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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, sentenza 24 giugno 2008, n. 1870

 

rel. Cattaneo

 

Nella Camera di Consiglio del 14.5.2008, visto il ricorso 656/2008 proposto da [...] contro il Ministero dell'interno e la questura di Brindisi per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008 di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero dell'interno [...], Unità Dublino ai sensi del Regolamento comunitario n. 343 del 2003, sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino, e notificato al ricorrente dalla questura di Brindisi il 29.4.2008; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali; [...]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto e diritto

Con provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008, il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino ha disposto il trasferimento del sig. [...] in Grecia ai sensi dell'art. 10, co. 1, del Regolamento CE n. 343/200 (la disposizione prevede che "quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo").

Con il presente ricorso, il sig. [...] deduce l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi: 1. violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell'art. 3, co. 4, del Regolamento CE n. 343/2003, per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da lui conosciuta; 2. violazione dell'art. 6 del Regolamento CE 343/2003; 3. violazione di gravi motivi umanitari.

Quest'ultimo motivo è fondato.

L'amministrazione si è limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilità di particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).

L'amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall'UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del Regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato "interrotte") ed in quello di novembre 2007 ("Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche").

L'UNHCR - nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell'accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai governi, "l'applicazione dell'art. 3 (2) del Regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal Regolamento stesso".

Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall'UNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dall'amministrazione in ordine al carattere di "paese terzo sicuro" della Grecia; le raccomandazioni dell'UNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre la amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione in merito alla applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 3, co. 2 del Regolamento CE 343/2003.

Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sez. III di Lecce accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. [...].