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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza del 3 febbraio 2009, n. 666

 

rel. Vigotti

 

Nella Camera di Consiglio del 3.2.2009; [...]. Visto l'appello proposto da [...] contro il Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione Unità Dublino e Ministero dell'interno per l'annullamento dell'ordinanza del Tar Lazio - Roma, sez. II quater n. 2934/2008 , resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento status di rifugiato politico; [...].

Ritenuto che, alla luce dei danni paventati dal ricorrente, che si palesano gravi e irreparabili per come la situazione è rappresentata nel rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblicato il 15.4.2008, l'istanza cautelare deve essere accolta, ai fini della valutazione, da parte dell'Ammministrazione relativa all'applicazione dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 343 del 2003.

P.Q.M.

accoglie l'appello (ricorso numero: 223/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.