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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 31 ottobre 2005, n. 39781

 
rel. Turone
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Osserva

Con ordinanza 10.3.2005 il tribunale di sorveglianza di Perugia, decidendo a norma dell'art. 16 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, rigettava l'opposizione proposta da [...] contro il decreto di espulsione emesso da quel magistrato di sorveglianza a norma dello stesso articolo.

Avverso l'ordinanza propone ricorso la difesa dell'[...] per violazione di legge lamentando che il tribunale ha omesso di valutare che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 non è applicabile a soggetti che (come [...], detenuto in regime di semilibertà) già si trovino a espiare la pena con altra misura alternativa. Nel ricorso si sostiene inoltre che il ricorrente, cittadino serbo-bosniaco di Sarajevo, non sarebbe un clandestino, e si lamenta che il tribunale avrebbe omesso di valutare la tutela dei diritti fondamentali in quanto l'espulsione esporrebbe il ricorrente al rischio di persecuzioni di natura etnica nel paese di origine.

Il primo motivo è infondato per le ragioni stesse esposte nel provvedimento impugnato, posto che l'ammissione alla misura alternativa della semilibertà non è ostativa alla emissione del decreto di espulsione. E non rileva, nel caso di specie la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., sez. I, 12.12.2003, Reda, CED-226677: "Poichè l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 l. 25.7.1998 n. 286 è un misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare"). Infatti tale principio giurisprudenziale non trova applicazione nel caso della semilibertà, dato che tale misura comporta comunque la permanenza del condannato in un istituto penitenziario, sebbene limitatamente a determinati orari.

Gli altri motivi sono manifestamente infondati essendo pacifico che i cittadini serbo-bosniaci non sono cittadini comunitari e non avendo l'Iselaci mai presentato domanda di asilo politico.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.