Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 3 febbraio 2009, n. 667
rel. Vigotti
Nella Camera di Consiglio del 3.2.2009; [...]. Visto l'appello proposto da [...] contro il Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione Unità Dublino e Ministero dell'interno per l'annullamento dell'ordinanza del Tar Lazio - Roma, sez. II quater n. 2935/2008, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento status di rifugiato politico; [...].
Ritenuto che, alla luce dei danni paventati dal ricorrente, che si palesano gravi e irreparabili per come la situazione è rappresentata nel rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblicato il 15.4.2008, l'istanza cautelare deve essere accolta, ai fini della valutazione, da parte dell'Ammministrazione relativa all'applicazione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 343 del 2003.
P.Q.M.
accoglie l'appello (ricorso numero: 224/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.