ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte d'Appello di Torino, decreto del 18 marzo 2009

 
est. Castellani
 

Letto il ricorso presentato da [...] (Marocco) l'1.1.1960, [...]. Visto il parere (contrario) del P.G. Esaminati gli atti relativi ai minori [...] pronuncia il seguente decreto.

Con decreto in data 22.4/3.5.2008 il tribunale per i minorenni di Torino respingeva la richiesta depositata il 15.10.2007 dalla sig.ra [...], originaria del Marocco, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare in Italia, trovandosi in condizione di irregolarità, allo scopo di assistere i figli minori.

Il tribunale, premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di autorizzazione ex art. 31 d.lgs. 286/98 osservava che, come già rilevato nel precedente decreto di rigetto di analoga istanza di entrambi i genitori, emesso nel 2003 la cittadina straniera risultava coinvolta in un procedimento penale per fatti gravi, conclusosi con l'affermazione di responsabilità della [...], condanna che aveva determinato la revoca del permesso di soggiorno. Elementi nuovi, rilevanti agli effetti dell'art. 31, non erano stati offerti al tribunale; risultava, anzi, riprovevole la scelta della madre di tenere per tanti anni i figli in Italia in una condizione di incertezza, atteso il suo stato di clandestina.

Quanto, infine, a dedotti problemi di salute della primogenita, il decreto rilevava trattarsi di malattia segnalata solo in epoca recente, non grave (anemia), e verosimilmente curabile, con idonee terapie e alimentazione, nel paese di origine.

Avverso il decreto ha proposto reclamo a questa Corte la madre esponendo di aver soggiornato in Italia sin dal 1990, regolarmente dal 1995, assegnataria di alloggio di edilizia pubblica, vedendosi poi respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per il coinvolgimento del citato procedimento penale, conclusosi con la sua condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa (sentenza 30.5.2003 della Corte d'appello di Torino).

La ricorrente sostiene che il giudice di primo grado non ha correttamente valutato le esigenze dei minori, già grandi, nati e cresciuti in Italia, tanto più che nel corso dell'audizione la figlia [...] aveva espresso il proprio disagio all'idea di doversi trasferire in Marocco, frequentando con ottimi risultati l'Istituto professionale commerciale di Vercelli, con la forte aspirazione di completare il corso di studi. La ragazza, inoltre, soffrirebbe di anemia e la condizione di irregolarità non le ha consentito dì proseguire le cure con il medico che l'aveva seguita in precedenza. Un certificato medico prodotto documentava inoltre valori di emoglobina inferiori alla norma e la presenza di linfonodi che suggerivano ulteriori approfondimenti.

Quanto alla vicenda penale, la sig.ra [...] fa presente che il suo ruolo, in rapporto alle condotte penali poste in essere dal marito, poi espulso dall'Italia, è stato del tutto marginale e che ella ha presentato istanza dì riabi1itazione al tribunale di sorveglianza di Torino, in corso di valutazione.

Esaminato il ricorso, la Corte ha ritenuto di procedere, con delega ad uno dei consiglieri, all'audizione della reclamante e della minore [...], sentite in data odierna.

La difesa ha prodotto l'ordinanza 3.12.2008 con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino ha concesso alla sig.ra [...] la riabilitazione, ritenendo che, decorsi i termini di legge, la condannata abbia "dato prove effettive e costanti di buona condotta" nonché documentazione sui percorsi scolastici dei figli minori.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

La Corte deve esaminare la domanda di [...], madre dei minori [...], per essere autorizzata alla permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 (T.U. sulla immigrazione).

Osserva la Corte che, nel caso in esame, sono ravvisabili le condizioni per applicare l'art 31 citato.

