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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, decreto del 30 luglio 2004

 
est. Pannunzio
 

Il g.d., sciogliendo la riserva; considerato in fatto e in diritto che:

- deve in primo luogo rilevarsi che, avendo i procuratori dei ricorrenti dichiarato a verbale che per tredici dei quattordici ricorrenti è già stato eseguito il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, l'imminenza del pregiudizio sussiste ormai soltanto per il ricorrente ancora rimasto in Italia, cioè [...], mentre per gli altri è di fatto venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia in via d'urgenza;

- passando, dunque, a valutare la posizione del succitato [...], facente parte del gruppo di 37 profughi salvati dal naufragio della nave Cap Anamur e che sarebbe attualmente trattenuto presso il ctp di Milano, l'azione di merito che intende proporre è diretta all'accertamento del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico, sulla quale l'apposita Commissione si è già pronunciata decidendo il rigetto della domanda, o, quanto meno, del diritto di asilo nel territorio dello Stato;

- sostiene al riguardo che è nato in un villaggio del distretto di Darfur in Sudan e che, nel corso degli scontri che si sono recentemente sviluppati nel Darfur, i suoi genitori sono stati uccisi e la sua casa bruciata e, pertanto, ritenendo di essere in pericolo di vita, ha deciso di abbandonare il suo Paese;

- ora, non vi è dubbio che, qualora tali affermazioni fossero veritiere, esse supporterebbero sufficientemente il fumus della domanda di asilo essendo notoria l'attuale situazione in cui versa la Darfur dove, dal febbraio 2003, si combatte una guerra che semina orrore tra la popolazione civile, mentre la domanda tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato richiede l'ulteriore presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29.07.51, allo stato del tutto carente di elementi di prova;

- d'altra parte occorre tener in dovuto conto l'oggettiva difficoltà per il ricorrente di procurarsi la documentazione attestante la sua effettiva identità e nazionalità;

- l'amministrazione resistente, che pur ha la possibilità di compiere gli opportuni accertamenti tramite organi internazionali o per via consolare, nulla deduce in questa sede circa la nazionalità del ricorrente, mentre gli organi di stampa hanno riportato nei giorni scorsi la notizia che le autorità italiane avrebbero affermato che nessuno dei 37 profughi sarebbe sudanese;

- giova anche sottolineare che il direttore dell'Ufficio per l'Europa dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso in un comunicato stampa del 21.07.04 il proprio rammarico per le gravi lacune emerse nella successiva gestione delle domande di asilo e che 13 dei 14 ricorrenti sono stati espulsi nonostante che abbiano proposto ricorso anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo chiedendo la sospensione dei provvedimenti di respingimento verso i paesi d'origine;

- alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che, tenuto conto della delibazione sommaria cui è improntato il presente procedimento, risulta opportuno consentire al ricorrente la permanenza nel territorio nazionale al fine di scongiurare che l'eventuale riconoscimento del diritto venga di fatto posto nel nulla dalla già avvenuta espulsione del richiedente asilo;

- ed invero, sussiste il diritto dello straniero ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio sino all'esito della definizione del presente procedimento, non potendosi restrittivamente ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 11 del d.p.r. 31.08.99 n. 394 alla sola procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto d'asilo, ma dovendo interpretarsi - in mancanza di espresse indicazioni che possano legittimamente ancorarla al solo procedimento svolto dinanzi alla p.a. - quale norma di carattere generale applicabile in ogni ipotesi di richiesta di asilo, sia quando essa è avanzata dinanzi alla Commissione centrale, sia quando è formulata come nel caso in esame, dinanzi al giudice ordinario;

- del resto tale interpretazione trova riscontro nella disciplina della convenzione di Dublino del 15.06.90 (ratificata con legge n. 523 del 23.12.92) laddove è espressamente previsto l'obbligo per ogni Stato membro di "accettare il richiedente asilo che ha presentato la domanda [...] di condurre a termine l'esame della domanda [...] di riammettere o riprendere il richiedente asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro" (art. 10 della convenzione), traendosene l'indicazione di un principio di carattere generale volto ad assicurare il diritto dello straniero a permanere nel territorio dello Stato legittimato ad esaminare la domanda di asilo sino all'esito della definizione del procedimento relativo;

- si ravvisa, inoltre, il requisito del periculum in mora in considerazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato già impartito al ricorrente dal questore di Agrigento che in data 12.07.04 ha emesso decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera;

- il ricorso di [...] deve essere, pertanto, accolto, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;

P.Q.M.

autorizza in via provvisoria [...] a permanere nel territorio dello Stato fino alla definizione del giudizio di merito da iniziarsi entro il termine di giorni 30 della comunicazione del presente provvedimento. Si comunichi.