconoscimento, non potendosi sospendere una domanda all'accoglimento della quale si vanta un diritto, nell'eventualità che una circostanza ostativa si verifichi in futuro. Infine, è del tutto preclusa la possibilità che la cittadinanza sia rifiutata ai sensi dell'art. 6, lett. c) della citata legge, per "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della repubblica", poichè il decreto di rigetto doveva intervenire entro i due anni dalla domanda, a norma dell'art. 8 della legge, termine ormai abbondantemente trascorso (cfr. Cass. sez. unite 27.1.1995, n. 1000).

Ciò premesso, la domanda dell'attrice è fondata e va accolta, con condanna alle spese dell'amministrazione convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'avvenuta acquisizione, da parte di [...] della cittadinanza italiana a decorrere dalla domanda proposta al ministero dell'interno (2.1.1998); condanna il ministero dell'interno a rifondere all'attrice le spese giudiziali, liquidate in euro 4.100.00, di cui euro 400,00 per esborsi, euro 1.300.00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre iva e cap..