Il potere autorizzatorio viene rimesso all'autorità giudiziaria in via eccezionale e ad essa spetta la valutazione circa l'esistenza di ragioni che giustificano il trattamento singolare rispetto alle norme generali sull'immigrazione ("anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico") "in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano". La norma impiega un'espressione di una certa ampiezza, quella di "sviluppo psicofisico", ad integrare la quale possono contribuire, come si evince dallo stesso tenore letterale, gli elementi che si possono desumere, nel caso specifico, tenuto conto "dell'età" e delle "condizioni di salute". L'art. 31 appare finalizzato ad evitare che nella vita del minore si realizzino eventi che possano avere l'effetto di perturbare gravemente (la norma parla, infatti, di motivi "gravi") il suo normale sviluppo.

Il dato letterale trova ulteriore conforto nell'interpretazione sistematica della disposizione, sia all'interno del testo unico sull'immigrazione, sia, più in generale, nel raccordo con altre disposizioni di legge in materia di condizione dello straniero. Si deve, infatti, ricordare che nell'ordinamento esiste un generale divieto di espulsione per i minori stranieri, in base all'art. 19 lett. a) del d.lgs. 286/98 (con l'unica eccezione per il caso in cui il minore debba seguire il genitore espulso), e che la norma dell'art. 28 dello stesso d.lgs., con la quale esordisce il Titolo IV, sul "Diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori", stabilisce che in tutti i procedimenti (amministrativi e) giurisdizionali che coinvolgono il tema dell'unità familiare "deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo". L'articolo prosegue ribadisce l'esigenza di rispettare, in proposito, i principi di cui alla Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27.5.1991, n. 176 (si vedano, in particolare, l'art. 9 della predetta Convenzione: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione é necessaria nell'interesse preminente del fanciullo [...]" e l'art. 10).

In linea con la portata derogatoria della disposizione la giurisprudenza di legittimità considera inconferente, ai fini dell'autorizzazione ai genitori a permanere in Italia, nell'interesse dei figli minori, la mera considerazione delle migliori opportunità di vita e di inserimento sociale esistenti nel nostro paese, e così anche la possibilità di frequentare o portare avanti un corso scolastico (Cass. sez. II 5.4.2002 n. 8510).

In tale senso può essere richiamata la recente decisione della stessa Corte, secondo cui l'autorizzazione a soggiornare in Italia non si giustifica per il (solo) scopo di salvaguardare il percorso di integrazione del minore in Italia, in ipotesi più consono alle esigenze evolutive del minore stesso rispetto a quello fruibile nel paese di origine. La motivazione precisa che "in materia di condizione giuridica del minore straniero le esigenze di tutela di quest'ultimo che si trovi nel territorio italiano - consentendosi il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del di lui familiare, per un periodo di tempo determinato, da parte del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 31, co. 3, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, in presenza soltanto di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso - debbono essere correlate esclusivamente all'esistenza di condizioni di emergenza, ossia di circostanze contingenti ed eccezionali che pongono in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio dello Stato per fronteggiarle, non potendo quindi essere assicurate in rapporto a situazioni che presentino invece carattere di normalità e di tendenziale stabilità, secondo quanto è dato di desumere dal rilievo che tale autorizzazione deve risultare temporalmente limitata, potendo altresì essere revocata con la cessazione dei motivi che ne abbiano giustificato il rilascio. Detta autorizzazione non è perciò suscettibile di venire rilasciata al familiare del minore straniero, presente in Italia, in ragione delle esigenze di salvaguardia di una sua situazione di integrazione nel tessuto sociale che renda le sue condizioni di vita consone alle esigenze evolutive proprie dell'età e migliori rispetto a quelle godute o godibili nel paese di origine o altrove" (Cass. sez. I 15.1.2007 n. 747, Mass. CED 593772).

La stessa Corte di cassazione, tuttavia, con la sentenza delle S.U. 28.9.2006 n. 22216, ha ritenuto apprezzabile, ai fini dell'individuazione dei "gravi motivi", anche il danno psicologico, congruamente accertato, conseguente al distacco improvviso del minore dal genitore che sia già presente in Italia. In motivazione si chiarisce che "la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell'immigrazione; ciò non vale sempre, invece, nell'ipotesi in cui, come nella specie, venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, poiché la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile".

