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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 24 aprile 2008, n. 17255

 
rel. Cassano
 

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24.7.2007 il tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava il reclamo proposto da [...] avverso il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Lecce il 2.5.2007 sul rilievo che la regolare condotta durante la detenzione è irrilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 286/98, art. 16 co. 5, e successive modifiche.

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, [...], il quale lamenta violazione di legge, in quanto la misura adottata contrasta con i principi di rieducazione e di reinserimento sociale e con il valido titolo di soggiorno in possesso del condannato.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

La figura speciale di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza (d.lgs. n. 286/1998, art. 16, co. 5 e 6, sost. dalla l. 30.7.2002, n. 189, art. 15) e avente natura amministrativa (Corte cost. ordinanza n. 226 del 2004) costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario.

In presenza delle condizioni fissate dalla d.lgs. n. 286/98, art. 16 co. 5, così come modificato dalla l. n. 189 del 2002, la sua adozione è obbligatoria, secondo quanto si ricava dall'interpretazione letterale della norma, che introduce, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o più dei delitti disciplinati dall'art. 407 c.p.p., co. 2, lett. a), ovvero per i delitti previsti dal testo unico in materia di immigrazione.

La giurisprudenza di legittimità, in una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, ha argomentato che l'espulsione non può essere disposta neppure quando il soggetto già si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla detenzione in carcere, espressione di un principio di progressività trattamentale, essendo, in questo caso, prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale (Cass., sez. I, 12.12.2003, Reda, rv 226677).

Sulla base dei principi sinora illustrati è possibile affermare che la pregressa concessione della liberazione anticipata, che incide soltanto sulla durata complessiva della pena da espiare, ma non è ostativa all'adozione dell'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del detto art. 16, co. 5.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.