ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 12 febbraio 2008, n, 6648

 
rel. Piraccini
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'opposizione presentata da [...] avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale rigettava la richiesta di ottenere l'espulsione amministrativa, prevista dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 in quanto nell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. vi era compreso un reato ostativo alla concessione della misura.

Osservava che l'espulsione non era una misura alternativa alla detenzione e, pertanto, non era possibile procedere allo scioglimento del cumulo e considerare come espiata per prima la pena per il reato ostativo, in quanto tale misura non tendeva al recupero del condannato, ma aveva il suo fondamento su un giudizio di pericolosità e, in presenza di determinate condanne, si presumeva che fosse pericoloso e quindi che non potesse essergli concessa l'espulsione.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 co. 5, in quanto la norma non intendeva impedire l'espulsione ogni qual volta vi fosse stata una condanna per reato ostativo, ma solo quando la richiesta riguardava la condanna per quel reato ostativo, mentre nel caso di specie tale pena era già stata interamente espiata; pertanto, in applicazione del principio del favor rei doveva essere sciolto il cumulo, doveva essere dichiarata interamente espiata la pena per il reato ostativo e doveva essere concessa l'espulsione per l'altra pena compresa nel cumulo e relativa a reato non ostativo.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. L'espulsione come misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza, conserva la sua natura amministrativa, così come stabilito dalla Corte costituzionale con la decisione n. 226 del 2004. Da ciò ne consegue che, pur essendo previsto dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 co. 5, che essa non può essere disposta solo nei casi in cui la condanna riguarda delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., co. 2, lett. a), nel caso in cui la pena da espiare sia determinata a seguito di un cumulo che comprenda anche un reato ostativo, tale cumulo non può essere sciolto. Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento differenziato ai sensi dell'art. 41 bis O.P. (sez. I 20.10.2005 n. 45463, rv. 233357), poiché la misura non è finalizzata al recupero o al reinserimento del condannato, costituisce causa ostativa alla sua concessione un giudizio di pericolosità del condannato, che può essere basato anche solo sulla sussistenza di una condanna per reati ostativi, per ciò stesso sintomo di tale pericolosità. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.