Cosi richiamato il quadro delle norme e della giurisprudenza, nel caso in esame si rileva che i minori, tutti nati in Italia, hanno raggiunto, rispettivamente, l'età di 17, 15 e 12 anni. Essi sono nati in Italia e qui sono cresciuti, seguendo tutto il percorso di scolarizzazione. La primogenita, come emerge dalla documentazione scolastica prodotta, frequenta il III° anno dell'Istituto tecnico con risultati che il dirigente scolastico definisce "brillanti". Nel corso dell'audizione la minore dichiara di avere tutto qui in Italia, evidenziando molta paura all'ipotesi che il proprio percorso di vita possa essere travolto.

Il minore [...] frequenta il I° anno dell'Istituto professionale per operatore elettrico. [...] è iscritto alla I^ media di [...]. Tra di loro i fratelli si esprimono in lingua italiana.

Dalle audizioni si apprende che nei confronti del padre dei minori è stato eseguito il decreto di espulsione. Alla cura dei figli provvede la madre.

Orbene, quando il radicamento si presenta, come nel caso in esame, particolarmente forte, quando i legami familiari genitore - figlio minore risultano essenziali per una crescita adeguata del figlio, appare ragionevole ritenere che un mutamento così grande quale il trasferimento in un paese - quello di origine - in cui si seguono abitudini di vita molto diverse e, soprattutto, si parla un'altra lingua, luogo del tutto sconosciuto ai figli (nati e cresciuti in Italia e da sempre abituati a1 relativo contesto sociale) potrebbe rappresentare per i medesimi un'esperienza troppo destabilizzante e tale da determinare possibili ripercussioni, in particolare per la più grande [...], per lo stesso equilibrio individuale.

I minori sono già provati per la perdita della figura paterna con la quale, al di là delle responsabilità penali del sig. [...], avevano un normale rapporto tipo genitore - figlio.

La primogenita è altresì preoccupata per alcuni sintomi legati alla presenza di alcune "ghiandole" per le quali sono in corso accertamenti (cfr. certificato 6.3.2006 Ospedale [...]). Certamente la malattia che le è già stata diagnosticata (anemia sideropenica) non appare così grave, ma tutto ciò contribuisce, al di là della valutazione astratta circa la trattabilità nel paese di origine, a definire un quadro complessivo di "vulnerabilità" della ragazza, che potrebbe non disporre di sufficienti risorse per un riadattamento così totale come quello richiesto in caso di trasferimento in Marocco, con il rischio di andare incontro ad uno scompenso.

È vero, come rileva il tribunale, che la sig.ra [...] è stata condannata nel procedimento che ha visto coimputato il marito. L'esame della motivazione della sentenza, tuttavia, mette in evidenza che i reati ad ella contestati, ed il ruolo concretamente assunto nella vicenda, si presentano assai meno gravi di quelli del coimputato. Inoltre si tratta di fatti risalenti a molti anni fa (fine 1998) e in relazione ai quali la reclamante ha recentemente ottenuto la riabilitazione, motivata proprio sul riconoscimento della buona condotta della signora.

La situazione appare, in conclusione, caratterizzata da quegli elementi di particolarità ed eccezionalità, connessi allo "sviluppo psicofisico" del minore, ai quali l'art. 31 fa riferimento. La reclamante può quindi essere autorizzata a soggiornare in Italia per il periodo indicato nel dispositivo, che si ritiene congruo in relazione alle esigenze delta prole.

P.Q.M.

la Corte d'appello di Torino, sez. speciale per i minorenni, visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98 (T.U. immigrazione), 737 segg. c.p.c., in riforma del decreto 22.4/3.5.2008 del tribunale per i minorenni di Torino, autorizza [...] nata a [...] (Marocco) a soggiornare in Italia, per il periodo di due anni (sino al 4.2.2011), allo scopo di dare assistenza ai figli minori. [...]